Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Notifica tributaria difettosa?
Messo comunale in Corte dei conti
Messo comunale in Corte dei conti
Irrilevante la sua appartenenza a un ente diverso da quello che ha subìto il danno. E' così dal 22 dicembre 1996
Per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge 639/1996, spetta alla Corte dei conti giudicare sulla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, anche laddove il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza.
Così hanno concluso le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 23677 del 9 novembre 2009, che ha ribadito la responsabilità per danno di un messo comunale, figlia dell'irrituale notificazione di atti di accertamento emessi da un ufficio finanziario.
La vicenda di merito
Nel febbraio del 2002, la Procura regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, conveniva in giudizio il sig. X, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 300mila euro, oltre agli interessi, per avere egli cagionato un danno - costituito dall'omesso introito di Iva e sanzioni, iscritte a ruolo a carico di un contribuente - all'Amministrazione finanziaria dello Stato. Ciò sul rilievo che questi, all'epoca dei fatti messo notificatore di un Comune dell'Irpinia, non aveva ritualmente notificato due avvisi di rettifica, emessi dall'ufficio Iva di Avellino.
Le cartelle di pagamento successive agli avvisi di rettifica erano state impugnate davanti alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, che le aveva annullate con pronuncia confermata in secondo grado.
Tra l'altro, nel frattempo, il Tribunale di Napoli, adito dal destinatario degli atti tributari con querela di falso, aveva riconosciuto che il messo aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi presupposti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l'atto (mentre, in realtà, tale rifiuto era stato opposto dal figlio).
Il successivo procedimento penale a carico del pubblico ufficiale si era comunque concluso con la formula di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", essendosi ritenuta la mancanza di dolo dell'imputato.
Costituitosi nel giudizio contabile, il sig. X eccepiva, per quanto di interesse in questa sede, da un lato, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali; dall'altro, la prescrizione dell'azione di risarcimento del presunto danno erariale.
L'adita sezione, peraltro, affermata la propria giurisdizione, dichiarava la responsabilità del messo in termini di colpa grave con riguardo a uno degli avvisi, condannandolo al pagamento in favore dell'erario della somma di 50mila euro, oltre agli interessi legali (avendo valutato l'incidenza rivestita dall'operato di altri soggetti, nonché facendo applicazione del potere riduttivo).
Il giudizio davanti alla Cassazione
Il contenzioso, dopo una ulteriore fase di merito, perveniva in Cassazione, ove il messo riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario.
Specificamente, l'interessato assumeva che, avendo l'ufficio tributario richiesto la notifica direttamente al Comune, il rapporto instauratosi tra i due soggetti pubblici comportava che solo l'ente locale poteva essere chiamato a rispondere del danno addebitabile al messo notificatore, salvo rivalsa, e che la relativa controversia sarebbe pertanto rientrata nella cognizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria.
Tale tesi è stata disattesa dalla Suprema corte, considerando che l'articolo 1 ("Azione di responsabilità"), comma 4, della legge 20/1994 - nel testo risultante per effetto dell'articolo 3 del Dl 543/1996 - stabilisce che la Corte dei conti "giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Sul rilievo che la citata legge 639/1996 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996 e che la stessa è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione - ovvero il 22 dicembre 1996 - il collegio di piazza Cavour ne ha sancito, dunque, l'applicabilità al caso in esame.
Inoltre, hanno spiegano i giudici delle sezioni unite, il tenore letterale della citata disposizione rende assolutamente irrilevante - al fine di escludere la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia - la circostanza che il danno reclamato sia stato patito dall'erario dello Stato, mentre il signor X non era all'epoca dipendente di detto ufficio, ma di un Comune.
Considerazioni
La sentenza in commento ha, dunque, fatto chiarezza circa la competenza a giudicare in merito a fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale, affermando che, a partire dall'entrata in vigore della legge 639/1996, il relativo contenzioso va incardinato davanti alla Corte dei conti.
Non è la prima volta comunque che i giudici di piazza Cavour sono chiamati a pronunciarsi in tema di responsabilità per irregolarità compiute dai messi comunali in fase di notifica di atti tributari.
E' di appena un anno addietro la pronuncia con la quale la Cassazione - in relazione, peraltro, a un fatto accaduto nel dicembre del 1989 - affermò che la mancata o l'intempestiva notifica di un atto fiscale da parte di un messo comunale determina la responsabilità contrattuale dell'ente locale nei confronti dell'ufficio tributario, quantificabile, in presenza di certi presupposti, in misura pari all'ammontare delle imposte e degli accessori al cui recupero l'atto irritualmente notificato era diretto (Cassazione, sentenza n. 26118/2008, in Fiscooggi del 25 novembre 2008 - "Messo non puntuale, la notifica tardiva si paga a caro prezzo").
Così hanno concluso le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 23677 del 9 novembre 2009, che ha ribadito la responsabilità per danno di un messo comunale, figlia dell'irrituale notificazione di atti di accertamento emessi da un ufficio finanziario.
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Nel febbraio del 2002, la Procura regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, conveniva in giudizio il sig. X, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 300mila euro, oltre agli interessi, per avere egli cagionato un danno - costituito dall'omesso introito di Iva e sanzioni, iscritte a ruolo a carico di un contribuente - all'Amministrazione finanziaria dello Stato. Ciò sul rilievo che questi, all'epoca dei fatti messo notificatore di un Comune dell'Irpinia, non aveva ritualmente notificato due avvisi di rettifica, emessi dall'ufficio Iva di Avellino.
Le cartelle di pagamento successive agli avvisi di rettifica erano state impugnate davanti alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, che le aveva annullate con pronuncia confermata in secondo grado.
Tra l'altro, nel frattempo, il Tribunale di Napoli, adito dal destinatario degli atti tributari con querela di falso, aveva riconosciuto che il messo aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi presupposti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l'atto (mentre, in realtà, tale rifiuto era stato opposto dal figlio).
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Costituitosi nel giudizio contabile, il sig. X eccepiva, per quanto di interesse in questa sede, da un lato, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali; dall'altro, la prescrizione dell'azione di risarcimento del presunto danno erariale.
L'adita sezione, peraltro, affermata la propria giurisdizione, dichiarava la responsabilità del messo in termini di colpa grave con riguardo a uno degli avvisi, condannandolo al pagamento in favore dell'erario della somma di 50mila euro, oltre agli interessi legali (avendo valutato l'incidenza rivestita dall'operato di altri soggetti, nonché facendo applicazione del potere riduttivo).
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Sul rilievo che la citata legge 639/1996 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996 e che la stessa è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione - ovvero il 22 dicembre 1996 - il collegio di piazza Cavour ne ha sancito, dunque, l'applicabilità al caso in esame.
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Massimo Cancedda
pubblicato Lunedì 16 Novembre 2009
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