Giurisprudenza
Nelle liti la temerarietà non paga,
anzi obbliga al risarcimento danni
Motivazioni differenti nelle due pronunce della Ctp ma unico fine: scoraggiare le pretestuose azioni in giudizio
La proposizione di un’azione giurisdizionale che cela, in capo a una delle parti in contraddittorio, un “abuso del diritto di azione” ravvisabile in una condotta processuale temeraria e arbitraria, configura pienamente la sfera di intervento dell’ipotesi di responsabilità di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile.
 
Sull’argomento si è espressa la Ctp di Vercelli che ha esternato una rigorosa presa di posizione nei confronti delle liti temerarie e tale evento ha trovato origine in due responsi (nn. 40/02/10 e 69/01/10), del 17 giugno e del 19 luglio 2010.
Le indicate decisioni sono intervenute nell’ambito dei giudizi introdotti con due ricorsi, uno indirizzato all’impugnazione di un avviso di liquidazione per il recupero di un’imposta di bollo e l’altro alla illegittimità della formazione di un ruolo.

Le ragioni delle domande venivano entrambe rappresentate da oltre una dozzina di eccezioni come, ad esempio, la contestazione del difetto di prova della sottoscrizione del ruolo e di delega a sottoscrivere lo stesso, nonché la carenza della qualifica dirigenziale del soggetto preposto a tale attività e l’inesistenza dell’atto per vizio di rappresentanza sostanziale del direttore dell’ufficio impositore.
A fronte di questo tipo di difesa, entrambe le sezioni giudicanti della Ctp accoglievano invece una precipua domanda della direzione provinciale delle Entrate di Vercelli e, individuando la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 96 c.p.c., condannavano la parte soccombente alla sopportazione del danno da lite temeraria oltre alla refusione delle spese di lite.

La norma processual-civilistica citata, la cui applicazione nel rito tributario è occasionale ma non eccezionale, è oggi integrata dalla mini-riforma del codice di procedura civile di cui alla legge 69/2009.
Essa attiene al risarcimento di un danno che la parte vittoriosa ha sopportato in conseguenza di una azione giudiziale palesemente ingiusta ed è correlata, indirettamente, all’articolo 2043 del codice civile, nei confronti del quale si pone come norma speciale manifestandosi, altresì, per il suo connotato deflativo del contenzioso, in particolare del fenomeno dell’“abuso del diritto” ad agire in giudizio.

I presupposti per l’applicazione dell’articolo 96 c.p.c. sono la “soccombenza” della parte, abbinata a un’azione che sia stata accompagnata dalla condotta contraddistinta da “colpa grave” o da “mala fede” ovvero dal difetto di “normale prudenza” in alcuni casi specifici previsti dal secondo comma della predetta norma.
In dottrina e in giurisprudenza si è molto discusso sulla tipologia del danno risarcibile (ex articolo 96 c.p.c.) nonché sulla necessità (o meno) della prova su quanto effettivamente patito dalla parte vittoriosa in giudizio.

La lettura, costituzionalmente orientata, operata nei giudizi civili di merito (Tribunale di Bologna 27/1/2005, Tribunale di Reggio Emilia 31/5/2005, Corte d’appello Firenze 3/3/2006, Tribunale di Genova 12/9/2006) e dalla Suprema corte, ha anticipato l’intervento del legislatore che, con la novella di cui alla legge 69/2009, ha formulato il terzo comma dell’articolo 96 attribuendo al giudice il potere di riconoscere, ex officio, il danno da lite temeraria, sgombrando così il campo dalle insinuazioni sulla necessità della descritta prova in capo alla parte istante.

Le decisioni emesse dalla Ctp di Vercelli, non a caso, esprimono un peso motivazionale differente proprio in ragione dei riti, diversi tra loro, che disciplinano le due controversie.
Infatti, quella “segnata” dalla pronuncia n. 40/02/10, appartenendo alla disciplina ante-riforma 2009, si preoccupa di richiamare tutti i principi giurisprudenziali contenuti nei responsi civili di cui sopra e, in particolare, per quanto riguarda l’assenza di un’analitica dimostrazione dell’entità dei danni, si affida alla pronuncia della Cassazione n. 8872/1987 (“…ciò in quanto è il giudice investito della causa che è chiamato a valutare le prove a supporto della domanda e a quantificare il danno subito dall’istante secondo le prove fornite all’uopo dalla parte od anche d’ufficio sulla base delle risultanze di causa o secondo nozioni di comune esperienza od in via equitativa”).

Diversamente, la sentenza n. 69/01/10 – sottoposta alle modifiche del codice di procedura civile e quindi dall’“integrato” articolo 96 c.p.c. – produce un minore sforzo motivazionale statuendo il “quantum” del danno in via equitativa e senza giustificazioni intorno l’onus probandi.

Non vi è dubbio che alle due decisioni va attribuito il merito di coinvolgere il processo tributario in quell’intento di rigore e severità – connotato dalla recente giurisprudenza civile e soprattutto dagli ultimi interventi del legislatore – che è già apparso utile a scoraggiare la proposizione di domande pretestuose innanzi le varie aule di giustizia del nostro ordinamento processuale.
Antonino Russo
pubblicato Mercoledì 22 Settembre 2010

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