Giurisprudenza
Le attività di supporto per la raccolta di scommesse pagano l’Iva
In quanto tali non concorrono ad integrare l’attività specifica cui il legislatore tributario ricollega il trattamento di esenzione

La sentenza della Corte di Giustizia riguarda la possibilità di estendere l’applicazione dell’esenzione da Iva prevista dall’articolo 13, parte B, lett.f) della sesta direttiva per "le scommesse, le lotterie e altri giochi di azzardo", anche alle attività a carattere organizzativo di supporto a queste ultime. La controversia riguarda una società britannica, la Littlewoods, che gestisce un servizio di scommesse telefoniche (Bet Direct) attraverso il quale i clienti possono scommettere sull’esito di eventi sportivi o altri eventi aleatori, quali i fenomeni atmosferici.

Il protagonista e l’oggetto della controversia
La società ha deciso di avvalersi delle prestazioni di un’altra società, la Vertex, cui ha dato in subappalto parte della sua attività: in base a tale accordo la Vertex è autorizzata a gestire ed erogare servizi di call center, impegnandosi a fornire il personale, i locali e le attrezzature ( telefoniche ed informatiche) necessarie per la raccolta delle scommesse. La Vertex si limita a gestire le scommesse seguendo le istruzioni ricevute dalla Littlewoods, non disponendo di alcun potere discrezionale in ordine alla fissazione delle quotazioni, alla valutazione delle scommesse o alla gestione dei ricavi. In particolare la Vertex non assume alcuna veste "esterna", nel senso che gli scommettitori operano con un unico soggetto, la Littlewoods. Quest’ultima, inoltre, assume tutto il rischio economico-finanziario dell’attività di scommesse. La questione è insorta in quanto, a parere delle citate società, anche l’attività di raccolta scommesse svolta dalla Vertex, deve beneficiare dell’esenzione da imposta.

La posizione del Fisco britannico

Per contro, il Fisco di Sua Maestà britannica, ritenendo che le prestazioni erogate dalla Vertex abbiano un mero carattere tecnico ed ausiliario, ha rifiutato di riconoscere a quest’ultima l’agevolazione prevista dalla normativa.

Il parere tecnico dei giudici Ue
Sulla questione si sono pronunziati i giudici comunitari i quali hanno preliminarmente rilevato che le disposizioni contenute nell’articolo 13 della sesta direttiva hanno carattere eccezionale e devono, pertanto, essere interpretate restrittivamente. L’articolo 13, difatti, consente una deroga al principio generale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che grava su tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da un operatore economico.

Le motivazioni insite nella deroga

Tale deroga, consentita dal legislatore comunitario per evidenti ragioni di politica socio-economica, non può essere applicata al di là dei casi analiticamente e tassativamente previsti. Diversamente si andrebbe a ledere il principio di neutralità che informa di sé l’intero sistema comune dell’Iva. Nel caso di specie i giudici rilevano  che l’esenzione riconosciuta per le scommesse trova la sua ratio, non tanto in motivi di carattere sociale, quanto piuttosto in ragioni di ordine pratico, atteso che "le operazioni di gioco d’azzardo mal si prestano all’applicazione dell’imposta". Si tratta di valutare se l’attività organizzativa posta in essere dalla Vertex possa integrare l’attività di esercizio di scommesse e giochi di azzardo come definita dal legislatore comunitario.A parere della Corte l’attività svolta dalla Vertex ha carattere meramente strumentale all’esercizio e all’effettuazione delle scommesse, non concorrendo a integrare l’attività specifica cui il legislatore tributario ricollega il trattamento di esenzione: e, cioè, l’esercizio diretto dei giochi, lotterie e scommesse.

I precedenti in materia
Già in passato, la Corte ebbe a rilevare la necessità di distinguere il servizio esente ai sensi dell’articolo 13 dalla fornitura di una semplice prestazione materiale, tecnica o amministrativa, sia pure diretta a consentire la fruizione del servizio medesimo. In merito la Corte affermò che "il mero fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente non consente di concludere a favore dell’esenzione del servizio corrispondente a tale componente".

Le conclusioni
I giudici risolvono la questione, oggetto della controversia, nel senso che "la fornitura di servizi di call center a favore di un’organizzazione di scommesse telefoniche, che comporta l’accettazione di scommesse in nome dell’organizzatore da parte del personale impiegato dal prestatore di detti servizi, non rappresenta un’operazione di scommessa ai sensi dell’articolo 13, parte B, lett.f) della sesta direttiva e, pertanto, non può beneficiare della relativa esenzione da imposta.".
Raffaella Salerno
pubblicato Venerdì 14 Luglio 2006

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