Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 20:08
Giurisprudenza
Nessuno sconto all’esercente
che non emette la ricevuta fiscale
che non emette la ricevuta fiscale
Senza l’attestato di pagamento non possono essere determinati con esattezza i ricavi e, quindi, non ci troviamo di fronte a una violazione di tipo puramente formale
Inaugurando un nuovo orientamento, la Corte di cassazione ha stabilito, con la sentenza 13504 del 27 luglio, che in caso di mancata emissione di ricevuta fiscale, il contribuente paga la sanzione senza sconti anche se ha registrato l’operazione commerciale nel registro dei corrispettivi.
Il fatto
Con distinti avvisi di rettifica venivano irrogate a un contribuente sanzioni tributarie per mancata emissione di un numero consistente di ricevute fiscali, il cui ricorso venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria di primo grado, riducendo notevolmente l’importo dovuto in quanto l'irregolarità non costituiva violazione puramente formale.
L’appello dell’ufficio verteva sul vizio di ultrapetizione della pronuncia, per il fatto che il contribuente aveva chiesto nel ricorso introduttivo soltanto l’applicazione dei benefici recati dal Dm del 1931, mentre invece il giudice accordava attenuanti diverse, come quelle di cui all’articolo 8 della legge 4/1929, all’articolo 8 della legge 249/1976 e all’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997.
Il giudice d’appello, nel rigettare il gravame, ha ritenuto:
L’ente impositore ricorre, quindi, per cassazione, denunciando violazione delle sopra richiamate disposizioni per il vizio di ultrapetizione, considerando che, di conseguenza, il comma 5-bis dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997 non poteva essere applicato in quanto la mancata emissione di ricevute fiscali impediva l’esatta determinazione dei ricavi registrati sul registro dei corrispettivi; come pure non poteva essere operata la riduzione delle sanzioni come eseguita da parte del giudice, perché l’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 249/1976, disciplinando solo la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio, nulla ha a che vedere con la commisurazione della sanzione pecuniaria in caso di infrazioni plurime.
Il giudizio di legittimità
La Suprema corte non ha esitato ad accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, atteso che le censure espresse colgono nel segno del quadro normativo di riferimento e argomenta che le diverse norme agevolative richiamate e applicate nel giudizio di merito sono estranee al sottosistema specifico e compiuto delle sanzioni per le violazioni dei precetti sull’Iva, al cui riguardo le sezioni unite della Cassazione (sentenze 8681/1996 e 629/1991) hanno già affermato il principio che la disciplina delle disposizioni dei precetti dell’Iva (articoli 48 e 49 del Dpr 633/1972, previgenti) è strutturata in modo organico e presenta, in grado essenziale, i caratteri della compiutezza, dell’esaustività e dell’autosufficienza, escludendo l’applicabilità delle regole della particolare circostanza attenuante prevista dall’articolo 1 del Dm 1 settembre 1931.
Inoltre, l’articolo 6, comma 1, lett. c), del Dl 697/1982, prevede espressamente che le disposizioni dell’articolo 8, commi 2 e 3, della legge 4/1929 e del Dm del 1931, non operano per le ipotesi di mancata emissione della ricevuta fiscale, Senza contare poi che sono stati abrogati, con effetto dall’1 ottobre 1998, dall’articolo 29 del Dlgs 472/1997.
La Corte attesta poi che il richiamo del giudice del riesame al comma 5-bis dell’articolo 6, del Dlgs 472/1997, è privo di pregio, dato che dal testo della norma emerge che le violazioni considerate non punibili sono tutte quelle di natura formale a patto che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e non arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Conseguentemente, una violazione oggettivamente formale non beneficia dell’esimente qualora non sussistano congiuntamente i requisiti previsti dal comma 5-bis. Perciò la stessa sentenza d’appello evidenzia sul punto incisiva contraddizione (Cassazione, sentenze 12952/2007 e 26598/2009) rispetto all’esito del primo giudizio.
Stesso assunto incomprensibile, sottolinea ancora la sentenza, si rileva nel richiamo all’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 4/1929, il quale rimane del tutto estraneo al sistema dell’attenuazione delle sanzioni, dato che non disciplina alcun aspetto della loro quantificazione, trattando invece soltanto della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio.
Ciò posto, ai sensi dell’articolo 6 del Dl 697/1982 in tema di “continuazione”, può affermarsi che nel caso di più violazioni dell’obbligo della ricevuta fiscale, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata in misura corrispondente a un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del 15% per ogni violazione successiva alla prima.
Il fatto
Con distinti avvisi di rettifica venivano irrogate a un contribuente sanzioni tributarie per mancata emissione di un numero consistente di ricevute fiscali, il cui ricorso venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria di primo grado, riducendo notevolmente l’importo dovuto in quanto l'irregolarità non costituiva violazione puramente formale.
L’appello dell’ufficio verteva sul vizio di ultrapetizione della pronuncia, per il fatto che il contribuente aveva chiesto nel ricorso introduttivo soltanto l’applicazione dei benefici recati dal Dm del 1931, mentre invece il giudice accordava attenuanti diverse, come quelle di cui all’articolo 8 della legge 4/1929, all’articolo 8 della legge 249/1976 e all’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997.
Il giudice d’appello, nel rigettare il gravame, ha ritenuto:
- che trattandosi di sanzioni tributarie, fosse applicabile la norma sopravvenuta più favorevole al trasgressore, costituita dal comma 5-bis dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997
- che il giudice non fosse vincolato all’individuazione della norma invocata dal contribuente, potendo applicare liberamente, in quanto più favorevole alla parte, la disciplina recata dall’articolo 8 della legge 4/1929.
L’ente impositore ricorre, quindi, per cassazione, denunciando violazione delle sopra richiamate disposizioni per il vizio di ultrapetizione, considerando che, di conseguenza, il comma 5-bis dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997 non poteva essere applicato in quanto la mancata emissione di ricevute fiscali impediva l’esatta determinazione dei ricavi registrati sul registro dei corrispettivi; come pure non poteva essere operata la riduzione delle sanzioni come eseguita da parte del giudice, perché l’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 249/1976, disciplinando solo la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio, nulla ha a che vedere con la commisurazione della sanzione pecuniaria in caso di infrazioni plurime.
Il giudizio di legittimità
La Suprema corte non ha esitato ad accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, atteso che le censure espresse colgono nel segno del quadro normativo di riferimento e argomenta che le diverse norme agevolative richiamate e applicate nel giudizio di merito sono estranee al sottosistema specifico e compiuto delle sanzioni per le violazioni dei precetti sull’Iva, al cui riguardo le sezioni unite della Cassazione (sentenze 8681/1996 e 629/1991) hanno già affermato il principio che la disciplina delle disposizioni dei precetti dell’Iva (articoli 48 e 49 del Dpr 633/1972, previgenti) è strutturata in modo organico e presenta, in grado essenziale, i caratteri della compiutezza, dell’esaustività e dell’autosufficienza, escludendo l’applicabilità delle regole della particolare circostanza attenuante prevista dall’articolo 1 del Dm 1 settembre 1931.
Inoltre, l’articolo 6, comma 1, lett. c), del Dl 697/1982, prevede espressamente che le disposizioni dell’articolo 8, commi 2 e 3, della legge 4/1929 e del Dm del 1931, non operano per le ipotesi di mancata emissione della ricevuta fiscale, Senza contare poi che sono stati abrogati, con effetto dall’1 ottobre 1998, dall’articolo 29 del Dlgs 472/1997.
La Corte attesta poi che il richiamo del giudice del riesame al comma 5-bis dell’articolo 6, del Dlgs 472/1997, è privo di pregio, dato che dal testo della norma emerge che le violazioni considerate non punibili sono tutte quelle di natura formale a patto che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e non arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Conseguentemente, una violazione oggettivamente formale non beneficia dell’esimente qualora non sussistano congiuntamente i requisiti previsti dal comma 5-bis. Perciò la stessa sentenza d’appello evidenzia sul punto incisiva contraddizione (Cassazione, sentenze 12952/2007 e 26598/2009) rispetto all’esito del primo giudizio.
Stesso assunto incomprensibile, sottolinea ancora la sentenza, si rileva nel richiamo all’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 4/1929, il quale rimane del tutto estraneo al sistema dell’attenuazione delle sanzioni, dato che non disciplina alcun aspetto della loro quantificazione, trattando invece soltanto della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio.
Ciò posto, ai sensi dell’articolo 6 del Dl 697/1982 in tema di “continuazione”, può affermarsi che nel caso di più violazioni dell’obbligo della ricevuta fiscale, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata in misura corrispondente a un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del 15% per ogni violazione successiva alla prima.
Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 9 Agosto 2012
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