Giurisprudenza
Nessuna saggezza gestionale?
Valida la rettifica dell’ufficio
In relazione alla contestata illogicità delle operazioni, il contribuente deve provare la regolarità delle scelte

Con la sentenza n. 40 del 17 giugno, la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha respinto il ricorso di un contribuente, affermando condivisibili considerazioni. L'ufficio, infatti, nel caso all'esame dei giudici di primo grado, contestava la chiara antieconomicità della gestione di un'azienda, evidente sintomo di sottofatturazione ed evasione fiscale, dimostrata, tra l'altro, dall'esistenza di vari finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci e dalla mancanza di utili distribuiti agli stessi soci.
In particolare, veniva esaminata un'operazione di cessione immobiliare effettuata da una società, relativa a un fondo commerciale avente un valore di bilancio pari a 320mila euro, a fronte poi di un valore di vendita di soli 157.520 euro.

Il contribuente si giustificava asserendo che la causa principale della perdita su questo intervento era legata al periodo temporale intercorrente tra la fissazione dei prezzi e gli atti di vendita, successivi all'euro. A suo dire, infatti, l'avvento della moneta unica aveva creato una spropositata lievitazione dei costi di costruzione. Questo aveva, quindi, causato l'antieconomicità delle vendite, i cui corrispettivi erano stati fissati con preliminari stipualti in lire molto tempo prima.
Il ricorrente del resto ammetteva, inoltre, che sull'incremento dei costi legati all'euro era praticamente impossibile fornire la prova documentale.

L'ufficio evidenziava però, a tal proposito che, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, la contrazione del reddito mediante l'imputazione di costi eccessivi rispetto all'ordinaria attività di impresa, comporta, senza dubbio, la possibilità per l'ufficio stesso di rideterminare il reddito da sottoporre a tassazione.
Atteso, infatti, che lo scopo di una società di capitali è sempre la produzione di utili e, quindi, di reddito e considerato che la legge non conferisce rilevanza a una eventuale volontà orientata in senso diverso, i maggiori elementi positivi (ricavi) afferenti le operazioni economiche non idonee sin dall'origine a realizzare detta finalità non possono che essere ripresi a tassazione.

In conclusione, sosteneva l'ufficio, l'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, così come integrato dall'articolo 62-sexies, del Dl 331/1993, consente di recuperare a tassazione i maggiori redditi che emergono sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ovvero a seguito dell'accertamento di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli verosimilmente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta.
In particolare, tale incongruenza potrà essere infatti rilevata laddove una società, invece di ottenere un margine di guadagno, risulti vendere sottocosto, conseguendo ricavi addirittura inferiori al costo sostenuto, arrivando a praticare vere e proprie "svendite", con comportamento pertanto in contrasto con i più elementari criteri di ragionevolezza ed economicità a cui si dovrebbe informare ogni attività commerciale.
Del resto, nel caso di specie, le giustificazioni addotte dal contribuente erano davvero poco credibili, anche considerato che qualsiasi preliminare può essere modificato nel corrispettivo in corso di variazione dei costi.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto quindi il ricorso del contribuente, affermando che la differenza tra il valore dell'immobile, come appariva nella situazione contabile (valore di magazzino), e il prezzo di vendita poi dichiarato non era giustificabile "con il fatto che i preliminari di vendita furono redatti in lire, mentre i contratti di vendita furono eseguiti in euro".
I giudici di merito hanno evidenziato, poi, che l'esistenza di un contratto preliminare di vendita "non potrebbe in alcun modo giustificare la successiva vendita sottocosto degli immobili, poiché la funzione economica del preliminare è quella di controllo delle sopravvenienze: in altre parole le clausole del preliminare sono valide e vincolanti per le parti fino al momento in cui non cambiano le condizioni poste alla base del contratto medesimo".

Questo significa che, ricorda ancora la Commissione, in seguito a una variazione sostanziale del costo di produzione, per di più laddove dovuta a una causa non imputabile al venditore e nota a entrambe le parti, sarebbe stata del tutto legittima e ragionevole una revisione in aumento del prezzo originariamente concordato, o mediante mutuo dissenso rispetto al preliminare originario, o in seguito a risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendosi determinata una notevole sproporzione delle prestazioni corrispettive a svantaggio del promettente venditore.
L'ufficio dunque era legittimato a presumere la sottofatturazione.

La rilevanza dell'antieconomicità nella gestione dell'impresa, ai fini della legittima contestazione di maggiori redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria, è stata peraltro infine riconosciuta, anche recentemente, dalla Corte suprema, la quale con l'ordinanza n. 12395 del 20 maggio 2010, ha stabilito che "In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili".
Giovambattista Palumbo
pubblicato Lunedì 5 Luglio 2010

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