Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
L'accertamento alla Spa passa per il conto dell'amministratore
E' dimostrabile anche tramite presunzioni l'intestazione fittizia del rapporto bancario
E' legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società quando l'Amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione dei conti correnti formalmente riferibili ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, e contesti la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi. Con la sentenza n. 19362 del 15 luglio 2008, la Suprema corte fornisce, così, un indubbio contributo di chiarezza in merito alla possibilità da parte del Fisco di richiedere e utilizzare i dati bancari relativi a soggetti diversi dal contribuente, nell'ambito delle indagini eseguite nei confronti di quest'ultimo.
Il fatto
Una società per azioni presentava ricorso avverso gli avvisi di irrogazione sanzioni con cui l'Amministrazione finanziaria contestava l'acquisto di beni senza la prescritta fattura. Il contribuente rimaneva vittorioso nei primi due gradi di giudizio. Secondo i giudici di merito, l'agenzia delle Entrate non poteva porre a base delle rettifiche dati ed elementi desunti dal conto corrente dell'amministratore delegato, in quanto l'articolo 51 del Dpr 633/1972 vieterebbe l'uso della documentazione bancaria di soggetti diversi dal contribuente fiscalmente indagato.
Tali statuizioni sono state disattese in toto dalla Suprema corte attraverso un preciso percorso di analisi.
In primo luogo, la Cassazione ha chiarito che sono utilizzabili ai fini accertativi nei confronti delle società di capitali, oltre ai conti correnti formalmente intestati alla società, "anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorchè risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati o elementi di essi".
Quindi, secondo i giudici di legittimità, il Fisco può dimostrare, anche tramite presunzioni, l'interposizione fittizia, ossia la sostanziale imputabilità al contribuente delle risultanze dei conti correnti intestati a terzi legati da vincoli di natura economica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto rilevante la presunzione utilizzata dall'agenzia delle Entrate costituita dal fatto che l'amministratore delegato possedeva l'85% delle quote della società e aveva dichiarato, in sede di verifica fiscale, che gran parte delle operazioni sui propri conti erano riferibili a rapporti della società con i relativi clienti.
Dopo aver chiarito che il Fisco può provare anche per presunzioni la natura fittizia dell'intestazione del conto all'amministratore, o al socio, la Cassazione ha specificato altresì che in tal caso "scatta l'ulteriore presunzione legale di carattere relativo che consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare, su basi presuntive, la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti sui conti bancari, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria".
Più chiaramente, la dimostrazione da parte del Fisco della sostanziale riferibilità a una società delle operazioni e dei movimenti, risultanti dal conto corrente bancario di uno dei soci o dell'amministratore, legittima l'utilizzo di tali conti correnti per rettificare il reddito della società, fatto salvo l'onere di fornire la prova contraria da parte della medesima.
La pronuncia in esame è conforme all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che riconosce l'utilizzabilità dei conti correnti intestati ai soggetti collegati da vincoli familiari, negoziali o societari con il contribuente verificato, come il coniuge, il genitore o altri parenti, gli amministratori di società di persone o di capitali o i soci delle stesse (Corte di cassazione, sentenze 7766/2008, 2845/2008, 2843/2008, 20858/2007, 16720/2007).
Tale indirizzo giurisprudenziale risulta, inoltre, confermato dalla prassi ministeriale.
L'agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare n. 32/E del 19/10/2006, al paragrafo 5.2, dopo aver evidenziato che "risulta ormai fuori dubbio l'estendibilità delle indagini ai conti correnti dei "terzi", cioè dei soggetti non interessati all'attività di controllo", subordina la stessa alla dimostrazione che la titolarità dei rapporti, come delle operazioni, è fittizia. Ulteriormente, la citata circolare precisa che l'intestazione fittizia "si manifesta tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell'istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all'attività svolta".
Allo scopo, l'Amministrazione ha richiamato l'articolo 37, comma terzo, del Dpr 600/1973, che consente di attribuire al soggetto fiscalmente indagato "quei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposizione di persona".
Il fatto
Una società per azioni presentava ricorso avverso gli avvisi di irrogazione sanzioni con cui l'Amministrazione finanziaria contestava l'acquisto di beni senza la prescritta fattura. Il contribuente rimaneva vittorioso nei primi due gradi di giudizio. Secondo i giudici di merito, l'agenzia delle Entrate non poteva porre a base delle rettifiche dati ed elementi desunti dal conto corrente dell'amministratore delegato, in quanto l'articolo 51 del Dpr 633/1972 vieterebbe l'uso della documentazione bancaria di soggetti diversi dal contribuente fiscalmente indagato.
Tali statuizioni sono state disattese in toto dalla Suprema corte attraverso un preciso percorso di analisi.
In primo luogo, la Cassazione ha chiarito che sono utilizzabili ai fini accertativi nei confronti delle società di capitali, oltre ai conti correnti formalmente intestati alla società, "anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorchè risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati o elementi di essi".
Quindi, secondo i giudici di legittimità, il Fisco può dimostrare, anche tramite presunzioni, l'interposizione fittizia, ossia la sostanziale imputabilità al contribuente delle risultanze dei conti correnti intestati a terzi legati da vincoli di natura economica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto rilevante la presunzione utilizzata dall'agenzia delle Entrate costituita dal fatto che l'amministratore delegato possedeva l'85% delle quote della società e aveva dichiarato, in sede di verifica fiscale, che gran parte delle operazioni sui propri conti erano riferibili a rapporti della società con i relativi clienti.
Dopo aver chiarito che il Fisco può provare anche per presunzioni la natura fittizia dell'intestazione del conto all'amministratore, o al socio, la Cassazione ha specificato altresì che in tal caso "scatta l'ulteriore presunzione legale di carattere relativo che consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare, su basi presuntive, la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti sui conti bancari, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria".
Più chiaramente, la dimostrazione da parte del Fisco della sostanziale riferibilità a una società delle operazioni e dei movimenti, risultanti dal conto corrente bancario di uno dei soci o dell'amministratore, legittima l'utilizzo di tali conti correnti per rettificare il reddito della società, fatto salvo l'onere di fornire la prova contraria da parte della medesima.
La pronuncia in esame è conforme all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che riconosce l'utilizzabilità dei conti correnti intestati ai soggetti collegati da vincoli familiari, negoziali o societari con il contribuente verificato, come il coniuge, il genitore o altri parenti, gli amministratori di società di persone o di capitali o i soci delle stesse (Corte di cassazione, sentenze 7766/2008, 2845/2008, 2843/2008, 20858/2007, 16720/2007).
Tale indirizzo giurisprudenziale risulta, inoltre, confermato dalla prassi ministeriale.
L'agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare n. 32/E del 19/10/2006, al paragrafo 5.2, dopo aver evidenziato che "risulta ormai fuori dubbio l'estendibilità delle indagini ai conti correnti dei "terzi", cioè dei soggetti non interessati all'attività di controllo", subordina la stessa alla dimostrazione che la titolarità dei rapporti, come delle operazioni, è fittizia. Ulteriormente, la citata circolare precisa che l'intestazione fittizia "si manifesta tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell'istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all'attività svolta".
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Angelina Iannaccone
pubblicato Mercoledì 20 Agosto 2008
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