Giurisprudenza
Le mani del curatore buone come le proprie
L’atto consegnato direttamente all’organo fallimentare rende la notifica sempre valida
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La notifica eseguita “a mani” del curatore fallimentare della società, in pendenza della procedura concorsuale, deve essere considerata come effettuata “a mani proprie”, data la piena legittimazione processuale del curatore per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali astrattamente suscettibili di essere compresi nel fallimento.
E’ perciò ammissibile l’appello dell’Amministrazione notificato a mani del curatore fallimentare e non presso il procuratore domiciliatario.

Tale importante principio è stato statuito dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 6746 del 21 marzo 2007.

In particolare, l’iter logico giuridico adottato dal giudice di legittimità può così essere puntualizzato:

  • E’ indirizzo consolidato, in tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, il principio di diritto secondo cui l'art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche l'art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 546, che regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e - in tale ambito - detta una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'amministrazione tributaria, e - in forza del richiamo operato dall'art. 16 all'art. 17, successivo, consente anche "la consegna a mani proprie" dell'atto (nella specie, l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'Amministrazione, notificato a mani del contribuente, anziché del procuratore domiciliatario)
  • Tale principio trova il suo fondamento nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ove si stabilisce che devono applicarsi, in via primaria, le disposizioni del rito tributario e, solo in via secondaria, le norme processuali civili, ma con un limite duplice e contestuale della compatibilità logico - giuridica tra i due sistemi processuali e della mancanza di previsioni specifiche da parte del D.Lgs. n. 546, atteso che tra i due sistemi sussiste un rapporto di specialità tale che la presenza di una norma processuale tributaria esclude l'operatività di quella processuale comune (cfr., ex multis, Cass., sent. n. 15687 del 2002)
  • La notifica eseguita a mani del curatore fallimentare della società, in pendenza della procedura concorsuale, deve essere considerata come effettuata "a mani proprie", data l'indiscussa legittimazione processuale del curatore per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali astrattamente suscettibili di essere compresi nel fallimento
  • .

Riflessioni
L’articolo 17 del Dlgs n. 546/1992, avente natura derogatoria rispetto a quanto previsto in proposito dal Codice di procedura civile, individua i luoghi in cui debbono eseguirsi le comunicazioni e le notificazioni. Salvo che la notifica avvenga a mani proprie del destinatario, nel qual caso il luogo di effettuazione è irrilevante, la consegna deve essere effettuata nel domicilio eletto ovvero, in mancanza, presso la residenza (sede per le persone giuridiche) dichiarata dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio.

Secondo consolidato orientamento (Cassazione, sentenze nn. 10477/2000, 4274/2002, 15687/2002), la notificazione eseguita in mani proprie è sempre valida (Ctr Lazio, sentenza n. 53 del 20/7/2004), anche in presenza di un’elezione di domicilio (Cassazione, sentenze nn. 9104/2001, 15687/2002, 50589/2003, 11423/2004), poiché la norma espressamente fa salva la prima forma di notificazione; la notifica dell’atto di appello effettuata presso il domicilio reale della contribuente (persona fisica), anziché presso quello eletto, con consegna dell’atto alla stessa è valida.

Giova, infine, osservare che, secondo un preciso orientamento (Cassazione, sentenza n. 11175/2004), la notifica ex articolo 17 del Dlgs n. 546/1992 a una persona giuridica può essere eseguita a mani proprie del legale rappresentante (si pensi alla notifica eseguita in mani proprie del legale rappresentante presso la sede legale della società anziché al domicilio eletto).

Angelo Buscema
pubblicato Mercoledì 9 Maggio 2007

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