Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Per le notifiche a società, sede legale ed effettiva pari sono
La consegna dell’atto può avvenire anche nei confronti di chi è stato incaricato di ricevere la corrispondenza
La notificazione nei confronti di persone giuridiche è valida anche se eseguita presso una sede effettiva che sia diversa da quella legale. Nel luogo di consegna, è abilitato a ricevere l’atto qualunque soggetto legato da un particolare rapporto con l’ente, salva la dimostrazione, da parte del destinatario, che il consegnatario non era idoneo a ricevere l’atto notificato.
Questi, in estrema sintesi, gli importanti chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24622 del 3 ottobre 2008.
Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova una cartella esattoriale, recante carico tributario derivante da un avviso di rettifica Iva relativo al 1994, in precedenza notificato e non impugnato.
Il giudice accoglieva il ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla Ctr.
In particolare, quest’ultima, riteneva di dover confermare il decisum di primo grado che aveva disposto per l’annullamento della cartella esattoriale, in prima battuta in accoglimento dell’eccezione preliminare secondo cui l’avviso di accertamento presupposto della cartella non era stato regolarmente notificato a mani delle persone abilitate alla ricezione ai sensi dell’articolo 145 del Codice di procedura civile.
Nello specifico, i giudici della Commissione regionale avevano espresso l’avviso che la notifica dell’atto tributario era da ritenersi nulla, in quanto effettuata a mani di un socio e non già di alcuno dei soggetti contemplati nella richiamata disposizione dell’articolo 145 Cpc.
La parte pubblica impugnava in sede di legittimità la pronuncia di seconde cure.
Nella sentenza in rassegna, la Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici tributari di appello abbiano fornito una interpretazione del caso non coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Secondo il collegio di piazza Cavour, infatti, la ricostruzione ermeneutica della fattispecie deve essere effettuata partendo da quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice civile.
La regola fissata da tale norma - ai sensi della quale, laddove la sede legale della persona giuridica (risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto) sia diversa da quella effettiva, “i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima” – spiega la Suprema corte, “vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell’articolo 145 c.p.c.”.
Di conseguenza, rilevano i giudici di legittimità, relativamente al luogo in cui l’atto deve essere consegnato, è valida la notificazione nei confronti della persona giuridica eseguita sia presso la sua sede legale che presso la sede effettiva.
In ordine al soggetto legittimato a ricevere l’atto in detto luogo per conto della persona giuridica, continua poi la sentenza 24622/2008, “è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza”.
Quest’ultima affermazione riveste notevole importanza, perché comporta che nel luogo di consegna individuato secondo quanto precede è abilitato a ricevere l’atto qualunque soggetto qualificato - nel caso di specie, come rilevato in premessa, il socio - che si trovava nei locali della sede stessa.
Invero, spiegano i giudici, laddove dalla relata di notificazione dell’agente notificatore (sia esso ufficiale giudiziario o anche postale) risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che ha ricevuto l’atto, “è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente”.
Naturalmente, tale evenienza non comporta una presunzione di carattere assoluto e inconfutabile a carico della società.
E’ infatti ammessa la prova contraria, che peraltro incombe sulla società medesima, per dimostrare che la persona a cui è stato consegnato l’atto notificato “oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno”.
Sotto questo profilo, la sentenza in rassegna conferma l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, relativamente al consegnatario dell’atto diretto a una persona giuridica, con consegna a una delle persone indicate nel primo comma dell’articolo 145 Cpc, “la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto nella sede sociale e dell’avvenuta accettazione dell’atto, mentre incombe sul destinatario l’onere della prova contraria (Cassazione 5304/1998, 7249/1992, 9556/1997, 11804/2002).
Allo stesso modo, è stata riconosciuta legittima “la notifica di un avviso di accertamento tributario ad uno dei soci di una società (di persone, n.d.r.) nella veste di rappresentante della medesima, … in quanto ciascun socio ne ha la rappresentanza” (Cassazione, sentenza 9094/2002).
Questi, in estrema sintesi, gli importanti chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24622 del 3 ottobre 2008.
Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova una cartella esattoriale, recante carico tributario derivante da un avviso di rettifica Iva relativo al 1994, in precedenza notificato e non impugnato.
Il giudice accoglieva il ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla Ctr.
In particolare, quest’ultima, riteneva di dover confermare il decisum di primo grado che aveva disposto per l’annullamento della cartella esattoriale, in prima battuta in accoglimento dell’eccezione preliminare secondo cui l’avviso di accertamento presupposto della cartella non era stato regolarmente notificato a mani delle persone abilitate alla ricezione ai sensi dell’articolo 145 del Codice di procedura civile.
Nello specifico, i giudici della Commissione regionale avevano espresso l’avviso che la notifica dell’atto tributario era da ritenersi nulla, in quanto effettuata a mani di un socio e non già di alcuno dei soggetti contemplati nella richiamata disposizione dell’articolo 145 Cpc.
La parte pubblica impugnava in sede di legittimità la pronuncia di seconde cure.
Nella sentenza in rassegna, la Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici tributari di appello abbiano fornito una interpretazione del caso non coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Secondo il collegio di piazza Cavour, infatti, la ricostruzione ermeneutica della fattispecie deve essere effettuata partendo da quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice civile.
La regola fissata da tale norma - ai sensi della quale, laddove la sede legale della persona giuridica (risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto) sia diversa da quella effettiva, “i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima” – spiega la Suprema corte, “vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell’articolo 145 c.p.c.”.
Di conseguenza, rilevano i giudici di legittimità, relativamente al luogo in cui l’atto deve essere consegnato, è valida la notificazione nei confronti della persona giuridica eseguita sia presso la sua sede legale che presso la sede effettiva.
In ordine al soggetto legittimato a ricevere l’atto in detto luogo per conto della persona giuridica, continua poi la sentenza 24622/2008, “è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza”.
Quest’ultima affermazione riveste notevole importanza, perché comporta che nel luogo di consegna individuato secondo quanto precede è abilitato a ricevere l’atto qualunque soggetto qualificato - nel caso di specie, come rilevato in premessa, il socio - che si trovava nei locali della sede stessa.
Invero, spiegano i giudici, laddove dalla relata di notificazione dell’agente notificatore (sia esso ufficiale giudiziario o anche postale) risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che ha ricevuto l’atto, “è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente”.
Naturalmente, tale evenienza non comporta una presunzione di carattere assoluto e inconfutabile a carico della società.
E’ infatti ammessa la prova contraria, che peraltro incombe sulla società medesima, per dimostrare che la persona a cui è stato consegnato l’atto notificato “oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno”.
Sotto questo profilo, la sentenza in rassegna conferma l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, relativamente al consegnatario dell’atto diretto a una persona giuridica, con consegna a una delle persone indicate nel primo comma dell’articolo 145 Cpc, “la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto nella sede sociale e dell’avvenuta accettazione dell’atto, mentre incombe sul destinatario l’onere della prova contraria (Cassazione 5304/1998, 7249/1992, 9556/1997, 11804/2002).
Allo stesso modo, è stata riconosciuta legittima “la notifica di un avviso di accertamento tributario ad uno dei soci di una società (di persone, n.d.r.) nella veste di rappresentante della medesima, … in quanto ciascun socio ne ha la rappresentanza” (Cassazione, sentenza 9094/2002).
Massimo Cancedda
pubblicato Lunedì 13 Ottobre 2008
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