La moglie che ha optato per la dichiarazione congiunta dei redditi, essendo responsabile in solido dei debiti tributari del marito anche se afferenti proventi illeciti, può proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del coniuge, altrimenti sarebbe violato il suo diritto di difesa. La stessa, inoltre, se l’avviso di accertamento è stato notificato al solo marito e da questo impugnato, ha la facoltà di opporsi in proprio all'avviso di mora, unitamente all'accertamento, non definitivo poiché impugnato dal marito.
Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 22692/2007.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato al solo marito, con il quale l’ufficio aveva accertato un maggior reddito, recuperando a tassazione dei proventi illeciti.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso del contribuente e i giudici di secondo grado respinsero l’appello dell’ufficio per non aver fornito le prove della propria pretesa in ordine agli importi contestati.
L’Amministrazione finanziaria presentava ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’onere della prova era stato assolto: l’ufficio aveva prodotto l’estratto di una motivata sentenza di condanna emessa in sede penale, dalla quale emergeva che il contribuente era coinvolto in un processo di corruzione e aveva illecitamente percepito somme di denaro.
Nel contempo, la moglie del ricorrente impugnava (congiuntamente agli avvisi di accertamento notificati soltanto al marito) i relativi avvisi di mora notificati a lei in qualità di coniuge coobligato, contestando la sussistenza della responsabilità in solido, “trattandosi di redditi che non riguardavano la dichiarazione congiunta dei coniugi, bensì di provenienza asseritamene illecita”.
Anche il ricorso contro l’avviso di mora fu accolto dai giudici di prime cure e l’appello dell’ufficio fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale che confermò quanto statuito in primo grado.
Avverso la decisione, l’Amministrazione finanziaria ha presentato ricorso per cassazione, deducendo che, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 114/1977 (gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito. I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito), è legittima la notifica dell’avviso di mora alla moglie codichiarante senza il presupposto avviso di accertamento, essendo costei responsabile in solido dei debiti tributari del marito, anche se afferenti proventi illeciti.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi presentati dai coniugi codichiaranti, ha affermato che è legittima la notifica dell’avviso di mora al coniuge codichiarante anche se l’atto presupposto (avviso di accertamento) sia stato notificato solo al marito, atteso che la moglie è legittimata, in quanto responsabile solidale, oltre a contestare l’avviso di accertamento, sin dalla data della sua notifica al marito, anche a impugnare “eccezionalmente” l’avviso di mora a lei notificato (cfr. Corte costituzionale 984/89; Cassazione nn. 12371/2002, 12398/2002, 19896/2006).
Tuttavia, prosegue la Corte, “l’eccezionale” possibilità riconosciuta al destinatario dell’avviso di mora di impugnarlo unitamente al contenuto di un avviso di accertamento non notificato o conosciuto, non toglie all’avviso stesso il suo carattere di atto propedeutico rispetto all’esecuzione, appartenendo quest’ultimo, pur sempre, alla fase esecutiva e non a quella cognitiva.
Per i giudici di legittimità, inoltre, la moglie che ha optato per la dichiarazione congiunta dei redditi, essendo corresponsabile delle maggiori imposte e accessori, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito; se così non fosse sarebbe violato il suo diritto di difesa.
D’altra parte, la moglie codichiarante, seppur riconosciuta come soggetto autonomo d’imposta, allorché opti di avvalersi, per libera scelta, della dichiarazione congiunta "fa propri necessariamente i conseguenti vantaggi ed oneri comunque conseguiti, introducendo volontariamente l’obbligo di solidarietà con la responsabilità tributaria del marito, per ogni tributo iscritto a ruolo a carico di quest’ultimo" (compresi, nel caso di specie, i tributi afferenti proventi asseritamene illeciti).
Da tanto, può dedursi che, una volta impugnato l’avviso di accertamento dal primo dichiarante, "…tale impugnazione coinvolge anche la posizione della moglie, alla quale viene riconosciuta la facoltà di impugnare in proprio l’avviso di mora, unitamente ad un accertamento non definitivo, essendo stato impugnato dal marito…".
Inoltre, poiché l’obbligazione assunta dalla moglie codichiarante deriva dal vincolo di solidarietà nei confronti dell’altro coniuge, "non essendo relativa ad un proprio debito", solo "ove la contestazione del maggior reddito nei confronti del marito venga a cadere, cade anche l’obbligazione assunta in via solidale dall’altro coniuge".
Deve sottolinearsi, da ultimo, per completezza d’informazione, che l’articolo 17, primo comma, della legge 114/1977, è stato abrogato dall’articolo 9, comma 6, del Dpr 322/1998; conseguentemente, i coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione in forma congiunta soltanto utilizzando il modello 730, a condizione che almeno uno di loro sia percettore di redditi di lavoro dipendente o assimilati e che entrambi non svolgano attività d’impresa o di lavoro autonomo (articolo 13, comma 4, Dm 164/1999).
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