Giurisprudenza
Maggior reddito calcolato male?
L’accertamento è comunque valido
Il giudice non può annullare l’atto ma deve quantificare la pretesa entro i limiti posti dalla domanda delle parti
Non è annullabile da parte del giudice tributario l’avviso di accertamento viziato da un mero errore nel calcolo del maggior reddito accertato, salvo che lo stesso non comporti il completo azzeramento della pretesa fiscale. Questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 17072, depositata lo scorso 21 luglio.
 
La vicenda
L’Amministrazione finanziaria inviava al contribuente un avviso di accertamento basato sui parametri e relativo al recupero di maggiore Irpef e Iva per l’anno d’imposta 1996.
Il contribuente impugnava il provvedimento. La Commissione tributaria provinciale prima e la regionale poi, decidendo nel merito, annullavano l’atto.
 
In particolare, i giudici di secondo grado ritenevano la rettifica viziata dalla inesatta quantificazione dei beni strumentali che, di riflesso, avrebbe originato un errore nel calcolo del maggior ricavo risultante dall’applicazione dei parametri. La sentenza sottolineava, inoltre, come lo stesso ufficio impositore avesse, nell’atto di appello, implicitamente ammesso l’errore compiuto.
 
La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la pronuncia dei giudici di merito rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.
 
Per la Cassazione, nel momento in cui il giudice ravvisa la parziale infondatezza della pretesa fiscale “…non deve né può limitarsi…” ad annullare l’atto impositivo ma, al contrario, è obbligato “…a quantificare la pretesa entro i limiti posti dal petitum tra le parti”.
Ciò in quanto il processo tributario è annoverabile tra i procedimenti di “impugnazione-merito” ed è quindi diretto a ottenere una decisione di merito che sostituisca sia l’accertamento del Fisco, sia le eccezioni sollevate dal contribuente nel ricorso.
 
Pertanto, i giudici di merito, per agire correttamente, avrebbero dovuto dapprima procedere alla verifica dell’incidenza dell’errore sull’avviso di accertamento e poi, solo in seguito al verificarsi dell’ipotesi in cui la maggiore pretesa fiscale si fosse rivelata nulla, avrebbero potuto legittimamente annullare l’atto.
 
Osservazioni
Ancora una volta la Cassazione ribadisce l’orientamento (ex multis Cassazione, sentenze 25104/2008, 11212/2007) secondo il quale il processo tributario è annoverabile, come precisato, fra i giudizi di “impugnazione-merito”.
Questa classificazione comporta che, ogniqualvolta in giudizio sia eccepito o riconosciuto soltanto un vizio che riguardi la determinazione del “quantum” della pretesa, il giudice tributario sarà costretto a sostituirsi alle parti processuali individuando l’esatto ammontare della stessa.
 
L’unico limite cui il giudice dovrà sottostare sarà costituito dal “petitum”, ovvero dall’oggetto della domanda giudiziale così come delineato dalle parti nel processo.
 
Si sottolinea, altresì, che i principi espressi nella sentenza 17072/2010 possono trovare applicazione anche in altre peculiari ipotesi, come quella rappresentata dalla ricostruzione induttiva (articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973) del reddito per mezzo dell’utilizzo di percentuali di ricarico. Anche in questo caso, qualora il giudice ritenga legittimo il ricorso alla metodologia induttiva ma, nel contempo, non fondata la ricostruzione del reddito operata dall’ufficio attraverso l’applicazione delle percentuali, non potrà annullare la pretesa impositiva, ma dovrà riquantificare l’esatta percentuale di ricarico applicabile al caso concreto (cfr Cassazione, sentenza n. 15717/2009).
Stefano Scorcia
pubblicato Lunedì 2 Agosto 2010

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