Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Il litisconsorzio è “necessario”,
non altrettanto la notifica a tutti
non altrettanto la notifica a tutti
L’impugnazione comunicata tardivamente alle altre parti è comunque atto integrativo del contraddittorio
Con una laconica ordinanza, la 170 del 4 gennaio, la Corte suprema ha cassato con rinvio una sentenza di secondo grado, in quanto contraria ai principi giuridici elaborati in materia, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di due contribuenti – litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado – ma regolarmente notificato soltanto a uno solo di loro.
Il litisconsorzio nel processo tributario
In ordine all’appello tributario, poi, nell’articolo 53 del Dlgs 546/1992, è detto che “il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado…”.
La decisione della Cassazione
I giudici di piazza Cavour ribadiscono poi che, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, “…la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonchè l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331, cod. proc. civ. (Cass. nn. 17828/2002, 2981/2002, 4986/2001)”.
Considerazioni
In altre parole, la notificazione dell’impugnazione relativa a cause litisconsortili inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato.
Del resto, dichiarare la nullità di un appello non notificato a tutte le parti processuali – ovviamente nell’ambito di un litisconsorzio necessario – costituirebbe una sanzione troppo grave rispetto all’errore commesso, a cui si dovrà comunque rimediare attraverso gli istituti processuali a tal fine previsti.
In particolare, i giudici del riesame hanno ritenuto che il rilevato difetto di notifica dell’appello relativo a un litisconsorte giustificasse la declaratoria di inammissibilità del ricorso e che tale vizio fosse idoneo a inficiare anche la notifica nei confronti dell’altro litisconsorte, ancorché legittimamente eseguita.
Il litisconsorzio nel processo tributario
Il litisconsorzio necessario nel processo tributario è disciplinato dall’articolo 14 del Dlgs 546/1992, che testualmente dispone “se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.
Nella sostanza, tale norma muta la previsione di litisconsorzio necessario prevista dall’articolo 102 del codice di procedura civile, il quale prevede che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”.
Ovviamente la ratio dell’istituto è quella di evitare il frazionamento dei giudizi e una pluralità di sentenze – una per ogni controversia e magari tra loro anche contrastanti – quando i ricorsi riguardano un unico atto.
In ordine all’appello tributario, poi, nell’articolo 53 del Dlgs 546/1992, è detto che “il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado…”.
La decisione della Cassazione
Il ricorso proposto dall’Agenzia viene accolto dalla Cassazione, che ritiene di dover confermare il principio secondo cui “…nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre perchè, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio (Cass. nn. 12958/2004, 10902/2001)”.
I giudici di piazza Cavour ribadiscono poi che, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, “…la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonchè l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331, cod. proc. civ. (Cass. nn. 17828/2002, 2981/2002, 4986/2001)”.
Considerazioni
Allo stesso modo, ma in un’altra circostanza, la Corte di legittimità (sentenza 9381/2007) ha avuto modo di precisare che in un giudizio di primo grado fra più parti processuali (legate dal vincolo litisconsortile) in una causa inscindibile, o in cause tra loro dipendenti, trova applicazione il principio secondo il quale se la parte soccombente o una delle parti soccombenti si limita a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l’atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio e l’effetto conservativo dell’impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio, a condizione, però, che l’atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di loro.
In altre parole, la notificazione dell’impugnazione relativa a cause litisconsortili inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato.
In questa ipotesi, infatti, secondo le ineccepibili indicazioni fornite dalla Cassazione, deve ritenersi nulla la sentenza del giudice di appello che non ordini la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato – ai sensi dell’articolo 291 del cpc – nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’articolo 331 del codice di rito.
Del resto, dichiarare la nullità di un appello non notificato a tutte le parti processuali – ovviamente nell’ambito di un litisconsorzio necessario – costituirebbe una sanzione troppo grave rispetto all’errore commesso, a cui si dovrà comunque rimediare attraverso gli istituti processuali a tal fine previsti.
Marco Denaro
pubblicato Martedì 1 Febbraio 2011
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
15/5/2012
Affidare al commercialista l’adempimento non esonera il titolare obbligato alla presentazione a vigilare affinché il mandato sia puntualmente adempiuto
24/4/2012
Si tratta, infatti, di una fattispecie delittuosa che ha qualcosa in più della semplice violazione amministrativa e qualcosa in meno rispetto a una condotta fraudolenta
18/4/2012
Residenza anagrafica oltralpe ma domicilio fiscale che non si sposta quando, in realtà, con il “trasloco”, non cambiano Paese le sedi degli affari economici e personali
6/4/2012
La norma di riferimento infatti dispone che è proprio lui a dover stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa
Notizie correlate
- L’accertamento sul consolidato. Il “nuovo” procedimento (8)
- 31/8/2011

- Si chiude, con questo intervento, la serie di articoli dedicata alle modalità di controllo dei soggetti aderenti alla fiscal unit, profondamente innovate dal 78/2010
- Soci e società, il processo rafforza il legame
- 30/6/2008

- L’accertamento di un maggior reddito determina un litisconsorzio necessario Sono, di conseguenza, nulle le controversie che non riuniscono tutti gli interessati
- La parte contumace in appello si preclude eccezioni e domande
- 7/2/2012

- Al pari del ricorrente, è tenuto a riproporre al giudice di merito le questioni non accolte in primo grado dalla Ctp, altrimenti è come se rinunciasse al loro riesame
- Chiamata in appello "parziale": legittima se la causa è scindibile
- 28/10/2008

- Quando la vertenza può essere definita comunque, è irrilevante la notifica del ricorso al Concessionario della riscossione
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















