Giurisprudenza
Nessun dubbio sulla provenienza?
Appello valido anche senza procura
In tale caso è doveroso presumere che l'atto sia emanato dall'ufficio e che dello stesso esprima la volontà
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Sulla capacità o legittimazione processuale degli uffici dell'Agenzia delle Entrate tornano a pronunciarsi i giudici di legittimità.
A far chiarezza sulla questione è la sezione tributaria della Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 28036 del 30 dicembre scorso, ha enunciato il seguente principio di diritto: "deve ritenersi ammissibile l'atto d'appello proposto dal competente ufficio dell'agenzia delle entrate, recante in calce la firma di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare; finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado".

I fatti di causa
La Commissione tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio finanziario locale, in quanto tale atto sarebbe stato sottoscritto da un funzionario sfornito di apposita procura, anziché dal direttore.
Nessuna contestazione, invece, veniva sollevata dal contribuente in ordine all'appartenenza del firmatario all'ufficio appellante o all'usurpazione di potere e, quindi, nessun dubbio veniva avanzato circa la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente.
Avverso la pronuncia di secondo grado, l'ufficio locale proponeva ricorso alla Suprema corte, che lo accoglieva cassando con rinvio la sentenza impugnata.

La pronuncia di legittimità
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha chiarito che parte legittimata a stare in giudizio davanti alle Commissioni tributarie è la struttura periferica dell'Agenzia delle Entrate.
La Corte è giunta a tale conclusione facendo proprie le argomentazioni esposte in una precedente sentenza, la n. 6338 del 10 marzo 2008, con la quale veniva precisato che la legittimazione processuale dell'ufficio locale trova fondamento nella disciplina regolatrice della materia, costituita da una pluralità di fonti normative, quali:
  • l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 300/1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, che rinvia allo Statuto la fissazione dei principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento delle Agenzie stesse
  • gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 546/1992, che attribuiscono la legittimazione processuale all'ufficio del ministero delle Finanze (oggi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate), organicamente rappresentato dal direttore o da un'altra persona preposta al reparto competente, delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze senza necessità di speciale procura
  • lo Statuto provvisorio (approvato con decreto 14 marzo 2000) e il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, con i quali è stato precisato che gli uffici locali corrispondono ai preesistenti uffici delle Entrate e che agli stessi sono attribuite funzioni operative, tra cui la trattazione del contenzioso tributario.

Una volta dimostrato che la struttura periferica dell'Agenzia è parte processuale, la Corte di cassazione ha ribadito l'ammissibilità dell'atto d'appello, proposto dal competente ufficio delle Entrate, recante in calce la firma di un funzionario, anziché quella del direttore.
Questo nella sola ipotesi in cui non venga eccepita e provata dal contribuente la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado, vale a dire un'anomala patologia del rapporto organico che comporti una distorta formazione della volontà processuale. Diversamente, è doveroso presumere che l'atto provenga dall'ufficio e che dello stesso esprima la volontà.
Tale asserzione si giustificherebbe proprio in relazione a quel principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte affermato dalla Suprema corte, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità (cfr Cassazione, sentenza n. 29465/2008).

Una decisione coerente
Con l'ultima sentenza, la Cassazione si è evidentemente mantenuta in linea con l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo sulla questione in esame.
Infatti, con sentenza n. 12768/2006, la sezione tributaria della Corte di legittimità ha chiarito che "La rappresentanza processuale è ... imputata all'Ufficio, senza che assuma rilievo determinante chi lo rappresenta, per cui, una volta stabilito che l'atto processuale proviene (come nella specie) dall'Ufficio, si deve presumere, fino a prova contraria, che esso rappresenti ed esprima, di regola, la volontà dell'Ufficio, affermare il contrario significherebbe infatti presumere un'usurpazione di poteri che rappresenterebbe un'anomala patologia nell'ambito (del rapporto organico, influente su una distorta; formazione della volontà processuale, necessariamente da dimostrare da parte di chi ciò affermi. In sostanza quando l'atto provenga da un'Amministrazione dello Stato e non se ne contesti la provenienza, la illeggibilità della firma del sottoscrittore non rileva, a meno che non se affermi la falsità (cfr. Cass. 59/1999) ovvero l'appartenenza del funzionario che ha sottoscritto ad altro settore dell'Amministrazione (Cass. 2099/1992; 9486/1999, 2432/2001)".

Con sentenza n. 3058/2008, è stato di nuovo precisato che "Gli uffici locali dell'Agenzia, esplicazione territoriale dell'Agenzia centrale sono ... legittimati ad agire ed esser convenuti nei giudizi davanti alle commissioni tributarie ed in questi sono rappresentati dal direttore nominato, avente funzioni dirigenziali, che per la gestione e l'adempimento dei compiti ad esso demandati può delegare suoi diretti collaboratori a scopi determinati".

E ancora. Con sentenza n. 13908/2008, la stessa Corte ha chiarito che "il potere di impugnare le decisioni delle Commissioni tributarie va riconosciuto in capo, non al titolare dell'Ufficio, ma all'Ufficio medesimo. Ne ha, quindi, inferito che la sottoscrizione dell'atto di appello nel giudizio tributario, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell'ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando, come nella specie (in cui risulta applicata dal "capo area"), provenga dal funzionario preposto al reparto competente".

Più recentemente, poi, con sentenza n. 874/2009, la sezione tributaria della Cassazione, ha evidenziato che "Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio, nelle controversie di competenza delle commissioni tributarie, all'ufficio del ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell'agenzia fiscale) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore (Cass. n. 6338/2008) o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze (Cass. nn. 13908/2008, 3058/2008), senza necessità di speciale procura".
Michela Grisini
pubblicato Martedì 12 Gennaio 2010

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