Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
L'omessa "prova" di conformità
non conduce all'inammissibilità
non conduce all'inammissibilità
A causarla è invece la diversità tra l'atto depositato e quello recapitato alla controparte, in giudizio o meno
Il principio secondo il quale è causa d'inammissibilità dell'appello (o del ricorso) notificato per posta, non il mero difetto dell'attestazione di conformità, ma l'effettiva difformità tra l'atto depositato e quello spedito alla controparte, vale anche per l'ipotesi in cui il soggetto intimato non si sia costituito in giudizio.
Così ha concluso la Corte di cassazione nella sentenza 6780 del 20 marzo 2009, estendendo l'ambito applicativo di una regola interpretativa oramai consolidata presso la giurisprudenza di legittimità.
La vicenda
Avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna, che aveva accolto il ricorso di un contribuente contro il silenzio rifiuto su una richiesta di rimborso dell'Ilor per gli anni 1980 - 1984, l'ufficio proponeva appello che il giudice tributario di seconde cure dichiarava inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità veniva emessa sul rilievo che il gravame era stato notificato per posta e la copia depositata in segreteria era priva della dichiarazione di conformità all'originale notificato, senza che peraltro, data la mancata costituzione di controparte, il collegio avesse potuto verificare la difformità sostanziale della copia dell'atto depositato con l'originale, anche tramite raffronto diretto.
Il giudizio di legittimità
Contro la pronuncia della Ctr, l'ufficio proponeva ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo d'impugnazione, in cui si sosteneva la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 53 del Dlgs 546/1992.
In particolare, l'articolo 22, comma 3, del decreto sul contenzioso tributario - applicabile anche al grado di appello in virtù dell'espresso richiamo operato dal successivo articolo 53, comma 2 - prevede che, in caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, la conformità del ricorso (e anche dell'appello) depositato a quello consegnato o spedito è attestata dallo stesso interessato, specificando inoltre che "Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile...".
La censura è stata accolta dai giudici di piazza Cavour che, nella sentenza 6780/2009, hanno affermato il principio di diritto secondo cui è causa d'inammissibilità dell'appello notificato per posta, non il mero difetto dell'attestazione di conformità ma, piuttosto, l'effettiva difformità tra l'atto depositato e quello spedito alla controparte.
Tale regola, a dire il vero, costituiva approdo interpretativo già raggiunto altre volte dal Supremo collegio.
Di tale circostanza dà atto la pronuncia in esame, che richiama alcuni propri precedenti, in particolare, le sentenze 14430/2005, 3562/2005, 17180/2004. C'è, inoltre, un riferimento alla pronuncia 4354/2007, in cui era stata offerta una ricostruzione sostanzialistica del problema, giungendo alla conclusione dell'irrilevanza ex se della mancata attestazione in questione, a fronte dell'accertata effettiva conformità tra i due atti (quello spedito/consegnato e quello depositato in Commissione).
Peraltro, e qui si coglie la novità della sentenza in rassegna, in passato la Suprema corte si era confrontata con fattispecie in cui il soggetto intimato si era costituito in giudizio e aveva sollevato la relativa eccezione.
In questo caso, invece, l'appellato, pur regolarmente evocato in causa, era rimasto estraneo al giudizio.
Ebbene, anche in tale situazione, spiega la sentenza 6780/2009, vale lo stesso principio di diritto.
Secondo la Cassazione, infatti, la prescrizione normativa della dichiarazione di conformità del ricorso (e dell'appello), che sia notificato per posta o per consegna diretta, "non è un requisito di ammissibilità", per una serie di ragioni puntualmente esposte nella parte motiva della pronuncia in esame.
In primo luogo, perché la legge prevede espressamente come causa d'inammissibilità dell'atto d'impugnazione solo la "non conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito", mentre nulla dice circa la violazione del vincolo di attestazione della conformità.
In seconda istanza, perché data la struttura della modalità di notificazione scelta dal notificante "è per lui impossibile provare che il documento notificato incorpora una dichiarazione identica a quella del documento depositato".
Infine, e veniamo al punto saliente della sentenza, perché la difformità delle due dichiarazioni - quella notificata e quella depositata - "è una situazione il cui accertamento implica di necessità la collaborazione del destinatario della notificazione, che, se intende farla valere, è gravato dell'onere di costituirsi in giudizio, senza che la sua costituzione, che sia effettuata al solo scopo di far valere la difformità, produca la sanatoria dell'inesistenza dell'appello determinata dalla difformità".
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna.
Considerazioni
La sentenza 6780/2009 aderisce al filone giurisprudenziale, fatto proprio anche dalla Corte costituzionale, secondo il quale, nell'ambito del processo, i profili di inammissibilità devono essere ridotti a quelle sole cause che costituiscano una ragionevole sanzione per la parte processuale, sì da contrastare la realizzazione della giustizia solo per ragioni di seria importanza.
Da tale impostazione di fondo prende le mosse la sentenza in commento, secondo la quale, se non si ammettesse che il mero difetto di attestazione di conformità non costituisce causa di inammissibilità nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio dell'intimato, basterebbe la sua inerzia a determinare l'inammissibilità dell'appello.
Se così non fosse, spiegano i giudici, si finirebbe per premiare il comportamento omissivo di un soggetto che è invece gravato dell'onere di eccepire l'eventuale difformità della dichiarazione notificatagli rispetto a quella depositata dall'appellante presso la segreteria della Ctr.
Le conclusioni del Supremo collegio, nell'ottica di una impostazione sostanzialistica del problema dell'individuazione delle cause di inammissibilità nel contenzioso tributario, appaiono anche come un richiamo alle parti processuali affinché ispirino il proprio comportamento a quei canoni di lealtà e probità che costituiscono generale dovere delle parti e dei loro difensori nel corso del giudizio (articolo 88 c.p.c.).
In ogni caso, nella situazione descritta, resta ferma la possibilità per l'appellato (e per il resistente nel primo grado di giudizio), a fronte di una effettiva situazione di difformità, di costituirsi in giudizio per far valere tale circostanza.
In questa ipotesi, la costituzione in giudizio, quando anche effettuata al solo scopo di far valere il vizio, non produce infatti la sanatoria dell'atto processuale.
Anzi, come puntualmente rilevato dalla Cassazione, ove acclarata dal giudice tributario, la difformità tra l'atto spedito o consegnato alla controparte e quello depositato in Commissione configura addirittura il più grave dei vizi di invalidità degli atti processuali, vale a dire quello della giuridica inesistenza.
Così ha concluso la Corte di cassazione nella sentenza 6780 del 20 marzo 2009, estendendo l'ambito applicativo di una regola interpretativa oramai consolidata presso la giurisprudenza di legittimità.
La vicenda
Avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna, che aveva accolto il ricorso di un contribuente contro il silenzio rifiuto su una richiesta di rimborso dell'Ilor per gli anni 1980 - 1984, l'ufficio proponeva appello che il giudice tributario di seconde cure dichiarava inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità veniva emessa sul rilievo che il gravame era stato notificato per posta e la copia depositata in segreteria era priva della dichiarazione di conformità all'originale notificato, senza che peraltro, data la mancata costituzione di controparte, il collegio avesse potuto verificare la difformità sostanziale della copia dell'atto depositato con l'originale, anche tramite raffronto diretto.
Il giudizio di legittimità
Contro la pronuncia della Ctr, l'ufficio proponeva ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo d'impugnazione, in cui si sosteneva la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 53 del Dlgs 546/1992.
In particolare, l'articolo 22, comma 3, del decreto sul contenzioso tributario - applicabile anche al grado di appello in virtù dell'espresso richiamo operato dal successivo articolo 53, comma 2 - prevede che, in caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, la conformità del ricorso (e anche dell'appello) depositato a quello consegnato o spedito è attestata dallo stesso interessato, specificando inoltre che "Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile...".
La censura è stata accolta dai giudici di piazza Cavour che, nella sentenza 6780/2009, hanno affermato il principio di diritto secondo cui è causa d'inammissibilità dell'appello notificato per posta, non il mero difetto dell'attestazione di conformità ma, piuttosto, l'effettiva difformità tra l'atto depositato e quello spedito alla controparte.
Tale regola, a dire il vero, costituiva approdo interpretativo già raggiunto altre volte dal Supremo collegio.
Di tale circostanza dà atto la pronuncia in esame, che richiama alcuni propri precedenti, in particolare, le sentenze 14430/2005, 3562/2005, 17180/2004. C'è, inoltre, un riferimento alla pronuncia 4354/2007, in cui era stata offerta una ricostruzione sostanzialistica del problema, giungendo alla conclusione dell'irrilevanza ex se della mancata attestazione in questione, a fronte dell'accertata effettiva conformità tra i due atti (quello spedito/consegnato e quello depositato in Commissione).
Peraltro, e qui si coglie la novità della sentenza in rassegna, in passato la Suprema corte si era confrontata con fattispecie in cui il soggetto intimato si era costituito in giudizio e aveva sollevato la relativa eccezione.
In questo caso, invece, l'appellato, pur regolarmente evocato in causa, era rimasto estraneo al giudizio.
Ebbene, anche in tale situazione, spiega la sentenza 6780/2009, vale lo stesso principio di diritto.
Secondo la Cassazione, infatti, la prescrizione normativa della dichiarazione di conformità del ricorso (e dell'appello), che sia notificato per posta o per consegna diretta, "non è un requisito di ammissibilità", per una serie di ragioni puntualmente esposte nella parte motiva della pronuncia in esame.
In primo luogo, perché la legge prevede espressamente come causa d'inammissibilità dell'atto d'impugnazione solo la "non conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito", mentre nulla dice circa la violazione del vincolo di attestazione della conformità.
In seconda istanza, perché data la struttura della modalità di notificazione scelta dal notificante "è per lui impossibile provare che il documento notificato incorpora una dichiarazione identica a quella del documento depositato".
Infine, e veniamo al punto saliente della sentenza, perché la difformità delle due dichiarazioni - quella notificata e quella depositata - "è una situazione il cui accertamento implica di necessità la collaborazione del destinatario della notificazione, che, se intende farla valere, è gravato dell'onere di costituirsi in giudizio, senza che la sua costituzione, che sia effettuata al solo scopo di far valere la difformità, produca la sanatoria dell'inesistenza dell'appello determinata dalla difformità".
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna.
Considerazioni
La sentenza 6780/2009 aderisce al filone giurisprudenziale, fatto proprio anche dalla Corte costituzionale, secondo il quale, nell'ambito del processo, i profili di inammissibilità devono essere ridotti a quelle sole cause che costituiscano una ragionevole sanzione per la parte processuale, sì da contrastare la realizzazione della giustizia solo per ragioni di seria importanza.
Da tale impostazione di fondo prende le mosse la sentenza in commento, secondo la quale, se non si ammettesse che il mero difetto di attestazione di conformità non costituisce causa di inammissibilità nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio dell'intimato, basterebbe la sua inerzia a determinare l'inammissibilità dell'appello.
Se così non fosse, spiegano i giudici, si finirebbe per premiare il comportamento omissivo di un soggetto che è invece gravato dell'onere di eccepire l'eventuale difformità della dichiarazione notificatagli rispetto a quella depositata dall'appellante presso la segreteria della Ctr.
Le conclusioni del Supremo collegio, nell'ottica di una impostazione sostanzialistica del problema dell'individuazione delle cause di inammissibilità nel contenzioso tributario, appaiono anche come un richiamo alle parti processuali affinché ispirino il proprio comportamento a quei canoni di lealtà e probità che costituiscono generale dovere delle parti e dei loro difensori nel corso del giudizio (articolo 88 c.p.c.).
In ogni caso, nella situazione descritta, resta ferma la possibilità per l'appellato (e per il resistente nel primo grado di giudizio), a fronte di una effettiva situazione di difformità, di costituirsi in giudizio per far valere tale circostanza.
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Massimo Cancedda
pubblicato Venerdì 17 Aprile 2009
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