Giurisprudenza
Notaio senza legitimatio ad causam
Il responsabile d'imposta non è parte del rapporto tributario
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La Corte di cassazione, con sentenza 6.5.2005, n. 9440, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un notaio per mancanza della "legitimatio ad causam"(1), ovvero, dell'interesse ad agire.
Per la suprema Corte, infatti, l'imposta di registro, che colpisce il trasferimento di ricchezza, vede come soggetti passivi, in senso stretto, solo le parti contraenti. Poiché l'obbligazione tributaria sorge tra l'Amministrazione finanziaria e le parti, il diritto di chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente corrisposta spetta solo alle parti medesime.

Il notaio rogante, pur obbligato a richiedere la registrazione dell'atto(2) e a pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la registrazione(3), resta estraneo al rapporto tributario. Egli è solo un responsabile d'imposta, quale soggetto obbligato al pagamento della medesima per fatti e situazioni riferibili esclusivamente ad altri.
In virtù dell'articolo 64, comma 3, Dpr 600/1973, al predetto professionista spetta invece l'azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate al posto dei reali soggetti passivi.
Il legislatore, quindi, affianca il notaio al reale soggetto passivo del tributo non per la sua partecipazione al presupposto d'imposta che, come detto, è certamente riferibile solo alle parti contraenti.

La Cassazione individua un fondamento normativo alla sua tesi nell'articolo 77, comma 1, Dpr 131/1986, che, testualmente, recita: "Il rimborso dell'imposta, della sopratassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata...".

Per poter proporre ricorso, è, dunque, necessario avere un interesse diretto collegato all'utilità che deriva al contribuente dal provvedimento che viene richiesto al giudice, utilità che, nella fattispecie, non può essere riconosciuta al notaio, in quanto soggetto estraneo al rapporto tributario. Tale difetto di legitimatio ad causam del ricorrente, ancorché non dedotto dalle parti, è elemento rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e determina l'inammissibilità del ricorso.


NOTE
1. Intesa come titolarità di un diritto di azione che può essere fatto valere, ex articolo 81, c.p.c., esclusivamente dal suo titolare, non potendo nessuno far valere un diritto altrui in nome proprio.

2. Ex articolo 10, Dpr 131/1986.

3. Ex articolo 57, Dpr 131/1986.

Antonio Zappi
pubblicato Martedì 5 Luglio 2005

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