Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Per la residenza vale l’attestazione ma solo con riserva
Nel mirino della Corte Ue il rifiuto del Fisco tedesco di concedere a una società il rimborso Iva assolta nell’ambito di una fornitura
L'Amministrazione, constatato che la società ricorrente non aveva collegamenti telefonici all’indirizzo menzionato nell’attestazione, respingeva le domande di rimborso, ritenendo, inizialmente, che non avesse dimostrato la sua sede di direzione e che quella di attività non era nello Stato indicato. La Corte di Giustizia Ue è stata chiamata a pronunciarsi in merito al diniego da parte del Bundeszentralamt für Steuern Commissioners (l’Amministrazione tributaria tedesca) di concedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata da una società di diritto lussemburghese per forniture di carburante in Germania. A fondamento delle richieste, la società ricorrente presentava una attestazione rilasciata dall’Amministrazione fiscale lussemburghese, conforme all’allegato B dell’ottava direttiva Cee, che, oltre a dichiarare l’interessata ivi soggetta a Iva, riportava il relativo numero di registrazione lussemburghese. L’Amministrazione fiscale tedesca, constatato che la società ricorrente non aveva collegamenti telefonici all’indirizzo lussemburghese menzionato nell’attestazione, respingeva le domande di rimborso, ritenendo, inizialmente, che la ricorrente non aveva dimostrato che la sua sede di direzione si trovava in Lussemburgo e, successivamente al ricorso presentato dalla parte, che la sede direzionale delle attività della suddetta impresa non si trovava in Lussemburgo ma in Svizzera.
La questione pregiudiziale
Il Finanzgericht Köln (Tribunale finanziario di Colonia, Germania) ha invitato la Corte di Giustizia a chiarire se la residenza di un soggetto risulti in modo incontestabile dall’attestazione di cui al modello previsto dall’allegato B dell’ottava direttiva Cee. Il giudice tedesco ha inoltre chiesto delucidazioni in merito alla nozione di sede dell’attività economica, ovvero se debba essere intesa come il luogo dove è "situata la sede statutaria", in cui "vengono adottate le decisioni in materia di gestione economica dell’impresa", oppure dove "vengono prese le decisioni determinanti ai fini della normale, operativa gestione quotidiana".
Il diritto comunitario
L’articolo 17, n. 3 della sesta direttiva Cee prevede che "gli Stati membri accordano ad ogni soggetto passivo la detrazione o il rimborso dell’Iva di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini: a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all’art. 4, paragrafo 2, effettuate all’estero, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate all’interno del Paese". Le condizioni e le modalità di rimborso di cui all’articolo 17, n. 3 della sesta direttiva Cee variano a seconda che il soggetto passivo sia residente in un altro Stato membro oppure fuori dalla Comunità europea. Nel primo caso la procedura è disciplinata dall’ottava direttiva Cee che, nel caso di specie, consente agli Stati membri di rimborsare l’Iva previa esibizione di una attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato membro in cui lo stesso soggetto è residente (articolo 3, lett. b) fermo restando il divieto, da parte dello Stato concedente il rimborso, di imporre "alcun altro obbligo oltre a quello di fornire, in casi particolari, le informazioni necessarie per accertare la fondatezza della domanda di rimborso" (articolo 6 sesta direttiva Cee). Nel caso di soggetto residente fuori dalla Comunità europea, invece, le modalità di rimborso Iva sono disciplinate dalla tredicesima direttiva Cee. Secondo tale direttiva gli Stati membri concedono il rimborso dell’Iva assolta dai non residenti previo domanda dello stesso soggetto passivo, ma con la possibilità per l’ente impositore di "imporre al richiedente gli obblighi necessari per poter valutare la fondatezza della domanda ed evitare le frodi e, in particolare, di comprovare che svolge un’attività economica conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della sesta direttiva Cee". Ai sensi dell’articolo 4, numero 1 della tredicesima direttiva, inoltre, gli Stati membri: "possono prevedere l’esclusione di alcune spese o subordinare il rimborso a condizioni complementari".
La normativa tedesca
L’articolo 18, n. 9 dell’Umsatzsteuergesetz 1993 (la legge tedesca del 1993 relativa all’imposta sul valore aggiunto) precisa che "i soggetti passivi che non risiedono nel territorio comunitario non beneficiano del diritto al rimborso delle imposte pagate a monte relativamente alla fornitura di carburante".
La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 28 giugno 2007 relativa alla causa C-73/06 nell’affermare, preliminarmente, che ai sensi degli articoli 3, lett. b) e 9, secondo comma dell’ottava direttiva Cee "l’attestazione conforme al modello di cui all’allegato B della predetta direttiva Cee permette, in via di principio, di presumere che l’interessato non è soltanto soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro cui fa capo l’Amministrazione tributaria che l’ha rilasciato ma anche che esso è residente in tale Stato membro", precisa che tali disposizioni "non precludono all’Amministrazione dello Stato membro di rimborso, che nutrisse dubbi quanto alla realtà economica dell’impresa il cui indirizzo è menzionato in tale attestazione, di accertarsi della realtà in questione ricorrendo alle misure amministrative a tal fine previste dalla normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto". Nel merito del significato da attribuire al concetto di "sede dell’attività economica", infine, la Corte ribadisce che secondo l’articolo 1, punto 1 della tredicesima direttiva Cee esso va inteso nel senso di "luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima". Sempre a giudizio dell’organo supremo di giustizia, gli elementi di maggior risalto che concorrono a configurare il luogo della sede dell’attività economica di una società sono: "la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società".
La questione pregiudiziale
Il Finanzgericht Köln (Tribunale finanziario di Colonia, Germania) ha invitato la Corte di Giustizia a chiarire se la residenza di un soggetto risulti in modo incontestabile dall’attestazione di cui al modello previsto dall’allegato B dell’ottava direttiva Cee. Il giudice tedesco ha inoltre chiesto delucidazioni in merito alla nozione di sede dell’attività economica, ovvero se debba essere intesa come il luogo dove è "situata la sede statutaria", in cui "vengono adottate le decisioni in materia di gestione economica dell’impresa", oppure dove "vengono prese le decisioni determinanti ai fini della normale, operativa gestione quotidiana".
Il diritto comunitario
L’articolo 17, n. 3 della sesta direttiva Cee prevede che "gli Stati membri accordano ad ogni soggetto passivo la detrazione o il rimborso dell’Iva di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini: a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all’art. 4, paragrafo 2, effettuate all’estero, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate all’interno del Paese". Le condizioni e le modalità di rimborso di cui all’articolo 17, n. 3 della sesta direttiva Cee variano a seconda che il soggetto passivo sia residente in un altro Stato membro oppure fuori dalla Comunità europea. Nel primo caso la procedura è disciplinata dall’ottava direttiva Cee che, nel caso di specie, consente agli Stati membri di rimborsare l’Iva previa esibizione di una attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato membro in cui lo stesso soggetto è residente (articolo 3, lett. b) fermo restando il divieto, da parte dello Stato concedente il rimborso, di imporre "alcun altro obbligo oltre a quello di fornire, in casi particolari, le informazioni necessarie per accertare la fondatezza della domanda di rimborso" (articolo 6 sesta direttiva Cee). Nel caso di soggetto residente fuori dalla Comunità europea, invece, le modalità di rimborso Iva sono disciplinate dalla tredicesima direttiva Cee. Secondo tale direttiva gli Stati membri concedono il rimborso dell’Iva assolta dai non residenti previo domanda dello stesso soggetto passivo, ma con la possibilità per l’ente impositore di "imporre al richiedente gli obblighi necessari per poter valutare la fondatezza della domanda ed evitare le frodi e, in particolare, di comprovare che svolge un’attività economica conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della sesta direttiva Cee". Ai sensi dell’articolo 4, numero 1 della tredicesima direttiva, inoltre, gli Stati membri: "possono prevedere l’esclusione di alcune spese o subordinare il rimborso a condizioni complementari".
La normativa tedesca
L’articolo 18, n. 9 dell’Umsatzsteuergesetz 1993 (la legge tedesca del 1993 relativa all’imposta sul valore aggiunto) precisa che "i soggetti passivi che non risiedono nel territorio comunitario non beneficiano del diritto al rimborso delle imposte pagate a monte relativamente alla fornitura di carburante".
La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 28 giugno 2007 relativa alla causa C-73/06 nell’affermare, preliminarmente, che ai sensi degli articoli 3, lett. b) e 9, secondo comma dell’ottava direttiva Cee "l’attestazione conforme al modello di cui all’allegato B della predetta direttiva Cee permette, in via di principio, di presumere che l’interessato non è soltanto soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro cui fa capo l’Amministrazione tributaria che l’ha rilasciato ma anche che esso è residente in tale Stato membro", precisa che tali disposizioni "non precludono all’Amministrazione dello Stato membro di rimborso, che nutrisse dubbi quanto alla realtà economica dell’impresa il cui indirizzo è menzionato in tale attestazione, di accertarsi della realtà in questione ricorrendo alle misure amministrative a tal fine previste dalla normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto". Nel merito del significato da attribuire al concetto di "sede dell’attività economica", infine, la Corte ribadisce che secondo l’articolo 1, punto 1 della tredicesima direttiva Cee esso va inteso nel senso di "luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima". Sempre a giudizio dell’organo supremo di giustizia, gli elementi di maggior risalto che concorrono a configurare il luogo della sede dell’attività economica di una società sono: "la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società".
Gianluca De Zarlo
pubblicato Martedì 31 Luglio 2007
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