Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Giurisprudenza
Litisconsorzio necessario, appello con notifica obbligatoria a tutti
L'avvio del nuovo contraddittorio va comunicato alla totalità degli attori del primo processo, pena nullità
Con la sentenza n. 1462 del 21 gennaio 2009, la sezione tributaria della Suprema corte, avallando le tesi dell'Amministrazione finanziaria, ha statuito che è nullo il procedimento di secondo grado, con conseguente nullità della sentenza conclusiva, allorché, nell'ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti, il ricorso in appello non sia stato notificato a tutte, ma soltanto ad alcune delle parti che hanno partecipato al giudizio dinanzi al giudice tributario di primo grado.
La vicenda e il ricorso per cassazione
Una società in nome collettivo ometteva di pagare quanto dovuto a titolo di Irpef e di Iva per le annualità 1995 e 1996. L'Amministrazione finanziaria procedeva, dunque, a iscrivere a ruolo le somme non versate. La contribuente impugnava le cartelle esattoriali notificategli dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, promuovendo un giudizio nei confronti sia dell'ufficio che del concessionario della riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il giudice, senza pronunciarsi sull'eccezione avanzata dal concessionario, respingeva il ricorso della società, che allora si rivolgeva alla Commissione tributaria regionale, proponendo appello nei soli confronti dell'agenzia delle Entrate e notificando l'atto stesso dunque solo all'ufficio e non al concessionario della riscossione.
La Ctr accoglieva le doglianze della società, ravvisando che le cartelle esattoriali erano state notificate alla contribuente senza essere precedute dall'invito al pagamento (articolo 25 del Dlgs 472/1997).
Avverso la sentenza d'appello, l'Amministrazione proponeva ricorso in Cassazione (articolo 360, n. 4, del cpc). Lamentava, in sostanza, trovandosi di fronte a un'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario che era stato parte a tutti gli effetti nel giudizio di primo grado.
Prima di analizzare la pronuncia di legittimità, è utile ricordare che si ha litisconsorzio in un processo quando vi sono più attori, e in questo caso si parla di litisconsorzio attivo, o più convenuti (litisconsorzio passivo) o anche più attori e più convenuti, e allora si parla di litisconsorzio misto.
Il litisconsorzio, inoltre, può essere originario o successivo in relazione al momento in cui la pluralità delle parti si è costituita, al momento della proposizione della lite ovvero successivamente, in pendenza di questa.
La distinzione fondamentale è però quella tra litisconsorzio necessario e facoltativo. Ai sensi dell'articolo 102 del cpc, si è in presenza di litisconsorzio necessario allorché la decisione non può essere validamente pronunciata se non nei confronti di più parti. Queste, dunque, devono obbligatoriamente agire o essere convenute nello stesso processo. In tutti gli altri casi, si avrà un litisconsorzio facoltativo.
Si ha, infine, litisconsorzio necessario di carattere sostanziale quando si è in presenza di un rapporto giuridico unitario, mentre si avrà litisconsorzio necessario processuale allorquando esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa, ovvero per effetto di domande proposte congiuntamente.
Sono cause inscindibili quelle in cui la pluralità delle parti nel giudizio, derivante ad esempio da litisconsorzio necessario, impone che anche il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla fase precedente.
La decisione di legittimità
La sezione tributaria della Suprema corte, pronunciandosi con la sentenza n. 1462 del 21 gennaio 2009, ha giudicato fondate le doglianze dell'Amministrazione finanziaria.
In pratica, il giudice tributario di secondo grado avrebbe dovuto senz'altro disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, in quanto lo stesso era stato parte sia in senso formale che in senso sostanziale nel giudizio svoltosi innanzi alla Commissione tributaria provinciale.
Nel caso in esame, difatti, siamo in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
L'articolo 331 del cpc, che prescrive al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, deve essere riferito, non solamente alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, bensì anche a quelle di litisconsorzio necessario processuale.
La Corte ha chiarito che il litisconsorzio necessario processuale ricorre allorquando esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause e la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente riproporsi ed essere rispettata in appello, al fine di scongiurare la possibilità di giudicati contrastanti nella stessa materia e nei confronti dei medesimi soggetti.
La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello comporta, dunque, la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha definito e tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio per cassazione.
I giudici di legittimità hanno ricordato poi come, in caso di impugnazione di cartelle esattoriali (articolo 10, Dlgs 546/92), sussiste la legittimazione passiva del concessionario della riscossione allorché l'impugnazione concerna vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo. Qualora invece con l'impugnazione si contesti la debenza del tributo, basterà chiamare in causa l'ente impositore senza necessità di coinvolgere anche il concessionario. Nel caso in questione, la contribuente aveva l'onere di coinvolgere il concessionario nel giudizio in quanto contestava le cartelle esattoriali in relazione a un vizio del procedimento esecutivo, ovvero in relazione al mancato previo invio, da parte del concessionario stesso, dell'invito al pagamento (articolo 25, Dlgs 472/97). Onere che è stato assolto dalla contribuente nel giudizio di primo grado, ma non in quello di secondo, avendo la società notificato il proprio appello avverso la decisione della Ctp alla sola agenzia delle Entrate e non anche all'agente della riscossione.
Per questo, e per i motivi sopra esposti, la Corte di cassazione, annullando la decisione di secondo grado favorevole alla contribuente, ha affermato il principio di diritto per cui è nullo il procedimento di secondo grado, con conseguente nullità della sentenza che lo conclude, allorché, nell'ipotesi di cause inscindibili o di cause tra loro dipendenti, il ricorso in appello non sia stato notificato a tutte, ma soltanto ad alcune, delle parti che hanno partecipato al giudizio dinanzi al giudice tributario di primo grado.
La vicenda e il ricorso per cassazione
Una società in nome collettivo ometteva di pagare quanto dovuto a titolo di Irpef e di Iva per le annualità 1995 e 1996. L'Amministrazione finanziaria procedeva, dunque, a iscrivere a ruolo le somme non versate. La contribuente impugnava le cartelle esattoriali notificategli dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, promuovendo un giudizio nei confronti sia dell'ufficio che del concessionario della riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il giudice, senza pronunciarsi sull'eccezione avanzata dal concessionario, respingeva il ricorso della società, che allora si rivolgeva alla Commissione tributaria regionale, proponendo appello nei soli confronti dell'agenzia delle Entrate e notificando l'atto stesso dunque solo all'ufficio e non al concessionario della riscossione.
La Ctr accoglieva le doglianze della società, ravvisando che le cartelle esattoriali erano state notificate alla contribuente senza essere precedute dall'invito al pagamento (articolo 25 del Dlgs 472/1997).
Avverso la sentenza d'appello, l'Amministrazione proponeva ricorso in Cassazione (articolo 360, n. 4, del cpc). Lamentava, in sostanza, trovandosi di fronte a un'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario che era stato parte a tutti gli effetti nel giudizio di primo grado.
Prima di analizzare la pronuncia di legittimità, è utile ricordare che si ha litisconsorzio in un processo quando vi sono più attori, e in questo caso si parla di litisconsorzio attivo, o più convenuti (litisconsorzio passivo) o anche più attori e più convenuti, e allora si parla di litisconsorzio misto.
Il litisconsorzio, inoltre, può essere originario o successivo in relazione al momento in cui la pluralità delle parti si è costituita, al momento della proposizione della lite ovvero successivamente, in pendenza di questa.
La distinzione fondamentale è però quella tra litisconsorzio necessario e facoltativo. Ai sensi dell'articolo 102 del cpc, si è in presenza di litisconsorzio necessario allorché la decisione non può essere validamente pronunciata se non nei confronti di più parti. Queste, dunque, devono obbligatoriamente agire o essere convenute nello stesso processo. In tutti gli altri casi, si avrà un litisconsorzio facoltativo.
Si ha, infine, litisconsorzio necessario di carattere sostanziale quando si è in presenza di un rapporto giuridico unitario, mentre si avrà litisconsorzio necessario processuale allorquando esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa, ovvero per effetto di domande proposte congiuntamente.
Sono cause inscindibili quelle in cui la pluralità delle parti nel giudizio, derivante ad esempio da litisconsorzio necessario, impone che anche il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla fase precedente.
La decisione di legittimità
La sezione tributaria della Suprema corte, pronunciandosi con la sentenza n. 1462 del 21 gennaio 2009, ha giudicato fondate le doglianze dell'Amministrazione finanziaria.
In pratica, il giudice tributario di secondo grado avrebbe dovuto senz'altro disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, in quanto lo stesso era stato parte sia in senso formale che in senso sostanziale nel giudizio svoltosi innanzi alla Commissione tributaria provinciale.
Nel caso in esame, difatti, siamo in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
L'articolo 331 del cpc, che prescrive al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, deve essere riferito, non solamente alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, bensì anche a quelle di litisconsorzio necessario processuale.
La Corte ha chiarito che il litisconsorzio necessario processuale ricorre allorquando esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause e la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente riproporsi ed essere rispettata in appello, al fine di scongiurare la possibilità di giudicati contrastanti nella stessa materia e nei confronti dei medesimi soggetti.
La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello comporta, dunque, la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha definito e tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio per cassazione.
I giudici di legittimità hanno ricordato poi come, in caso di impugnazione di cartelle esattoriali (articolo 10, Dlgs 546/92), sussiste la legittimazione passiva del concessionario della riscossione allorché l'impugnazione concerna vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo. Qualora invece con l'impugnazione si contesti la debenza del tributo, basterà chiamare in causa l'ente impositore senza necessità di coinvolgere anche il concessionario. Nel caso in questione, la contribuente aveva l'onere di coinvolgere il concessionario nel giudizio in quanto contestava le cartelle esattoriali in relazione a un vizio del procedimento esecutivo, ovvero in relazione al mancato previo invio, da parte del concessionario stesso, dell'invito al pagamento (articolo 25, Dlgs 472/97). Onere che è stato assolto dalla contribuente nel giudizio di primo grado, ma non in quello di secondo, avendo la società notificato il proprio appello avverso la decisione della Ctp alla sola agenzia delle Entrate e non anche all'agente della riscossione.
Per questo, e per i motivi sopra esposti, la Corte di cassazione, annullando la decisione di secondo grado favorevole alla contribuente, ha affermato il principio di diritto per cui è nullo il procedimento di secondo grado, con conseguente nullità della sentenza che lo conclude, allorché, nell'ipotesi di cause inscindibili o di cause tra loro dipendenti, il ricorso in appello non sia stato notificato a tutte, ma soltanto ad alcune, delle parti che hanno partecipato al giudizio dinanzi al giudice tributario di primo grado.
Mauro Di Biasi
pubblicato Venerdì 27 Febbraio 2009
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