Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Giurisprudenza
L'appello non trova il difensore.
Notifica nulla, ma rinnovabile
Notifica nulla, ma rinnovabile
Se la procedura è "diligente" e l'intimato non si costituisce, il giudice deve assegnare un nuovo termine
E' viziata la notifica dell'appello tributario effettuata presso la residenza del commercialista, difensore e domiciliatario della parte in primo grado, che all'atto di tale notifica non aveva più il proprio studio nell'indirizzo indicato nel ricorso introduttivo. Tuttavia, la circostanza che in una simile fattispecie il mancato perfezionamento della notifica è dipeso da causa non imputabile al notificante e che, comunque, è ravvisabile un astratto collegamento del domiciliatario con il luogo di effettuazione della notifica comporta un mero vizio di nullità, che impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio dell'intimato, di ordinare la rinnovazione della notificazione.
Questa, la regola di diritto sancita dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 837 del 19 gennaio, in una ipotesi in cui il notificante si era fatto parte attiva anche assumendo notizie presso il competente ordine professionale.
La vicenda di merito e la sentenza della Cassazione
Una cooperativa impugnava vittoriosamente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un atto di accertamento.
L'appello dell'ufficio veniva dichiarato inammissibile dalla Ctr del Lazio, con sentenza che l'Agenzia delle Entrate impugnava dinanzi alla Corte di cassazione.
Nel ricorso di legittimità, la parte pubblica formulava specifico quesito di diritto, chiedendo ai giudici di piazza Cavour di affermare, in contrasto con quanto ritenuto dal collegio regionale, la validità della notifica dell'atto di appello, effettuata presso la residenza del dottore commercialista, difensore e domiciliatario in prime cure, considerato che, al tempo di tale notifica, questi non aveva più il proprio studio nell'indirizzo indicato nel ricorso introduttivo, mentre la residenza - come attestato dal locale ordine dei commercialisti - costituiva l'unico recapito noto dello stesso.
La censura è stata disattesa dalla Corte, che ha affermato la "nullità della notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto indirizzato in un luogo in cui il destinatario non ha la residenza o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora…".
E' stato, invece, accolto il secondo motivo del ricorso, con il quale l'Agenzia lamentava la mancata assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica, da parte del giudice di merito, una volta che questi ne aveva ritenuta la nullità.
Sul punto, l'ordinanza 837/2010 ha puntualizzato che il mancato perfezionamento della notifica per causa non imputabile al notificante, insieme alla sussistenza di un astratto collegamento del luogo con il domiciliatario, "determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica ed impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex artt. 291 e 350 cod. proc. civ., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario…".
In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo, la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione regionale del Lazio.
Considerazioni
Nel caso in commento, la Corte ha ritenuto che la notifica di un atto del processo tributario, anche laddove effettuata in un luogo diverso dall'indirizzo professionale attuale - luogo peraltro ignoto, anche a seguito di specifica ricerca presso il competente ordine - non è irrimediabilmente viziata, ovvero non soggiace al regime della cosiddetta "inesistenza giuridica", circostanza questa che avrebbe comportato l'impossibilità di disporne la rinnovazione (sulla differenza tra nullità e inesistenza della notifica, cfr, tra le ultime, Cassazione, sentenza 2817/2009).
Piuttosto, spiega l'ordinanza 837/2010, la notifica effettuata presso la residenza del difensore e domiciliatario della parte è nulla e, quindi, rinnovabile.
A tale conclusione la Corte è giunta, oltre che valutando la sussistenza dell'astratto collegamento del luogo di effettuazione della notifica con il domiciliatario, valorizzando altresì la diligenza che aveva caratterizzato l'agire del notificante, il quale, come detto, si era fatto carico di svolgere le ricerche necessarie, presso l'ordine dei dottori commercialisti, per rinvenire l'indirizzo attuale dello studio del difensore domiciliatario di controparte.
Sotto questo profilo, la pronuncia in commento si ricollega all'insegnamento reso dalle sezioni unite della Suprema corte, con la sentenza 3818/2009, laddove - sul rilievo che costituisce principio generale in materia di notificazione, quello che impone un giusto coordinamento delle garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato un ritardo estraneo ai suoi poteri di impulso e di controllo - è stato osservato che diverse pronunce di legittimità hanno valorizzato tale argomento e utilizzato lo stesso "per negare l'inammissibilità dell'impugnazione in specifici casi nei quali l'omessa notifica presso il domicilio effettivo del procuratore era riconducibile a caso fortuito o forza maggiore e la parte, pur se successivamente alla scadenza dei termini, aveva "diligentemente" riattivato o chiesto di riattivare il procedimento notificatorio (cfr. per il mancato aggiornamento dell'albo professionale: Cass. civ. sent. 12 marzo 2008, n. 6547…".
In particolare, nell'occasione, le sezioni unite hanno sancito - seppure con riferimento agli esercenti la professione forense - la regola iuris secondo cui, laddove l'impugnazione effettuata presso il procuratore costituito e/o domiciliatario della parte abbia avuto esito negativo per causa non imputabile al notificante, "il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio".
Analogamente (Cassazione, sentenza 6547/2008), nell'ipotesi in cui l'atto da notificare sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario e, non essendosi perfezionato il procedimento, il notificante lo riavvii oltre il termine perentorio stabilito per l'impugnazione, "questa non soggiace alla sanzione d'inammissibilità, se egli ha provveduto con sollecita diligenza - da valutare secondo un principio di ragionevolezza avuto riguardo al momento dell'acquisizione della notizia dell'esito negativo della prima notificazione e a quello in cui notificante provvedere a riavviare validamente il procedimento - in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt. 3 e 24 Cost., come avverrebbe invece nel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza".
In conclusione, l'ordinanza 837/2010, oltre ad aver individuato una specifica ipotesi di nullità piuttosto che di inesistenza della notifica, sembra aver indirettamente confermato anche il principio secondo cui va consentito al notificante di rinnovare la procedura che, dopo la consegna dell'atto all'agente notificatore, non sia stata portata a compimento per circostanze a lui non imputabili, così soltanto potendosi realizzare il contemperamento degli interessi in gioco - del mittente e del destinatario dell'atto medesimo - presidiati entrambi dalla garanzia del diritto di difesa.
Questa, la regola di diritto sancita dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 837 del 19 gennaio, in una ipotesi in cui il notificante si era fatto parte attiva anche assumendo notizie presso il competente ordine professionale.
La vicenda di merito e la sentenza della Cassazione
Una cooperativa impugnava vittoriosamente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un atto di accertamento.
L'appello dell'ufficio veniva dichiarato inammissibile dalla Ctr del Lazio, con sentenza che l'Agenzia delle Entrate impugnava dinanzi alla Corte di cassazione.
Nel ricorso di legittimità, la parte pubblica formulava specifico quesito di diritto, chiedendo ai giudici di piazza Cavour di affermare, in contrasto con quanto ritenuto dal collegio regionale, la validità della notifica dell'atto di appello, effettuata presso la residenza del dottore commercialista, difensore e domiciliatario in prime cure, considerato che, al tempo di tale notifica, questi non aveva più il proprio studio nell'indirizzo indicato nel ricorso introduttivo, mentre la residenza - come attestato dal locale ordine dei commercialisti - costituiva l'unico recapito noto dello stesso.
La censura è stata disattesa dalla Corte, che ha affermato la "nullità della notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto indirizzato in un luogo in cui il destinatario non ha la residenza o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora…".
E' stato, invece, accolto il secondo motivo del ricorso, con il quale l'Agenzia lamentava la mancata assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica, da parte del giudice di merito, una volta che questi ne aveva ritenuta la nullità.
Sul punto, l'ordinanza 837/2010 ha puntualizzato che il mancato perfezionamento della notifica per causa non imputabile al notificante, insieme alla sussistenza di un astratto collegamento del luogo con il domiciliatario, "determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica ed impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex artt. 291 e 350 cod. proc. civ., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario…".
In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo, la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione regionale del Lazio.
Considerazioni
Nel caso in commento, la Corte ha ritenuto che la notifica di un atto del processo tributario, anche laddove effettuata in un luogo diverso dall'indirizzo professionale attuale - luogo peraltro ignoto, anche a seguito di specifica ricerca presso il competente ordine - non è irrimediabilmente viziata, ovvero non soggiace al regime della cosiddetta "inesistenza giuridica", circostanza questa che avrebbe comportato l'impossibilità di disporne la rinnovazione (sulla differenza tra nullità e inesistenza della notifica, cfr, tra le ultime, Cassazione, sentenza 2817/2009).
Piuttosto, spiega l'ordinanza 837/2010, la notifica effettuata presso la residenza del difensore e domiciliatario della parte è nulla e, quindi, rinnovabile.
A tale conclusione la Corte è giunta, oltre che valutando la sussistenza dell'astratto collegamento del luogo di effettuazione della notifica con il domiciliatario, valorizzando altresì la diligenza che aveva caratterizzato l'agire del notificante, il quale, come detto, si era fatto carico di svolgere le ricerche necessarie, presso l'ordine dei dottori commercialisti, per rinvenire l'indirizzo attuale dello studio del difensore domiciliatario di controparte.
Sotto questo profilo, la pronuncia in commento si ricollega all'insegnamento reso dalle sezioni unite della Suprema corte, con la sentenza 3818/2009, laddove - sul rilievo che costituisce principio generale in materia di notificazione, quello che impone un giusto coordinamento delle garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato un ritardo estraneo ai suoi poteri di impulso e di controllo - è stato osservato che diverse pronunce di legittimità hanno valorizzato tale argomento e utilizzato lo stesso "per negare l'inammissibilità dell'impugnazione in specifici casi nei quali l'omessa notifica presso il domicilio effettivo del procuratore era riconducibile a caso fortuito o forza maggiore e la parte, pur se successivamente alla scadenza dei termini, aveva "diligentemente" riattivato o chiesto di riattivare il procedimento notificatorio (cfr. per il mancato aggiornamento dell'albo professionale: Cass. civ. sent. 12 marzo 2008, n. 6547…".
In particolare, nell'occasione, le sezioni unite hanno sancito - seppure con riferimento agli esercenti la professione forense - la regola iuris secondo cui, laddove l'impugnazione effettuata presso il procuratore costituito e/o domiciliatario della parte abbia avuto esito negativo per causa non imputabile al notificante, "il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio".
Analogamente (Cassazione, sentenza 6547/2008), nell'ipotesi in cui l'atto da notificare sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario e, non essendosi perfezionato il procedimento, il notificante lo riavvii oltre il termine perentorio stabilito per l'impugnazione, "questa non soggiace alla sanzione d'inammissibilità, se egli ha provveduto con sollecita diligenza - da valutare secondo un principio di ragionevolezza avuto riguardo al momento dell'acquisizione della notizia dell'esito negativo della prima notificazione e a quello in cui notificante provvedere a riavviare validamente il procedimento - in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt. 3 e 24 Cost., come avverrebbe invece nel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza".
In conclusione, l'ordinanza 837/2010, oltre ad aver individuato una specifica ipotesi di nullità piuttosto che di inesistenza della notifica, sembra aver indirettamente confermato anche il principio secondo cui va consentito al notificante di rinnovare la procedura che, dopo la consegna dell'atto all'agente notificatore, non sia stata portata a compimento per circostanze a lui non imputabili, così soltanto potendosi realizzare il contemperamento degli interessi in gioco - del mittente e del destinatario dell'atto medesimo - presidiati entrambi dalla garanzia del diritto di difesa.
Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 2 Febbraio 2010
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