Giurisprudenza
Malattia e ignoranza, armi spuntate
contro le sanzioni amministrative
L’esenzione scatta soltanto per oggettiva e provata incertezza su portata e applicativo della norma
martelletto
Non sfugge alle sanzioni amministrative, comminate per violazioni tributarie, il contribuente che adduce, a sua giustificazione, motivi di salute o scarsa o poca conoscenza degli obblighi fiscali.
 
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 4765 del 27 febbraio 2009.
 
La vicenda
Un contribuente ometteva di presentare sia la dichiarazione Iva (e di versare la relativa imposta) sia quella di cessazione della propria attività. L’ufficio locale emetteva un avviso di accertamento, applicando le previste sanzioni amministrative.
Il contribuente impugnava l’atto. La Ctr, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non applicabili al caso di specie le sanzioni irrogate dal Fisco.
A giustificazione della loro pronuncia, i giudici affermavano che “dagli atti del processo può rilevarsi che le inadempienze fiscali attribuite al contribuente possano indubbiamente essere imputate alla particolare e precaria situazione di salute in cui si trovava in concorso con la mancata conoscenza e consapevolezza dell’obbligo di presentare, dopo aver cessato l’attività, sia la denunzia di variazione che la dichiarazione annuale IVA”.
 
La decisione della Corte
La Suprema corte, accogliendo, come anticipato, il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, ha sottolineato che è principio da ritenersi ormai consolidato quello secondo il quale i giudici delle Commissioni tributarie possono dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, Dlgs 472/1997, e 8, Dlgs 546/1992, esclusivamente in caso di oggettiva e comprovata situazione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce. E tale situazione di oggettiva e comprovata incertezza sussiste unicamente “quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente”.
 
Del resto, già con precedenti decisioni, i giudici avevano avuto modo di pronunciarsi negli stessi termini (si vedano, a titolo esemplificativo, la sentenza 22197/2004 o la più recente 22890/2006).
 
Dunque, per poter sfuggire all’applicazione delle sanzioni non penali, comminate in conseguenza di violazioni di carattere tributario, non è assolutamente sufficiente lamentare precarie condizioni di salute o una soggettiva ignoranza o non esatta conoscenza della normativa tributario-amministrativa, essendo invece necessario e imprescindibile il trovarsi in una situazione di oggettiva e provata incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce.
 
Per consolidato principio di diritto (derivatoci fin dall’antichità con il brocardo latino ignorantia legis non excusat), l’ignoranza della legge non scusa, a meno che questa, come puntualmente dispone il comma 4 dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997, non sia e non possa essere definita come “inevitabile”.
Mauro Di Biasi
pubblicato Venerdì 27 Marzo 2009

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