Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Giurisprudenza
Nel contenzioso tributario
il domicilio eletto è “per sempre”
il domicilio eletto è “per sempre”
Quando non revocato nei termini prescritti, resta infatti valido dal primo all’ultimo grado del giudizio
Nel contenzioso tributario, l’elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi del giudizio.
Per completezza, infine, si osserva che, laddove manchino l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non sia possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione tributaria (articolo 17, comma 3, del Dlgs 546/1992).
È quindi rituale la notifica dell’appello effettuata al domicilio eletto nel processo di primo grado, così come è legittima quella del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di prime cure, e ciò anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado.
Queste le conclusioni della sezione tributaria della Corte di cassazione nella sentenza n. 17067 del 22 luglio 2009.
La vicenda di merito
L’ex ufficio delle imposte dirette di Avellino emetteva un avviso di liquidazione di imposta di registro e irrogazione sanzioni. Gli interessati impugnavano l’atto con ricorso che la locale Commissione tributaria provinciale accoglieva.
L’appello interposto dall’ufficio veniva dichiarato inammissibile dalla Ctr della Campania – sezione staccata di Salerno – con sentenza n. 202/12/2003 del 13 ottobre 2003.
A parere del secondo collegio tributario, l’elezione di domicilio presso il procuratore avrebbe avuto effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima era stata conferita, con la conseguenza che la notificazione alla parte rimasta contumace in secondo grado, effettuata presso il procuratore domiciliatario della medesima nel primo grado, sarebbe stata da considerare inesistente in quanto eseguita in luogo e presso persone non aventi più alcun riferimento con il destinatario, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione e senza possibilità di sanatoria mediante rinnovazione.
Avverso la sentenza della Ctr campana, la parte pubblica proponeva ricorso davanti alla Suprema corte, deducendo la violazione e l’errata applicazione di norme di legge in relazione al disposto degli articoli 16 e 17 del decreto sul processo tributario, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, l’elezione di domicilio una volta effettuata per il primo grado del giudizio conserva validità anche per quelli successivi.
Il giudizio di legittimità
Secondo il collegio di piazza Cavour, nel contenzioso tributario, la disposizione dell’articolo 17, comma 2, del Dlgs 546/1992 va interpretata nel senso che “l’elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi del giudizio”.
Con la conseguenza che deve affermarsi la ritualità, tanto della notifica dell’appello effettuata al domicilio eletto nel processo di primo grado, quanto quella “…‘del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di primo grado, e ciò anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado’ (Cass. 6.2.2009 n. 2882…)”.
Nel caso specifico, in particolare, sul rilievo che dalla stessa motivazione della sentenza della Ctr risultava che la notifica dell’atto di appello era avvenuta presso il procuratore domiciliatario del primo grado, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Ctr campana.
Considerazioni
L’articolo 17 del decreto legislativo 546/1992, nel dettare le regole circa il luogo delle comunicazioni e delle notificazioni degli atti del processo tributario stabilisce, al primo periodo del comma 1, che le stesse, salva la consegna in mani proprie, sono eseguite “nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nell’atto della sua costituzione in giudizio”.
Precisato che la consegna in mani proprie della parte – espressione che identifica “…tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138, 140 del codice di procedura civile e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario…” (Cassazione, sentenza n. 10474/2003) – costituisce modalità sempre prevalente, anche in caso di elezione di domicilio, la norma pone un criterio preferenziale circa il luogo delle comunicazioni e delle notificazioni, stabilendo che le stesse, salva appunto la consegna a mani proprie, devono essere fatte, in via successiva, nel domicilio eletto e, solo in mancanza di questo, possono essere fatte presso la residenza o la sede dichiarata all’atto della costituzione in giudizio (Cassazione, sentenza n. 7646/2006).
Il secondo periodo del comma 1 prevede, poi, che le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede “hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata, alla segreteria della commissione e alle parti costituite, la denuncia di variazione”.
Al riguardo, con riferimento alla notifica dell’atto di appello, il Supremo collegio ha rilevato che, in presenza di una rituale elezione di domicilio nel precedente grado di giudizio, non è consentito fare affidamento sui dati emergenti dalla sentenza impugnata, che indichino un luogo di elezione non corrispondente alla realtà degli atti, in quanto “l’indicazione delle parti, prescritta per il contenuto della sentenza dall’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non implica anche la menzione delle generalità complete e del domicilio eletto, potendo pertanto tali dati essere omessi…” (cfr Cassazione, sentenza n. 7646/2006).
In un altro caso, in cui un professionista risultava “difensore domiciliatario” del contribuente in base al verbale di udienza, i giudici di legittimità hanno altresì affermato che la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso detto professionista fosse valida venendo meno le suddette qualità “nei confronti della controparte solo con la designazione di altro difensore” (Cassazione, sentenza n. 21324/2006).
Il comma 2 dell’articolo 17 stabilisce, invece, che l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione di domicilio “hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”.
Nel decidere sulla questione sottoposta alla loro attenzione, i giudici si sono, in sostanza, ricollegati alle argomentazioni svolte appena qualche mese addietro dalla Suprema corte con la sentenza n. 2882 del 6 febbraio 2009, laddove si era ritenuto che l’elezione di domicilio effettuata nel ricorso introduttivo del giudizio tributario rende rituale la notifica del ricorso per cassazione ivi effettuata, anche laddove il contribuente sia rimasto contumace nel successivo giudizio di secondo grado, in applicazione della regola propria del contenzioso fiscale “fondata sulla diversità ontologica fra rappresentanza in giudizio ed elezione di domicilio”.
Anche in passato, d’altra parte, la Cassazione si era espressa nel senso che “l’elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il grado successivo (cfr. 24502/06, 20392/04, 1700/04, 16145/01, 3273/01)” (Cassazione, sentenza n. 18869/2007).
Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 3 Settembre 2009
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