Il provvedimento di sospensione della riscossione delle imposte, di cui all'articolo 39, comma 1, Dpr n. 602 del 1973 (prima delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 46 del 1999), non produce effetti sulla mora del contribuente, salvo quelli fissati nel successivo comma 6 (e regolati nel comma 7) dell'articolo 39 del Dpr 602/1973.
Tale importante principio è contenuto nella sentenza 8 marzo 2006, n. 4942, con la quale la Corte di cassazione (sezione tributaria) ha affermato, inoltre, che se il concessionario della riscossione, in sede di ricorso per cassazione, accetti espressamente che il periodo di sospensione non venga computato ai fini degli interessi di mora dovuti dal contribuente, la pronuncia del giudice di legittimità ne rimane condizionata.
Preliminarmente, occorre evidenziare che gli interessi di mora scattano sulle somme iscritte a ruolo, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973 ai fini dell'impugnazione del provvedimento, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data di effettivo pagamento al tasso fissato annualmente dal ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 30, Dpr 602/1973). Il successivo articolo 39 ("Sospensione amministrativa della riscossione") del Dpr 602/1973, così come modificato dal Dlgs 46/1999(1) e successivamente dal Dm 27 giugno 2003, stabilisce che gli interessi al tasso del 5 per cento si applicano sulle somme il cui pagamento è stato sospeso e che sono dovute dal debitore a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale.
Occorre comunque evidenziare che la competenza ai fini dell'emanazione del provvedimento di sospensione non spetta al giudice tributario ma, in seguito alla predette modifiche, all'ufficio delle Entrate o al Centro di servizio. Quest'ultimo, infatti, può ricorrere alla sospensione dell'atto allorché si verifichino i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora: se l'atto appare illegittimo o infondato, infatti, l'ufficio può esercitare il potere di autotutela procedendo alla sospensione dell'atto.
Circa l'impugnabilità del diniego della sospensione amministrativa, il Consiglio di Stato recentemente ha affermato la competenza del giudice amministrativo (cfr sentenza n. 6269/2005), in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Suprema corte, che ha riconosciuto come la giurisdizione tributaria è divenuta a carattere generale, risultando competente tutte le volte si controverta di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari(2).
In fatto, a seguito della notifica di una cartella di pagamento emessa dal concessionario del servizio di riscossione, la società contribuente, la quale non ottemperava al pagamento, ha impugnato l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, presentando contestuale istanza di sospensione, accolta dall'ufficio finanziario. I giudici di prime cure hanno respinto il ricorso e, successivamente, la concessionaria ha richiesto il pagamento degli interessi di mora maturati per il tardivo versamento dell'imposta. La Commissione tributaria regionale, accogliendo parzialmente l'appello della società concessionaria, ha limitato gli interessi richiesti alla misura del 2 per cento per un ritardo di tre giorni. Il concessionario ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione di secondo grado, a cui la contribuente ha replicato con ricorso incidentale.
La Corte di cassazione ha affermato preliminarmente che il potere di sospensione dell'Intendente di finanza aveva a oggetto la riscossione e non anche gli effetti sostanziali dell'atto di riscossione, così come previsto dall'articolo 39 che, al comma 6, fissa la misura degli interessi dovuti dal contribuente sull'ammontare delle somme il cui pagamento fosse stato sospeso e che dispone, al successivo comma 7, la necessità di determinare l'ammontare degli interessi dovuti nello steso atto con cui si accorda la sospensione. E' bene ricordare, quindi, che la misura degli interessi veniva fissata, prima delle modifiche introdotte dal citato Dlgs 46/1999, con lo stesso provvedimento con cui veniva accordata la sospensione.
I giudici di legittimità non hanno accolto l'iter logico giuridico seguito dalla Commissione di secondo grado che ha considerato tamquam non esset l'arco di tempo intercorso dalla notifica della cartella di pagamento alla scadenza del termine di sospensione e, inoltre, ha erroneamente fatto decorrere gli interessi di mora dopo l'ottavo giorno - termine fissato invece per il pagamento dell'imposta e, nel caso di specie, già scaduto - e non dopo i sedici giorni previsti dall'articolo 30, comma 2, del Dpr 602/1973, che decorrono dalla notifica della cartella. Nella fattispecie in esame, quindi, il punto centrale è l'individuazione dell'inizio di decorrenza della mora calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel citato articolo 30 e il cui computo, a parere della Corte di cassazione, non può non effettuarsi dalla notifica della cartella (avvenuta il 13 novembre 1997), considerando poi, con riguardo agli effetti del provvedimento di sospensione, come la ricorrente principale (concessionaria) abbia accettato la neutralizzazione del periodo di sospensione.
La Suprema corte ha ritenuto che, in tema di riscossione delle imposte sul reddito (disciplinata dal Dpr 602/1973 e successive modificazioni), il provvedimento di sospensione della riscossione - ai sensi del già citato articolo 39, comma 1, Dpr 602/1973 - non produce effetti sulla mora del contribuente, fatta eccezione per quelli fissati dal successivo comma 6. Nel caso in cui, inoltre, in sede di ricorso per cassazione, il concessionario del servizio di riscossione accetti espressamente che il periodo di sospensione non sia computato ai fini della mora, la statuizione del giudice di legittimità "ne rimarrà in tali sensi condizionata e limitata".
Alla luce di quanto precede, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, rinviando ad altra sezione della stessa Commissione.
NOTE:
1) Il Dlgs n. 46 del 1999 reca: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L 28 settembre 1998, n. 337"; in particolare, l'articolo 35 ha introdotto la figura del concessionario in sostituzione delle parole "esattore" ed esattoria".
2) Cass. SS.UU., 10 agosto 2005, n. 16776. Il contribuente può adire il giudice tributario ogni volta abbia interesse a contestare quanto affermato dall'Amministrazione in ordine alla disciplina del rapporto tributario. Rientrano, inoltre, nella giurisdizione del giudice tributario le controversie inerenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, atteso che spetta a tale giudice stabilire se l'atto o (il rifiuto) sia o meno impugnabile.
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