Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Notifica a errato domiciliatario:
l'appello è nullo ma "sanabile"
l'appello è nullo ma "sanabile"
La Commissione non può dichiarare inammissibile il ricorso ma deve disporne la rinnovazione
La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'indirizzo del domiciliatario a persona qualificata erroneamente nella relata di notificazione quale effettivo domiciliatario, non è inesistente ma deve ritenersi affetta da un vizio di "nullità sanabile". Pertanto, la Commissione tributaria regionale non può dichiarare inammissibile l'appello ma deve disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso.
Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dall'ordinanza della Cassazione n. 10637 del 13 maggio.
La vicenda
A seguito dell'annullamento, da parte dei giudici di primo grado, dell'avviso di rettifica Iva relativo all'anno d'imposta 1998, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello presso la Commissione tributaria regionale della Sicilia.
I giudici della Ctr dichiaravano inammissibile l'appello, poiché ritenevano che la notifica fosse da considerare inesistente. Ciò in quanto, benché effettuata all'indirizzo del difensore domiciliatario, era stata consegnata ad altro differente soggetto che, nella relazione di notifica, veniva identificato e individuato nella erronea veste di domiciliatario.
Contro tale decisione, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione denunciando il vizio di violazione di legge e, in particolare, l'inosservanza degli articoli 160 e 291 del codice di procedura civile.
La pronuncia della Cassazione
Il Supremo collegio, ritenendo manifestamente fondato il ricorso dell'Agenzia, con ordinanza, ha cassato, con rinvio ad altra sezione della Ctr, la pronuncia di merito.
In particolare, i giudici di legittimità hanno accolto la doglianza dell'Amministrazione secondo cui la consegna dell'atto di appello, nel domicilio eletto, a persona erroneamente qualificatasi come domiciliatario, avrebbe dovuto comportare la rinnovazione dell'atto nullo, essendo invece la declaratoria di inammissibilità legata alla sola inesistenza giuridica della notificazione, non ricorrente nella specie.
Secondo la Cassazione, infatti, l'inesistenza può configurarsi solamente quando la notifica "… sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare".
Al contrario, la notifica dell'atto a soggetto trovato nel domicilio eletto e che pertanto non può dirsi del tutto estraneo alla figura del destinatario, comporta esclusivamente un vizio di nullità sanabile.
Osservazioni
In virtù del combinato disposto degli articoli 291 e 350 del cpc, il giudice, ove riscontri la mancata costituzione della parte appellata e, nel contempo, rilevi una ipotesi di nullità della notifica dell'atto di appello, deve ordinarne la rinnovazione entro un termine perentorio.
Tali articoli sono applicabili al processo tributario per effetto del generale rinvio operato dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992 (cfr Cassazione, sentenza 10136/2000).
Le citate norme del codice di procedura civile non trovano applicazione nel caso in cui la notificazione del ricorso in appello risulti inesistente. In tal caso, l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile senza la possibilità di rinnovare la notifica.
L'ipotesi dell'inesistenza ricorre ogniqualvolta la notificazione venga effettuata in luogo diverso e a persona in alcun modo ricollegabile al destinatario.
A tal proposito, la Cassazione (sentenza 10506/2006), in taluni casi riguardanti la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, ha ritenuto ricorrere un'ipotesi di inesistenza comportante l'inammissibilità dell'atto di appello nel caso di mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, previsto dall'articolo 149 del codice di procedura civile.
Sul punto, si rileva l'orientamento contrario delle sezioni unite, secondo cui la mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comporta l'inesistenza poiché la sua produzione "…è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio …". Tale carenza, pertanto, potrà essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte cui è rivolta la notifica ovvero attraverso il successivo deposito in giudizio dell'avviso di ricevimento (cfr Cassazione, sentenza 627/2008).
Al contrario, casi di nullità sanabile, oltre a quello esaminato dalla pronuncia in commento, si ravvisano quando l'atto di appello sia stato notificato alla parte personalmente anziché al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto (Cassazione, sentenza 17567/2009) oppure nell'ipotesi in cui la notifica dell'appello sia stata effettuata presso il recapito del domiciliatario attestato dal locale ordine professionale, anche se, successivamente, venga accertato che tale indirizzo non sia corretto (Cassazione, sentenza 837/2010).
Si ricorda, infine, in linea generale, che, in presenza di un vizio comportante nullità sanabile, nel caso in cui la parte intimata si sia costituita in giudizio, la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il generale principio di sanabilità per raggiungimento dello scopo, previsto dall'articolo 156, comma 2, cpc (Cassazione 17567/2009).
Stefano Scorcia
pubblicato Lunedì 23 Maggio 2011
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