Giurisprudenza
L'avviso bonario non è impugnabile
Non è ricompreso nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'articolo 19 del Dlgs 546/1992
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L'avviso di pagamento bonario non è autonomamente impugnabile, non essendo ricompreso nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la recente sentenza n. 1791 del 28 gennaio 2005.

Con ricorso davanti alla competente Commissione tributaria provinciale, un contribuente impugnava un avviso di pagamento proveniente dal concessionario della riscossione e relativo alla Tarsu per l'anno 2000.
L'adito giudice dichiarava l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un atto non compreso tra quelli indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
La sentenza veniva confermata dal giudice di seconde cure per lo stesso motivo indicato dal collegio di primo grado, ma anche perché veniva ritenuto che l'avviso di pagamento è un atto irrituale, contenente una richiesta "amichevole" di pagamento, improduttiva di effetti giuridici.

Davanti al giudice di legittimità il ricorrente ribadiva che l'atto in questione avrebbe dovuto considerarsi suscettibile di autonoma impugnazione in quanto contemplato dal comma 1, lettera d), del citato articolo 19, e che, in ogni caso, l'elencazione contenuta in detto articolo avrebbe dovuto essere interpretata in maniera estensiva.

La Suprema corte ha disatteso queste argomentazioni, ritenendo che, in virtù del disposto normativo e per ragioni di coerenza del sistema processuale, non è ammesso ricorso se non avverso uno degli atti specificamente dichiarati impugnabili da parte della legge.

La premessa della ricostruzione ermeneutica operata dal Collegio di Roma è stata la considerazione che il diritto tributario è caratterizzato, tra l'altro, dalla tipicità degli atti che l'ente impositore può porre in essere.
Così come accade nel diritto amministrativo in genere, in virtù del principio di legalità che governa l'esercizio dei pubblici poteri (articolo 97 della Costituzione), ciascun atto che promana da un organo pubblico è espressione dell'esercizio di un potere assegnato da una norma, che ne individua presupposti ed effetti.

In particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che nel settore tributario "la discrezionalità è tendenzialmente del tutto assente dal momento che l'azione dell'amministrazione finanziaria è ampiamente regolata dal principio di stretta legalità", per cui, di regola, nella sfera del contribuente si possono produrre solo gli effetti negativi previsti dalla legge per il tipo di atto posto in essere.

Date queste premesse, continua la Cassazione, si può ritenere che l'elencazione degli atti impugnabili che si ritrova nell'articolo 19 del decreto legislativo sul contenzioso tributario è tassativa e che non c'è la necessità di approntare una tutela giurisdizionale per atti diversi, che comunque sarebbero inidonei a produrre effetti negativi significativi nella sfera del contribuente.

Neppure può giovare, al fine di ricomprendere tra gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie anche l'avviso bonario, la circostanza che lo stesso articolo 19, alla lettera i) del comma 1, preveda che il ricorso può essere proposto avverso "ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie".
Secondo la Corte, tale previsione costituisce una norma di chiusura che, anziché smentire, conferma pienamente i principi della tipicità degli atti e della stretta legalità dell'azione amministrativa, e tende a garantire la possibilità di una tutela nelle ipotesi in cui ne dovesse sussistere la necessità perché una legge speciale o particolare consente l'emanazione di un atto non riconducibile alle categorie generali individuate dal citato articolo 19.

A parere dei Supremi giudici, l'atto fatto pervenire dal concessionario della riscossione (invito al pagamento) non è espressione di un potere pubblicistico autoritativo, ma è un atto riconducibile alla sfera privatistica di un creditore che rivolge un invito di pagamento al suo debitore, senza che a esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario.

Alla stessa conclusione circa la non impugnabilità degli "avvisi bonari" è giunta anche la giurisprudenza di merito. Nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, n. 42, del 24 marzo 2003, si precisa che l'avviso di pagamento emesso dal concessionario è un atto non coattivo, prodromico all'emissione della cartella di pagamento, espressamente previsto nell'ambito della procedura di riscossione spontanea a mezzo ruolo disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 46 del 1999. In particolare, nella pronuncia della Ctp bergamasca, rilevato che si è in presenza di un atto rientrante in una procedura "bonaria" di riscossione, si è chiarito che lo stesso - non essendo assimilabile a nessuno degli atti indicati nel menzionato articolo 19 del Dlgs n. 546 del 1992 (più specificamente, si è chiarito che detto atto non è assimilabile né alla cartella di pagamento, non essendo redatto in conformità a un modello ministeriale e non contenendo una diffida ad adempiere, né all'avviso di liquidazione, poiché non contiene alcuna esplicitazione delle modalità di quantificazione e calcolo dell'imposta dovuta) - non ha la natura di atto impugnabile.

C'è dunque da ritenere che l'avviso di pagamento costituisce una mera comunicazione bonaria, sul retro della quale non a caso viene precisato che contro di essa non è ammesso ricorso giurisdizionale, che potrà invece essere invece proposto avverso la successiva cartella.

Sotto un profilo sostanziale, quindi, l'avviso bonario consente al destinatario di chiedere la correzione di eventuali errori: invero, la ratio dell'atto in questione è proprio quella di far emergere, in via preventiva e nelle vie brevi, eventuali errori (al fine di evitare un contenzioso nel caso di emissione di una cartella errata) e di consentire l'adempimento (quando le somme sono esatte). Tra l'altro, la particolare natura di tale atto sembra non precludere che, anche a seguito del pagamento, il contribuente possa chiedere il rimborso di quanto ritenga versato erroneamente.

Sotto un profilo processuale, invece, ribadito che, secondo il disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ricorso può essere proposto esclusivamente contro gli atti ivi tassativamente elencati (ovvero, ad esempio, l'avviso di accertamento del tributo; l'avviso di liquidazione del tributo; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento), per quanto riguarda l'avviso bonario, esclusa in ogni caso la immediata ricorribilità davanti al giudice tributario, la tutela giurisdizionale è assicurata nella misura in cui il ricorso può essere invece proposto avverso la successiva cartella rispetto alla quale l'avviso in parola costituisce solo atto prodromico.

Massimo Cancedda
pubblicato Venerdì 18 Febbraio 2005

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