Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Notifiche nel processo tributario:
la Cassazione "fa l'appello"
la Cassazione "fa l'appello"
Regole e condizioni di validità al centro di due sentenze della Suprema corte, depositate lo scorso 20 gennaio
La notificazione degli atti nell'ambito del processo tributario. E' il tema di due recenti sentenze della Cassazione, la n. 1247 e la n. 1260, entrambe depositate lo scorso 20 gennaio 2009. In particolare, i contenziosi riguardavano due giudizi in cui l'appello avverso la pronuncia di primo grado era stato notificato in luogo diverso dal domicilio eletto dalla controparte: rispettivamente, nel domicilio personale (sentenza n. 1247) e "a mani proprie" del contribuente (sentenza n. 1260).
Analizziamo più da vicino le questioni affrontate e chiarite dalla Corte, prima di svolgere alcune considerazioni sul punto.
La sentenza n. 1247 del 2009
Nella questione esaminata dalla sentenza n. 1247, si discuteva circa la legittimità della notificazione dell'atto di appello tributario in un luogo diverso da quello prescritto (nella specie, nel domicilio personale, anziché nel domicilio eletto) quando, comunque, la parte intimata si era regolarmente costituita in giudizio.
Nel ricorso in Cassazione, infatti, l'agenzia delle Entrate censurava la sentenza della Ctr Campania che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio, in quanto notificato alla controparte presso la propria residenza, mediante consegna alla moglie (oltre che a quest'ultima a mani proprie), anziché nel domicilio eletto.
La doglianza è stata accolta dai giudici di legittimità i quali - richiamando il proprio orientamento in materia - hanno osservato che la notificazione eseguita in un luogo sì diverso da quello prescritto ma, tuttavia, non privo di un astratto collegamento con il destinatario "determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, con conseguente sanatoria del vizio in caso di costituzione della parte, ex art. 156 cod. proc. civ…(ex plurimis, Cass. nn. 10136 del 2000, 1156 del 2008)".
La sentenza n. 1260 del 2009
Nel caso affrontato nella sentenza n. 1260, l'agenzia delle Entrate, in sede di impugnazione della sentenza della Ctr Campania n. 125/46/05 del 24 novembre 2005, aveva proposto alla Suprema corte la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'atto di appello notificato a mani proprie del contribuente, nella specie il liquidatore della società controparte processuale, anziché nel domicilio eletto.
Per la Cassazione, tale procedimento non viola alcuna delle previsioni normative in materia. L'articolo 49 del Dlgs 546/1992, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende, infatti, applicabili le specifiche disposizioni dettate dal citato decreto in tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario. Più precisamente, ha osservato il collegio, l'articolo 16 del Dlgs 546/1992 detta una disciplina sulle notifiche speciale, sia per il contribuente sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria e, in forza del richiamo operato al successivo articolo 17, "consente anche "la consegna a mani proprie" dell'atto (nella specie, l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'Amministrazione, notificato a mani del liquidatore, anziché nel domicilio eletto)".
Accogliendo il ricorso dell'Agenzia, la Corte ha dunque cassato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello, disponendo il rinvio ad altra sezione della Ctr di Napoli.
Considerazioni
I principi affermati nelle riportate sentenze contribuiscono a fare luce su questioni che spesso sollecitano una riflessione da parte degli addetti ai lavori e che impongono di svolgere alcune brevi considerazioni al riguardo.
Così, quanto alla sentenza n. 1247, si può rilevare come la stessa, a ben vedere, abbia fatto applicazione dei principi generali in tema di rilevanza dei vizi della notificazione. Per costante giurisprudenza, infatti, si verifica una ipotesi di "nullità" (e non di inesistenza) allorché la notifica sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo (Cassazione, sentenze 27450/2005, 3001/2002, 10278/2001). Tale vizio, come tutti i vizi di nullità della notificazione, è sanato sia in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, con la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto medesimo, sia (ma solo per gli atti processali) per effetto della sua rinnovazione disposta ai sensi dell'articolo 291 cpc.
Di contro, ove ricorra un'ipotesi di inesistenza, non può disporsi la rinnovazione della notificazione ex articolo 291 cpc, né il vizio della notificazione è sanabile applicando la regola del raggiungimento dello scopo di cui al terzo comma dell'articolo 156 cpc.
Partendo dalla sentenza n. 1260, sembra utile ricordare che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17, Dlgs 546/1992, nel processo tributario le notificazioni sono fatte "salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte…".
La "consegna a mani proprie", in particolare, "rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere" (Cassazione, sentenza 4630/2008); essa, inoltre, deve ritenersi modalità sempre valida, anche in caso di elezione di domicilio (Cassazione, ordinanza 24618/2008).
Più in generale, la Suprema corte ha espresso l'avviso che la regola della prevalenza della "consegna a mani proprie" va affermata con riguardo a tutte le fasi del giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, in considerazione del fatto che "sulla norma codicistica ex art. 170 c.p.c., comma 1, secondo cui dopo la costituzione in giudizio tutte le comunicazioni o notificazioni si fanno al procuratore costituito, prevale la speciale disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, ai sensi della quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte, non quindi al suo difensore (Cass. 9104/01)" (Cassazione, sentenza 457/2008).
Analizziamo più da vicino le questioni affrontate e chiarite dalla Corte, prima di svolgere alcune considerazioni sul punto.
La sentenza n. 1247 del 2009
Nella questione esaminata dalla sentenza n. 1247, si discuteva circa la legittimità della notificazione dell'atto di appello tributario in un luogo diverso da quello prescritto (nella specie, nel domicilio personale, anziché nel domicilio eletto) quando, comunque, la parte intimata si era regolarmente costituita in giudizio.
Nel ricorso in Cassazione, infatti, l'agenzia delle Entrate censurava la sentenza della Ctr Campania che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio, in quanto notificato alla controparte presso la propria residenza, mediante consegna alla moglie (oltre che a quest'ultima a mani proprie), anziché nel domicilio eletto.
La doglianza è stata accolta dai giudici di legittimità i quali - richiamando il proprio orientamento in materia - hanno osservato che la notificazione eseguita in un luogo sì diverso da quello prescritto ma, tuttavia, non privo di un astratto collegamento con il destinatario "determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, con conseguente sanatoria del vizio in caso di costituzione della parte, ex art. 156 cod. proc. civ…(ex plurimis, Cass. nn. 10136 del 2000, 1156 del 2008)".
La sentenza n. 1260 del 2009
Nel caso affrontato nella sentenza n. 1260, l'agenzia delle Entrate, in sede di impugnazione della sentenza della Ctr Campania n. 125/46/05 del 24 novembre 2005, aveva proposto alla Suprema corte la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'atto di appello notificato a mani proprie del contribuente, nella specie il liquidatore della società controparte processuale, anziché nel domicilio eletto.
Per la Cassazione, tale procedimento non viola alcuna delle previsioni normative in materia. L'articolo 49 del Dlgs 546/1992, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende, infatti, applicabili le specifiche disposizioni dettate dal citato decreto in tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario. Più precisamente, ha osservato il collegio, l'articolo 16 del Dlgs 546/1992 detta una disciplina sulle notifiche speciale, sia per il contribuente sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria e, in forza del richiamo operato al successivo articolo 17, "consente anche "la consegna a mani proprie" dell'atto (nella specie, l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'Amministrazione, notificato a mani del liquidatore, anziché nel domicilio eletto)".
Accogliendo il ricorso dell'Agenzia, la Corte ha dunque cassato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello, disponendo il rinvio ad altra sezione della Ctr di Napoli.
Considerazioni
I principi affermati nelle riportate sentenze contribuiscono a fare luce su questioni che spesso sollecitano una riflessione da parte degli addetti ai lavori e che impongono di svolgere alcune brevi considerazioni al riguardo.
Così, quanto alla sentenza n. 1247, si può rilevare come la stessa, a ben vedere, abbia fatto applicazione dei principi generali in tema di rilevanza dei vizi della notificazione. Per costante giurisprudenza, infatti, si verifica una ipotesi di "nullità" (e non di inesistenza) allorché la notifica sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo (Cassazione, sentenze 27450/2005, 3001/2002, 10278/2001). Tale vizio, come tutti i vizi di nullità della notificazione, è sanato sia in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, con la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto medesimo, sia (ma solo per gli atti processali) per effetto della sua rinnovazione disposta ai sensi dell'articolo 291 cpc.
Di contro, ove ricorra un'ipotesi di inesistenza, non può disporsi la rinnovazione della notificazione ex articolo 291 cpc, né il vizio della notificazione è sanabile applicando la regola del raggiungimento dello scopo di cui al terzo comma dell'articolo 156 cpc.
Partendo dalla sentenza n. 1260, sembra utile ricordare che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17, Dlgs 546/1992, nel processo tributario le notificazioni sono fatte "salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte…".
La "consegna a mani proprie", in particolare, "rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere" (Cassazione, sentenza 4630/2008); essa, inoltre, deve ritenersi modalità sempre valida, anche in caso di elezione di domicilio (Cassazione, ordinanza 24618/2008).
Più in generale, la Suprema corte ha espresso l'avviso che la regola della prevalenza della "consegna a mani proprie" va affermata con riguardo a tutte le fasi del giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, in considerazione del fatto che "sulla norma codicistica ex art. 170 c.p.c., comma 1, secondo cui dopo la costituzione in giudizio tutte le comunicazioni o notificazioni si fanno al procuratore costituito, prevale la speciale disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, ai sensi della quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte, non quindi al suo difensore (Cass. 9104/01)" (Cassazione, sentenza 457/2008).
Massimo Cancedda
pubblicato Venerdì 13 Febbraio 2009
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