Giurisprudenza
Nelle lite contro i rimborsi negati
in Commissione va l’ufficio locale
Sua la legittimazione passiva nelle cause attivate dopo l’istituzione e l’attivazione delle Agenzie fiscali
Spetta all’ufficio locale la legittimazione a stare in giudizio nelle cause, attivate dopo l’istituzione e l’attivazione delle Agenzie fiscali, contro il diniego di rimborso di un indebito tributario. Questa è la precisazione della Cassazione, contenuta nella sentenza n. 17601 del 28 luglio scorso.
 
I fatti in causa
Due società proponevano ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sulle loro istanze di rimborso delle ritenute sui dividendi, versate, ai sensi dell’articolo 27 del Dpr 600/1973, negli esercizi 1996 e 1997. Entrambi i ricorsi venivano accolti, mentre il successivo appello proposto dall’Agenzia delle Entrate era respinto.
Secondo i giudici della Ctr, il soggetto legittimato passivo nelle controversie relative a istanze di rimborso negate era solo la direzione Regionale delle Entrate.
 
Nel caso in esame, precisavano i giudici di appello, sebbene i ricorsi di primo grado fossero stati notificati sia alla Dre sia all’ufficio (pur non essendo quest’ultimo legittimato passivo), la sentenza non era stata appellata dalla Dre; pertanto, considerato che quest’ultima era il solo soggetto legittimato passivo, la stessa doveva ritenersi già passata in giudicato nei suoi confronti.
 
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che, nel momento in cui erano stati proposti i ricorsi introduttivi del giudizio (ossia, nel marzo del 2003), era già stata istituita e attivata, sin dal 1° gennaio 2001, l’Agenzia delle Entrate - subentrata nei rapporti inerenti alle entrate tributarie in precedenza gestiti dal dipartimento delle Entrate del ministero delle Finanze - alla quale erano stati attribuiti ampi poteri di autonomia organizzativa e regolamentare.
 
Dalla fine del 2001, poi, vale a dire con l’entrata in funzione degli uffici locali dell’Agenzia, sono venute a cessare le sezioni staccate delle Direzioni regionali, di cui all’articolo 79, comma 5, del Dpr 287/1999 (che, a loro volta, avevano svolto le funzioni delle soppresse Intendenze di finanza).
 
Alla data di istituzione dell’Ufficio locale - data, come detto, anteriore a quella della proposizione dei ricorsi introduttivi - non esistevano più nè la sezione staccata della Direzione Regionale né la stessa Dre; quest’ultima, peraltro, non aveva mai avuto competenza specifica in materia di rimborsi. Pertanto, concludeva la difesa erariale, l’unico legittimato a resistere in giudizio era proprio l’ufficio locale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale delle società ricorrenti, con la conseguenza che l’appello proposto dall’ufficio era quindi legittimo e nessun giudicato si era formato nei confronti della Dre, del tutto estranea al rapporto dedotto in lite.
 
La decisione della Cassazione
I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell’Erario e, nelle motivazioni, sono ritornati sulle modifiche normative con le quali, negli ultimi anni, è stata riorganizzata l’intera struttura dell’Amministrazione finanziaria.
 
La Corte ha ricordato che, prima dell’istituzione e dell’attivazione dell’Agenzia delle Entrate e dei relativi uffici locali, l’organo tributario competente a ricevere le domande di rimborso del contribuente, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973, era la Dre, “…subentrata all’Intendenza di finanza, originariamente prevista, a seguito della nuova articolazione organizzativa che aveva interessato il Ministero delle finanze dopo la L. 29 ottobre 1991, n. 358, e non già l’Ufficio delle imposte dirette”.
 
Tant’è che la presentazione della domanda a un organo incompetente era considerata inidonea a formare il “silenzio-rifiuto” e, quindi a formare un provvedimento amministrativo d’imposizione tributaria impugnabile, con l’ulteriore conseguenza che era da considerare inammissibile il ricorso (eventualmente) proposto dal contribuente per mancanza del provvedimento impugnabile (cfr Cassazione, sentenza n. 4037 del 2010).
 
In buona sostanza, ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs 546/1992, la Dre era l’unico ufficio dell’Amministrazione finanziaria “…passivamente legittimato a rispondere, davanti al giudice tributario, del provvedimento esplicito o implicito adottato dalla DRE sull’istanza di rimborso (Corte di cassazione 25 gennaio 2006, n. 1440)”, con la possibilità, tuttavia, per l’ufficio distrettuale delle imposte dirette - pur privo della legittimazione passiva nel giudizio di primo grado, che spetta esclusivamente all’Intendenza di finanza, poi sostituita dalla Dre - di poter “…proporre appello dinanzi alla commissione tributaria regionale qualora sia stato l’unico soggetto costituito nel giudizio di primo grado (Corte di cassazione 9 marzo 2005, n. 5115)”.
 
Pertanto, per la Cassazione, se già nel regime anteriore al 2001 si sarebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello dell’ufficio locale in una controversia come quella in discussione, a maggior ragione la medesima soluzione deve adottarsi dopo l’istituzione e l’attivazione delle Agenzie fiscali.
Ciò in quanto, dall’esame del complesso di disposizioni normative di organizzazione dell’Agenzia delle Entrate – in particolare, dallo Statuto e dal Regolamento di amministrazione – si desume che i poteri del Ministero e dei suoi uffici centrali e periferici sono trasferiti a quelli dell’Agenzia.
 
A seguito del trasferimento di tali poteri, continua la Cassazione, “…nella struttura dell’Agenzia delle entrate la gestione del tributo è materia di competenza degli uffici locali, che viene specificata attraverso l’indicazione della sua estensione dall’accertamento all’esecuzione, cioè al pagamento del tributo, fino all’eventuale contenzioso”, con la conseguenza che, in tale nuovo assetto organizzativo, “…solo il controllo è esercitato dal nuovo organo dell’Agenzia a circoscrizione regionale che è la Direzione regionale, la quale è diversa, sia per nome sia per attribuzioni sia per articolazione interna, dall’ufficio periferico del Ministero delle finanze denominato Direzione regionale delle entrate”.
 
Infine, dal citato corollario normativo la Cassazione giunge ad affermare che, quando nel 2003 le società hanno agito in giudizio contro il silenzio-rifiuto formatosi sulle loro domande di rimborso di un indebito tributario, “…l’unico Ufficio competente a gestire il tributo, anche con riguardo a quel procedimento amministrativo di secondo grado riguardante la revisione del rapporto giuridico d’imposta diretta e attivato con la domanda di rimborso del tributo, era l’Ufficio locale…che era succeduto sia all’Ufficio delle entrate…sia alla DRE….Esso è, conseguentemente, l’unico ufficio legittimato a stare in giudizio e, per quel che qui interessa, a proporre appello contro la sentenza di primo grado”.
Marco Denaro
pubblicato Martedì 10 Agosto 2010

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