Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
La sentenza è definitiva. Niente autotutela
Il giudicato formale preclude la ricevibilità del ricorso
Totalmente soccombente e accollo delle spese di lite. E’ quanto hanno stabilito i giudici di primo grado riguardo a un contenzioso sorto su una cartella di pagamento emessa dall’agenzia delle Entrate a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento. Ad avviso della Ct trentina, la richiesta della ricorrente di modificare, attraverso un provvedimento di autotutela, quanto già deciso in sede giurisdizionale, è assolutamente irricevibile.
La vicenda amministrativa e processuale ha inizio quando l’ufficio delle Entrate trentino notifica alla ricorrente un avviso di accertamento Iva, che viene tempestivamente impugnato dalla ricorrente avanti il giudice tributario. La Ct di primo grado accoglie il ricorso, ma la decisione è ribaltata in secondo grado ove, invece, il giudice dà ragione all’ufficio finanziario.
Rispetto a tale pronuncia la contribuente non propone impugnazione nei termini stabiliti per i gravami ordinari, per cui sulla stessa si forma il giudicato, formale, una qualità assunta dalla sentenza una volta che non è più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari.
La sentenza, quindi, è idonea a esplicare gli effetti indicati nell’articolo 2909 Cc con l’espressione “fa(re) stato ad ogni effetto”. Il giudicato formale, infatti, si forma nel processo tributario allo stesso modo che nel processo civile in quanto l’articolo 324 Cpc rientra tra le disposizioni richiamate dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/92, e non risulta incompatibile con le norme del processo tributario.
In base a tale sentenza definitiva, l’ufficio si muove emettendo la conseguente cartella di pagamento, con cui recuperare imposte e sanzioni dovute.
Avverso l’atto della riscossione la contribuente formulava una richiesta di annullamento in via di autotutela all’ufficio; non avendo ricevuto risposta, impugnava avanti alla Ct il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza.
Si costituiva in giudizio l’ufficio delle Entrate, sostenendo che il diniego di autotutela si fonda sull’impossibilità di mettere in discussione un provvedimento giurisdizionale, una volta che sullo stesso si è formato il giudicato, e che il potere di autotutela riguarda soltanto i provvedimenti amministrativi propri non ancora impugnati, anche se divenuti definitivi; nonché sull’impossibilità per il giudice di dichiarare altro se non la illegittimità del silenzio rifiuto, non potendo costituire oggetto della decisione dello stesso il merito della vicenda.
Osservazioni che il giudice ritiene tutte fondate.
In particolare, al giudice chiamato a valutare l’intera vicenda è parsa mal posta, in quanto prima ancora di pronunciarsi sulla legittimità del diniego di atti in autotutela, bisogna verificare se un provvedimento di tale natura poteva essere proposto dalla ricorrente. Pacifico, spiega la sentenza, che a fronte dell’accertamento Iva vi sia stata una fase contenziosa nella quale si è discussa la legittimità di quel provvedimento, per il quale nessuna delle parti ha riproposto il contenuto e i documenti, in quanto ragionevolmente l’Agenzia ne sostiene la definitività per intervenuto giudicato, meno per la contribuente che sostiene di poterne ottenere la modifica in sede amministrativa o giurisdizionale. La ricorrente, in pratica, chiede in autotutela di modificare quanto già deciso dal precedente giudice, conseguentemente non può che affermarsi l’assoluta irricevibilità della critica. In quanto non è possibile rivedere un provvedimento giurisdizionale che si è già esplicato per tutti i gradi della giurisdizione semplicemente richiedendo all’Autorità amministrativa di provvedere in difformità a quanto statuito e poi impugnando il diniego di tale provvedimento.
Fondata anche l’osservazione dell’ufficio circa l’impossibilità del giudice di andare comunque oltre il riconoscimento della illegittimità del diniego non essendo possibile sostituirsi all’Amministrazione con una pronuncia di merito. Entro tali limiti avrebbe soltanto potuto sancire l’illegittimità del comportamento della Pubblica amministrazione e ordinare un nuovo provvedimento di merito, ma non altro. Strada che il giudice però decide di non percorrere, visto che dà ragione all’Agenzia sia in sede procedimentale che processuale.
La vicenda amministrativa e processuale ha inizio quando l’ufficio delle Entrate trentino notifica alla ricorrente un avviso di accertamento Iva, che viene tempestivamente impugnato dalla ricorrente avanti il giudice tributario. La Ct di primo grado accoglie il ricorso, ma la decisione è ribaltata in secondo grado ove, invece, il giudice dà ragione all’ufficio finanziario.
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La sentenza, quindi, è idonea a esplicare gli effetti indicati nell’articolo 2909 Cc con l’espressione “fa(re) stato ad ogni effetto”. Il giudicato formale, infatti, si forma nel processo tributario allo stesso modo che nel processo civile in quanto l’articolo 324 Cpc rientra tra le disposizioni richiamate dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/92, e non risulta incompatibile con le norme del processo tributario.
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Osservazioni che il giudice ritiene tutte fondate.
In particolare, al giudice chiamato a valutare l’intera vicenda è parsa mal posta, in quanto prima ancora di pronunciarsi sulla legittimità del diniego di atti in autotutela, bisogna verificare se un provvedimento di tale natura poteva essere proposto dalla ricorrente. Pacifico, spiega la sentenza, che a fronte dell’accertamento Iva vi sia stata una fase contenziosa nella quale si è discussa la legittimità di quel provvedimento, per il quale nessuna delle parti ha riproposto il contenuto e i documenti, in quanto ragionevolmente l’Agenzia ne sostiene la definitività per intervenuto giudicato, meno per la contribuente che sostiene di poterne ottenere la modifica in sede amministrativa o giurisdizionale. La ricorrente, in pratica, chiede in autotutela di modificare quanto già deciso dal precedente giudice, conseguentemente non può che affermarsi l’assoluta irricevibilità della critica. In quanto non è possibile rivedere un provvedimento giurisdizionale che si è già esplicato per tutti i gradi della giurisdizione semplicemente richiedendo all’Autorità amministrativa di provvedere in difformità a quanto statuito e poi impugnando il diniego di tale provvedimento.
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Gabriella Petrone
pubblicato Giovedì 14 Febbraio 2008
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