Giurisprudenza
Notificazione a persona giuridica,
basta un "addetto alla sede"
Per la validità non è necessaria l'esistenza di un rapporto lavorativo fra la società e chi riceve il plico
In materia di notificazione di atti a una persona giuridica, sul piano probatorio opera una presunzione in base alla quale, salvo prova contraria, la persona rinvenuta nella sede della società deve ritenersi addetta alla ricezione degli atti diretti a quest'ultima.

Questo, in sintesi, il principio ricavabile dalla sentenza della Cassazione n. 21942 del 27 ottobre, dove è stata anche ribadita la regola iuris per cui, in nome della tutela dell'affidamento dei terzi, nei casi di divergenza con la sede legale, anche la sede effettiva può essere considerata come valido luogo ove eseguire le notificazioni dirette all'ente.

La vicenda processuale
Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno alcune cartelle di pagamento relative alla Tarsu, deducendone l'illegittimità in quanto non precedute da valida notificazione degli atti di accertamento presupposti.

Contro la sfavorevole pronuncia di primo grado, l'interessata presentava appello che, peraltro, veniva rigettato.
In particolare, la Commissione tributaria regionale rilevava che gli avvisi di accertamento erano stati validamente notificati presso la sede sociale, a mani di persona ivi rinvenuta e qualificatasi come "consulente addetto alla sede".

La sentenza di secondo grado veniva quindi impugnata in sede di legittimità, dove veniva riproposto il motivo dell'invalidità della notifica dell'atto di recupero tributario, affermandosi, in particolare, che la persona che aveva ricevuto i plichi, indicata nella relata di notificazione come "consulente", non aveva in realtà alcun rapporto con la società.
Inoltre, veniva eccepita la circostanza (già sollevata nei gradi di merito) che comunque la notificazione in questione era stata eseguita in un luogo non corrispondente con la sede legale della persona giuridica.

I principi enunciati dalla Cassazione
Con la sentenza in rassegna, la Suprema corte ha rigettato entrambe le doglianze, confermando la legittimità del recupero d'imposta.
Quanto al luogo in cui la notificazione era stata effettuata, i giudici hanno richiamato la regola, già sostenuta da consolidata giurisprudenza, secondo cui, pur dovendo privilegiarsi, nell'interpretazione dell'articolo 46 del codice civile (il cui secondo comma prevede che "Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima"), il criterio dell'effettività della sede, deve peraltro tenersi conto della tutela dell'affidamento dei terzi che impone, nei casi di divergenza tra sede legale e sede effettiva, di considerare anche la seconda come sede sociale.

Quanto al soggetto abilitato a ricevere l'accertamento fiscale in nome e per conto della persona giuridica, la Corte suprema, sul rilievo che la relata di notifica dell'atto in questione indicava che il soggetto che aveva ricevuto il plico era persona "addetta alla sede", ha osservato che, in presenza di una siffatta situazione, opera il principio secondo cui, per la validità della notificazione, "non è necessario un rapporto lavorativo, ma un mandato anche provvisorio a ricevere la corrispondenza…".
Inoltre, puntualizza la sentenza in rassegna, quando la notifica diretta all'ente viene eseguita presso la sede sociale, sotto il profilo probatorio opera anche la presunzione in base alla quale "deve ritenersi che la persona rinvenuta nella sede della società, legale o effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica".

Considerazioni
Il primo comma dell'articolo 145 cpc stabilisce che la notificazione alle persone giuridiche si esegue "nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa…".

In merito alle notificazioni eseguite a soggetti qualificati come "incaricati alla ricezione" ovvero "addetti alla sede", un costante orientamento, ribadito dalla sentenza 21942/2010, del giudice di legittimità ritiene che, nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita presso la sede sociale, la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto - risultante dalla relata redatta dall'ufficiale notificatore - della presenza del soggetto consegnatario in tale luogo nonché dell'avvenuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario l'onere della prova contraria (Cassazione, sentenze 2208/2006, 16102/2007, 29879/2008, 19582/2009 e 22342/2009).

La stessa giurisprudenza appena richiamata ha altresì specificato (e la pronuncia in rassegna conferma anche questo ulteriore principio) che, in queste ipotesi, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.

Quanto alla prova contraria, secondo la Cassazione, il destinatario dell'atto, oltre a dover provare l'insussistenza di qualsiasi rapporto di natura lavorativa con la società, deve altresì dimostrare che il consegnatario non è neppure addetto alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (sentenze 12754/2005 e 5762/2004).

La pronuncia che si commenta ribadisce, infine, il principio per il quale la notificazione di un atto tributario eseguita presso la sede "effettiva" anziché presso la sede legale è comunque valida, in quanto, anche nella materia delle notificazioni, vale la regola per la quale, laddove la sede legale della società sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (Cassazione, sentenze 3620/2004, 2671/2005, 17590/2009 e 24622/2008, commentata in FiscoOggi del 13 ottobre 2008).

Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 4 Novembre 2010

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