Giurisprudenza
Notifica legittima se chi l'accetta si qualifica rappresentante della società
Non incombe sull'ufficio finanziario l'onere di provare che il consegnatario non rivestiva la qualità necessaria (e dichiarata) per ricevere validamente l'atto per conto della Srl destinataria
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L'ufficio notificava un avviso di accertamento a una Srl con il quale contestava la deducibilità della quota accantonata al fondo svalutazione crediti.
La società ricorreva alla Commissione tributaria provinciale, in quanto riteneva che fosse deducibile detta quota accantonata al fondo svalutazione crediti ed eccepiva, altresì, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, atteso che il soggetto a cui era stato notificato tale atto non rientrava tra quelli indicati dall'articolo 145 del c.p.c., non essendo il rappresentante legale della società né la persona incaricata alla ricezione né la persona addetta alla sede stessa.
L'adita Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva la legittimità della notificazione realizzata presso la sede legale della società e riteneva, altresì, deducibile la quota accantonata al fondo svalutazione crediti ai sensi dell'articolo 71 del Tuir (ora articolo 106).
La sentenza di primo grado era appellata in via principale dalla società ed in via incidentale dall'ufficio.

La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello della società e accoglieva l'appello incidentale dell'ufficio, sostenendo che la notificazione dell'avviso di accertamento era valida in quanto, non solo risultava effettuata mediante consegna al legale rappresentante, ma anche perché il messo notificatore aveva riportato nella relazione di notificazione la dichiarazione resa dal consegnatario dell'atto che lo aveva regolarmente firmato.
Secondo i giudici di appello, l'individuazione e l'eventuale erronea indicazione della qualifica del consegnatario sono irrilevanti sempre che la notificazione sia eseguita presso la sede dell'ente e a uno dei soggetti indicati dalla legge, mentre assume rilevanza l'indicazione del rappresentante legale quando la notificazione è effettuata fuori della sede sociale; inoltre, con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Commissione tributaria regionale riteneva indeducibile la quota accantonata al fondo svalutazione crediti, considerato che la società non aveva comprovato i limiti qualitativi degli accantonamenti deducibili esposti in bilancio, limitandosi, invece, a indicarli genericamente nel ricorso.

Presenta ricorso per cassazione la società contribuente, deducendo erronea interpretazione dell'articolo 71 del Tuir e violazione dell'articolo 145 del c.p.c., per non avere i giudici di appello dichiarato la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento in quanto non effettuata ritualmente.
Più specificatamente, la società contribuente ribadisce che il soggetto consegnatario non rivestiva la qualità necessaria per potere ricevere validamente l'avviso di accertamento.
L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Ciò posto, con la sentenza in rassegna (Cass. n. 2208 depositata in data 1/2/2006) i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso della società contribuente.
Premesso che l'articolo 145, comma 1, c.p.c., con riferimento alle persone giuridiche, prescrive che "la notificazione si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa", la Corte suprema ha affermato che "la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto consegnatario nella sede sociale e dell'avvenuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario l'onere della prova contraria" (cfr. Cass. n. 11804 del 2/8/2002; Cass. n. 5304 del 29/5/1988; Cass. n. 9556 dell'1/10/1997; Cass. n. 7249 del 13/6/1992).
Ora, poiché, nella specie, la notifica era avvenuta nella sede sociale a mani di persona fisica qualificatasi legale rappresentante della società, la relativa legittimazione a ricevere l'atto discendeva dall'espressa disposizione di legge e non sussisteva, quindi, alcuna esigenza dell'Amministrazione di provare il rapporto intercorrente tra il soggetto e la società al fine di accertare quel collegamento che lasciasse presumere che l'atto sarebbe stato portato a conoscenza del destinatario.

Al riguardo, è opportuno precisare che, secondo l'orientamento consolidato e prevalente della Corte di cassazione, quando sia contestata la qualifica di "rappresentante legale della società", non incombe sull'Amministrazione l'onere di provare che il consegnatario non rivestiva la qualità necessaria (e dichiarata) per ricevere validamente l'atto per conto della società destinataria, essendo principio pacifico e condiviso quello per cui le dichiarazioni del consegnatario dell'atto, in quanto rese a pubblico ufficiale, sono assistite da una presunzione di veridicità che deve essere superata da chi la contesti con la prova contraria (cfr. Cass. n. 7763 del 20/7/1999; Cass. n. 704 del 21/1/1993; Cass. n. 3816/1986; Cass. n. 1638/1986).
In tal senso, si è già pronunciata la Corte di cassazione in fattispecie identica a quella in esame, affermando che "se è vero che le attestazioni contenute nella relata di notifica, circa il rapporto tra consegnatario e destinatario dell'atto non sono coperte da fede privilegiata e possono essere, perciò, contrastate mediante prova contraria, altrettanto vero è che l'onere di provare che il consegnatario non riveste la qualità necessaria (e dichiarata) per ricevere validamente gli atti per conto del soggetto destinatario della notifica incombe su colui che, disconoscendo l'anzidetta qualità, eccepisce la nullità della notificazione" (cfr. Cass. 3814/1986; Cass. n. 1638/1986).

La Corte suprema ha dichiarato, infine, inammissibile e, comunque, infondato il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretto quanto era stato preteso dai giudici di appello, ovvero che la società avrebbe dovuto comprovare i limiti qualitativi degli accantonamenti deducibili esposti in bilancio, indicati, invece, genericamente nel ricorso.
Poiché, peraltro, nella specie, questa precisa ratio decidendi non era stata affatto impugnata dalla società ricorrente, i giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso.

Francesca La Face
pubblicato Mercoledì 1 Marzo 2006

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