Giurisprudenza
Il litisconsorzio è “necessario”,
non altrettanto la notifica a tutti
L’impugnazione comunicata tardivamente alle altre parti è comunque atto integrativo del contraddittorio
Con una laconica ordinanza, la 170 del 4 gennaio, la Corte suprema ha cassato con rinvio una sentenza di secondo grado, in quanto contraria ai principi giuridici elaborati in materia, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di due contribuenti – litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado – ma regolarmente notificato soltanto a uno solo di loro.
In particolare, i giudici del riesame hanno ritenuto che il rilevato difetto di notifica dell’appello relativo a un litisconsorte giustificasse la declaratoria di inammissibilità del ricorso e che tale vizio fosse idoneo a inficiare anche la notifica nei confronti dell’altro litisconsorte, ancorché legittimamente eseguita.

Il litisconsorzio nel processo tributario
Il litisconsorzio necessario nel processo tributario è disciplinato dall’articolo 14 del Dlgs 546/1992, che testualmente dispone “se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.
Nella sostanza, tale norma muta la previsione di litisconsorzio necessario prevista dall’articolo 102 del codice di procedura civile, il quale prevede che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”.
Ovviamente la ratio dell’istituto è quella di evitare il frazionamento dei giudizi e una pluralità di sentenze – una per ogni controversia e magari tra loro anche contrastanti – quando i ricorsi riguardano un unico atto.

In ordine all’appello tributario, poi, nell’articolo 53 del Dlgs 546/1992, è detto che “il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado…”.

La decisione della Cassazione
Il ricorso proposto dall’Agenzia viene accolto dalla Cassazione, che ritiene di dover confermare il principio secondo cui “…nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre perchè, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio (Cass. nn. 12958/2004, 10902/2001)”.

I giudici di piazza Cavour ribadiscono poi che, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, “…la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonchè l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331, cod. proc. civ. (Cass. nn. 17828/2002, 2981/2002, 4986/2001)”.

Considerazioni
Allo stesso modo, ma in un’altra circostanza, la Corte di legittimità (sentenza 9381/2007) ha avuto modo di precisare che in un giudizio di primo grado fra più parti processuali (legate dal vincolo litisconsortile) in una causa inscindibile, o in cause tra loro dipendenti, trova applicazione il principio secondo il quale se la parte soccombente o una delle parti soccombenti si limita a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l’atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio e l’effetto conservativo dell’impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio, a condizione, però, che l’atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di loro.

In altre parole, la notificazione dell’impugnazione relativa a cause litisconsortili inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato.
In questa ipotesi, infatti, secondo le ineccepibili indicazioni fornite dalla Cassazione, deve ritenersi nulla la sentenza del giudice di appello che non ordini la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato – ai sensi dell’articolo 291 del cpc – nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’articolo 331 del codice di rito.

Del resto, dichiarare la nullità di un appello non notificato a tutte le parti processuali – ovviamente nell’ambito di un litisconsorzio necessario – costituirebbe una sanzione troppo grave rispetto all’errore commesso, a cui si dovrà comunque rimediare attraverso gli istituti processuali a tal fine previsti.
Marco Denaro
pubblicato Martedì 1 Febbraio 2011

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