Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
L'ufficio non funziona, il termine
si proroga, la Consulta non obietta
si proroga, la Consulta non obietta
Nessuna lesione dei principi della parità delle parti, del contraddittorio e della ragionevole durata del processo
La proroga dei termini per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari non viola la Costituzione.
E' in sintesi quanto deciso dalla Consulta con la sentenza n. 56 del 23 febbraio 2009.
Il caso deciso
Il contribuente ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Ctr Lazio, la quale, in accoglimento dell'appello proposto dall'agenzia delle Entrate, dichiarava legittimo l'avviso di accertamento notificato e tempestivo l'appello proposto.
Nel corso del giudizio di secondo grado, il contribuente eccepiva proprio la tardività dell'appello proposto dall'ufficio, contestando, in particolare, la remissione in termini operata dal giudice in forza del provvedimento del direttore regionale del Lazio che accertava il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio e, per l'effetto, determinava la proroga del temine decadenziale per l'impugnazione.
La Cassazione, investita della controversia, con l'ordinanza n. 1603 depositata il 25 gennaio 2008, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 592/1985, in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto, a giudizio del giudice a quo, le censurate norme consentirebbero al competente direttore generale, regionale o compartimentale, dell'Amministrazione finanziaria di prorogare, a favore della sola Amministrazione finanziaria, i termini per proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dal giudice tributario; ciò a dispetto dei principi costituzionali della parità delle parti, del contraddittorio e della ragionevole durata del processo.
In particolare, il "dubbio" circa la non legittimità costituzionale delle citate norme era sorto in capo al giudice rimettente in relazione ai seguenti profili:
Con la citata sentenza n. 56 del 2009, la Consulta ha deciso la questione costituzionale sottoposta alla sua attenzione, ritenendola non fondata né in relazione all'articolo 24 (diritto di difesa del contribuente) né in relazione all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione (principi della parità delle parti e della ragionevole durata del processo).
In particolare, la Corte costituzionale ha fatto proprio l'orientamento ripetutamente espresso dalla Cassazione in altre occasioni, confermando i seguenti capisaldi:
I parametri costituzionali
La Consulta, oltre a far proprio l'orientamento della Corte di cassazione, approfondisce il profilo relativo alla presunta violazione dei parametri costituzionali individuati nell'ordinanza di rimessione (articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione).
In particolare, con riferimento alla presunta violazione del diritto di difesa del contribuente, i giudici, ritenuto non pertinente né rilevante il richiamo del rimettente al parere del Garante del contribuente(1), in quanto non applicabile al caso di specie, ha precisato che l'illegittimità dell'articolo 1 del decreto legge 498/1961 (nella versione modificata dal censurato articolo 1 della legge 592/1985) non può dedursi neppure dal confronto tra la versione applicabile al caso in questione e quella attualmente vigente in quanto frutto "…dell'intento del legislatore (e quindi della sua insindacabile discrezionalità, ndr) di limitare il potere di protrarre i termini all'ipotesi in cui si verifichino eventi che, oltre ad essere di carattere eccezionale (come quelli previsti dalla legislazione precedente), siano anche non imputabili alla disorganizzazione degli uffici".
Inoltre, con riferimento alla presunta violazione del principio della ragionevole durata del processo, la Corte ha precisato che "…il principio della ragionevole durata del processo va contemperato, alla luce del richiamo al connotato di ragionevolezza che compare nel testo del parametro, con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo e, in particolare,…possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle norme che "comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza" (ex plurimis: ordinanze n. 67 del 2007; n. 419 del 2006). Nella specie, invece, tale logica esigenza si rinviene, come già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 177 del 1992, nell'interesse dell'amministrazione finanziaria, costituzionalmente tutelato, al regolare accertamento e riscossione delle imposte (art. 53 Cost.)".
NOTE:
1) Tale parere è richiesto dall'articolo 3 del decreto legge 498/1961, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 32/2001, applicabile solo a decorrere dal 20 marzo 2001.
E' in sintesi quanto deciso dalla Consulta con la sentenza n. 56 del 23 febbraio 2009.
Il caso deciso
Il contribuente ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Ctr Lazio, la quale, in accoglimento dell'appello proposto dall'agenzia delle Entrate, dichiarava legittimo l'avviso di accertamento notificato e tempestivo l'appello proposto.
Nel corso del giudizio di secondo grado, il contribuente eccepiva proprio la tardività dell'appello proposto dall'ufficio, contestando, in particolare, la remissione in termini operata dal giudice in forza del provvedimento del direttore regionale del Lazio che accertava il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio e, per l'effetto, determinava la proroga del temine decadenziale per l'impugnazione.
La Cassazione, investita della controversia, con l'ordinanza n. 1603 depositata il 25 gennaio 2008, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 592/1985, in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto, a giudizio del giudice a quo, le censurate norme consentirebbero al competente direttore generale, regionale o compartimentale, dell'Amministrazione finanziaria di prorogare, a favore della sola Amministrazione finanziaria, i termini per proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dal giudice tributario; ciò a dispetto dei principi costituzionali della parità delle parti, del contraddittorio e della ragionevole durata del processo.
In particolare, il "dubbio" circa la non legittimità costituzionale delle citate norme era sorto in capo al giudice rimettente in relazione ai seguenti profili:
- vi sarebbe la sovrapposizione nell'agenzia delle Entrate della duplice veste di parte del rapporto tributario e di organo destinato ad accertare gli eventi di carattere eccezionale che determinano l'irregolare funzionamento degli uffici finanziari e i cui effetti sono destinati a riflettersi nel processo tributario a vantaggio del decidente
- la normativa, nella versione vigente all'epoca dei fatti, avrebbe consentito la proroga dei termini processuali anche a seguito di eventi riconducibili a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria (al riguardo, occorre precisare che tale possibilità è stata poi esclusa dal legislatore); ne consegue che l'illegittimità costituzionale risulterebbe anche dal confronto della versione della disposizione incriminata applicabile ratione temporis al caso di specie e la versione più restrittiva attualmente in vigore
- tale proroga inciderebbe sulla ragionevole durata del processo che verrebbe compromessa da disfunzioni riconducibili all'apparato pubblico.
Con la citata sentenza n. 56 del 2009, la Consulta ha deciso la questione costituzionale sottoposta alla sua attenzione, ritenendola non fondata né in relazione all'articolo 24 (diritto di difesa del contribuente) né in relazione all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione (principi della parità delle parti e della ragionevole durata del processo).
In particolare, la Corte costituzionale ha fatto proprio l'orientamento ripetutamente espresso dalla Cassazione in altre occasioni, confermando i seguenti capisaldi:
- il decreto di proroga dei termini processuali opera a favore sia dell'Amministrazione finanziaria sia dei contribuenti (cfr Cassazione, sentenze 11456/2005 e 767/1998); è possibile pertanto escludere la violazione del diritto di difesa del contribuente
- il decreto di proroga dei termini costituisce un atto amministrativo meramente ricognitivo delle circostanze di fatto al verificarsi delle quali la legge ricollega la proroga (cfr Cassazione, sentenze 11456/2005, 3140/1992 e 7077/1991). Tali circostanze sono valutate dall'Amministrazione nel rispetto del canone di imparzialità sancito dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione; è possibile, perciò, escludere la violazione del principio della parità delle parti nel processo
- il decreto di proroga dei termini è soggetto a controllo giurisdizionale, sia principale sia incidentale, da parte del giudice adito, in quanto può essere annullato o disapplicato ove ne venga accertata l'invalidità; ciò in relazione a ogni possibile vizio dell'atto e con il solo limite dell'impossibilità di riesame e di censura delle valutazioni di merito compiute da un organo della PA (sulla disapplicazione del citato decreto cfr Cassazione, sentenze 1609/2008, 10271/2007, 9441/2005); è possibile, quindi, escludere la violazione del principio del contraddittorio.
I parametri costituzionali
La Consulta, oltre a far proprio l'orientamento della Corte di cassazione, approfondisce il profilo relativo alla presunta violazione dei parametri costituzionali individuati nell'ordinanza di rimessione (articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione).
In particolare, con riferimento alla presunta violazione del diritto di difesa del contribuente, i giudici, ritenuto non pertinente né rilevante il richiamo del rimettente al parere del Garante del contribuente(1), in quanto non applicabile al caso di specie, ha precisato che l'illegittimità dell'articolo 1 del decreto legge 498/1961 (nella versione modificata dal censurato articolo 1 della legge 592/1985) non può dedursi neppure dal confronto tra la versione applicabile al caso in questione e quella attualmente vigente in quanto frutto "…dell'intento del legislatore (e quindi della sua insindacabile discrezionalità, ndr) di limitare il potere di protrarre i termini all'ipotesi in cui si verifichino eventi che, oltre ad essere di carattere eccezionale (come quelli previsti dalla legislazione precedente), siano anche non imputabili alla disorganizzazione degli uffici".
Inoltre, con riferimento alla presunta violazione del principio della ragionevole durata del processo, la Corte ha precisato che "…il principio della ragionevole durata del processo va contemperato, alla luce del richiamo al connotato di ragionevolezza che compare nel testo del parametro, con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo e, in particolare,…possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle norme che "comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza" (ex plurimis: ordinanze n. 67 del 2007; n. 419 del 2006). Nella specie, invece, tale logica esigenza si rinviene, come già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 177 del 1992, nell'interesse dell'amministrazione finanziaria, costituzionalmente tutelato, al regolare accertamento e riscossione delle imposte (art. 53 Cost.)".
NOTE:
1) Tale parere è richiesto dall'articolo 3 del decreto legge 498/1961, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 32/2001, applicabile solo a decorrere dal 20 marzo 2001.
Michela Grisini
Margherita Susca
pubblicato Venerdì 13 Marzo 2009
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