Giurisprudenza
Non si può derogare al regime
dell’inversione contabile Iva
A stabilirlo la Corte di Giustizia europea che è stata interrogata su tre differenti questioni pregiudiziali ma collegate tra loro da un denominatore comune
europa
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul ricorso presentato dalla Commissione europea con cui si contesta il comportamento della Francia che, con apposite circolari amministrative, concedeva talune deroghe rispetto al regime comunitario in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare  la possibilità, nell’ambito dello svolgimento di operazioni imponibili Iva tramite soggetti non residenti nel territorio nazionale, di non applicare il regime di inversione contabile e addebitare l’imposta direttamente al soggetto tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale per ottemperare agli obblighi di natura tributaria. 
 
Il procedimento pre-contenzioso
La Commissione europea nel rilevare il contrasto di taluni provvedimenti amministrativi adottati dalla Francia con la normativa in materia di Iva presentava opportune osservazioni. Le autorità francesi rispondevano alle obiezioni sollevate contro i provvedimenti amministrativi controversi di voler continuare ad applicare ai soggetti passivi non residenti il regime di deroga, cd. tolleranza amministrativa, alla disciplina comunitaria Iva in merito alla nomina di un rappresentante fiscale. Alla successiva richiesta di parere motivato, presentato dalla Commissione europea, il governo francese non forniva alcuna risposta e, di conseguenza, veniva sottoposta la questione dinanzi ai giudici della Corte.
 
Le questioni pregiudiziali
Il procedimento, relativo alla compatibilità della normativa amministrativa nazionale con il regime comune in materia di Iva, si articola in tre distinte ma collegate questioni pregiudiziali. La prima concerne sostanzialmente l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per le operazioni imponibili compiute da soggetti non residenti nel territorio francese. La seconda riguarda l’assoggettamento agli obblighi ai fini Iva del soggetto non residente rispetto al titolare di partita Iva residente. La terza concerne il meccanismo di detrazione dell’Iva che deve essere tale da permettere la compensazione, tra Iva a credito e Iva a debito, per le operazioni imponibili assoggettate ad imposta per singoli soggetti. In altri termini, la questione riguarda se il soggetto residente che versi l’iva in nome e per conto dei propri clienti possa detrarsi l’Iva assolta o debba necessariamente chiedere un rimborso.
 
Le argomentazioni dei giudici 
A difesa delle proprie ragioni le autorità francesi affermano che le disposizioni amministrative controverse hanno l’ardire di semplificare gli adempimenti in materia di Iva per scoraggiare comportamenti fraudolenti o di evasione fiscale. La prevista nomina di un rappresentante fiscale, infatti, ha il solo obiettivo di rendere più agevole l’espletamento degli adempimenti Iva relativi all’operazione commerciale imponibile tra soggetto non residente e cliente. La nomina di un rappresentante fiscale, sottolineano le autorità francesi, si rende necessaria anche se il soggetto non residente abbia solamente obblighi dichiarativi e questo ai fini di una migliore tracciabilità delle operazioni rilevanti ai fini fiscali. Quanto al confronto con il principio comunitario di neutralità fiscale, la regolamentazione amministrativa di cui alla causa principale seppur emanata in un ottica di semplificazione amministrativa, non vuole affatto disattendere e porsi in contrasto con tale principio. La direttiva 2000/65 ha abrogato quelle disposizioni comunitarie in materia di Iva che prevedevano la possibilità per gli Stati membri, di nominare dietro autorizzazione, un rappresentante fiscale. Al riguardo la Corte già si è espressa in passato pronunciandosi nel senso che non possa essere giustificata la scelta di nominare un rappresentante fiscale, contravvenendo al regime Iva comunitario, basando tale scelta sulla volontarietà da parte dei soggetti coinvolti. Inoltre, le disposizioni amministrative francesi sono tali da essere delle disposizioni che derogano al regime della inversione contabile nonostante la Francia abbia istituito tale sistema altrimenti noto come “reverse charge”. Quanto alla registrazione ai fini Iva dei soggetti non residenti in merito alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi tale adempimento non sembra plausibile in virtù proprio dell’istituzione del regime dell’inversione contabile e del fatto che comunque il soggetto non residente resta legalmente responsabile in quanto viene comunque identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in applicazione di specifiche disposizioni della sesta direttiva Iva. Infine, il riconoscimento della possibilità di portare a detrazione, da parte del soggetto non residente, anche l’Iva assolta per conto e in nome di clienti necessiti di una preventiva autorizzazione ai sensi della sesta direttiva Iva, art. 395, paragrafo 1. Pertanto, il soggetto non residente può comunque rivalersi attraverso l’attivazione di una procedura di rimborso.
 
Il giudizio della Corte
A conclusione della disamina eseguita sulla questione pregiudiziale presentata alla Corte, i giudici della ottava sezione si sono espressi dichiarando come non si possa contravvenire al regime comunitario in materia di Iva, direttiva del Consiglio 2006/112/CE, senza un espressa autorizzazione delle istituzioni comunitarie. Pertanto, le norme di natura amministrativa di cui alla causa principale, non possono introdurre misure in deroga al principio della inversione contabile e prevedere per il soggetto passivo non residente la nomina di un rappresentante fiscale nel territorio francese. 
 
Fonte: sentenza Corte di giustizia UE del 15.12.2011 procedimento C-624/10
Andrea De Angelis
pubblicato Venerdì 16 Dicembre 2011

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