Giurisprudenza
No ai messi speciali per la notifica del ricorso
E' inesistente - e non soltanto nulla - per carenza di potere e determina l'inammissibilità dell'atto
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Per le notificazioni in materia tributaria, "il messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria" di cui all'articolo 16, comma 4, del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, non può eseguire notifiche nei procedimenti avanti agli organi giudiziari in senso proprio. Pertanto, la notifica del ricorso in Cassazione eseguita dal messo notificatore è inesistente (e non soltanto nulla) e determina l'inammissibilità del ricorso.
Questo il principio giuridico enunciato dai magistrati della Corte suprema nella sentenza n. 22849, depositata lo scorso 11 novembre 2005, la cui rilevanza è data dal fatto che la stessa si inserisce in un filone giurisprudenziale assolutamente non univoco che andremo ad esaminare.

Prima, però, analizziamo la vicenda oggetto dell'odierna sentenza che trae origine da un ricorso per la cassazione di una sentenza di secondo grado proposto dall'Amministrazione finanziaria e da quest'ultima notificato al contribuente tramite un messo notificatore speciale.
Per i giudici di piazza Cavour il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto - come si evince dalla relata - la notificazione non è stata effettuata da un ufficiale giudiziario (o da un sostituto ufficiale giudiziario) ma da un "messo notificatore speciale".
Innanzitutto, ricordiamo che, in tema di ricorso per cassazione nell'ambito del contenzioso tributario, l'articolo 62 del Dlgs 546/1992 rinvia espressamente alle norme dettate dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Nella sentenza che si commenta, i magistrati di legittimità argomentano la loro decisione partendo dal presupposto che l'espressione "messo notificatore speciale" si riferisce alla categoria dei messi notificatori dell'Amministrazione finanziaria previsti, per le notificazioni di carattere amministrativo, dall'articolo 60, comma 1, lettera a), del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 16, comma 4, del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, per le notificazioni effettuate nel corso dei procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie.
Per i giudici della Cassazione questi messi notificatori non hanno il potere di effettuare notificazioni, neppure in via eccezionale, nei procedimenti dinanzi agli organi giudiziari in senso proprio; essi, infatti, devono essere assimilati ai messi comunali e non ai messi del giudice di pace, categorie, queste ultime, che dipendono dall'Amministrazione giudiziaria.

Il problema quindi consiste nell'esatta interpretazione del disposto dell'articolo 16, comma 4, del Dlgs 546/1992, in virtù del quale l'ufficio del ministero delle Finanze provvede alla notificazione anche a mezzo del messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.
In altre parole, l'articolo 16 citato deve essere inteso nel senso di autorizzare l'Amministrazione finanziaria ad avvalersi dei messi speciali in tutti i gradi di giudizio ovvero soltanto nei giudizi di merito (primo e secondo grado) e non anche in Cassazione?
E, nell'ipotesi di risposta affermativa, la notificazione del ricorso in Cassazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 4, deve ritenersi valida, nulla o inesistente?

Come già accennato, i giudici di piazza Cavour non hanno fornito, nel tempo, risposte univoche a tali domande; infatti, in alcune pronunce (come in questa che si commenta), i giudici di piazza Cavour hanno optato per l'inesistenza giuridica della notificazione effettuata dai messi speciali, mentre in altre decisioni la stessa modalità di notificazione è stata dichiarata nulla, con la possibilità di essere sanata con la costituzione in giudizio dell'intimato o con la rinnovazione della notifica stessa.
A tal proposito, ricordiamo che, nella sentenza n. 18291 del 10 settembre 2004, la Corte ha affermato che la notifica del ricorso per cassazione, proposto dall'Amministrazione finanziaria, eseguita dal messo autorizzato dalla stessa P.A. è nulla, in quanto non eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 137 del c.p.c. (norma applicabile al giudizio di cassazione in materia tributaria, per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'articolo 62 del Dlgs 546/1992).
La notifica, però, prosegue la Corte suprema, non è inesistente, atteso che il messo è abilitato a effettuare, ai sensi del più volte citato articolo 16 del Dlgs 546/1992, sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria; ciò significa che la notificazione dallo stesso eseguita non fuoriesce dallo schema legale degli atti di notificazione del processo tributario e, pertanto, il vizio di siffatta notificazione è sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato.

Nella sentenza n. 21516 del 2005, invece, i giudici di piazza Cavour hanno spiegato che i messi speciali degli uffici finanziari possono effettuare validamente le notifiche, sempre previa autorizzazione, soltanto nel procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, ma sono privi di qualunque potere notificatorio nell'ambito del giudizio per cassazione, regolato integralmente dalle norme processuali civilistiche.
Conseguenza di tale assunto è la nullità insanabile dell'atto e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso notificato secondo il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, del Dlgs 546/1992.

Anche nella sentenza n. 16591 del 2004, la Cassazione si è occupata della notificazione del ricorso per cassazione da parte dei messi speciali.
In questa circostanza, però, i magistrati di legittimità hanno distinto tra i messi del giudice di pace e i messi comunali (ai quali possono essere accomunati i messi dell'Amministrazione finanziaria), affermando che a questi ultimi sono affidate, per legge, le funzioni di notificazione di atti amministrativi pur rimanendo estranei alla categoria dei messi del giudice di pace, che appartengono, invece, all'organico dell'ufficio giudiziario e partecipano - con gli ufficiali giudiziari - alla funzione di notificazione degli atti processuali.
Pertanto, mentre è nulla (quindi sanabile) la notificazione del ricorso per cassazione eseguita dal messo del giudice di pace in violazione delle regole sulla distribuzione delle competenze con gli ufficiali giudiziari, è giuridicamente inesistente quella eseguita dal messo comunale (o messo speciale), collocandosi essa al di fuori delle sue attribuzioni.

In conclusione, dall'esame della sentenza in commento nonché della giurisprudenza citata, viene fuori una situazione di assoluta incertezza interpretativa sull'esatta portata normativa dell'articolo 16, comma 4, del Dlgs 546/1992.
A questo punto, considerata la rilevanza della problematica in esame, è auspicabile che, in materia di notifiche poste in essere dai messi dell'Amministrazione finanziaria, si pronuncino in via risolutiva le Sezioni unite della Corte suprema.

Marco Denaro
pubblicato Martedì 27 Dicembre 2005

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