Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Occhio all'incarico al difensore.
Appello a rischio inammissibilità
Appello a rischio inammissibilità
"Ogni e più ampia facoltà di legge" non è formula sufficiente a estendere la rappresentanza oltre il primo grado
In applicazione dell'articolo 83 cpc, è inammissibile l'atto di appello sottoscritto dal difensore, qualora la procura speciale, rilasciata dal contribuente allo stesso per il giudizio in Ctp, non contenga alcun elemento o indizio che consenta di ritenere che i poteri conferiti senza limitazioni si estendano anche al successivo grado di giudizio.
Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 6469, depositata lo scorso 17 marzo.
La vicenda
La controversia trae origine dal ricorso presentato avverso un provvedimento di diniego di rimborso, relativo all'Irap versata dal contribuente nel periodo intercorrente tra il 1998 e il 2001.
La Commissione tributaria provinciale di Mantova respingeva il ricorso.
Successivamente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, ribaltando l'esito del primo grado, accoglieva l'appello del contribuente.
Contro tale decisione, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, col motivo principale di impugnazione, la violazione dell'articolo 83 del codice di procedura civile, per avere la Ctr, respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa erariale in sede di gravame. In particolare, con riferimento alla procura rilasciata dal contribuente al difensore per il ricorso di primo grado, si eccepiva l'assenza di qualsiasi elemento che potesse estenderla anche al giudizio d'appello.
La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, accogliendo il principale motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza della Ctp.
Per i giudici di legittimità, in virtù dell'articolo 83 cpc, la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
Non è, però, necessario che la volontà della parte conferente di estendere la delega oltre il primo grado del giudizio debba essere specificamente espressa con la procura, ma essa "può essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell'atto…".
Nel caso all'esame della Cassazione, va in ogni caso esclusa la validità della procura posta a margine del ricorso di primo grado che conferisce al difensore "ogni e più ampia facoltà di legge", in quanto essa non contiene alcun elemento o indizio che possa fare ritenere un conferimento di poteri anche ai gradi del processo successivi al primo.
Osservazioni
La sentenza conferma l'orientamento quasi unanime della Cassazione (conforme, sentenze 21436/2009, 20520/2006, 15025/2002, 3537/2002; contra 13089/2000), per il quale, in virtù del richiamo operato dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, risulta applicabile al processo tributario la norma contenuta nell'articolo 83 cpc.
Ciò comporta che, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, ogniqualvolta il conferente non esprima esplicitamente nella procura speciale la volontà di estendere il potere di rappresentanza ai successivi gradi del processo, la procura dovrà intendersi inevitabilmente conferita per un solo grado di giudizio.
Va puntualizzato che, per superare la presunzione di conferimento per il singolo grado di giudizio, la volontà contraria potrà essere manifestata con delle espressioni che, pur essendo generiche, siano idonee a far intendere la riconducibilità delle stesse alle successive fasi del giudizio.
Dal punto di vista pratico, secondo la Cassazione, può bastare l'utilizzo di formule quali "per il presente giudizio" (o in alternativa l'utilizzo di altri sinonimi quali "processo", "procedimento", "procedura" "causa", "controversia" o "lite") che, in ogni caso, dovranno essere prive di specifiche e ulteriori espressioni delimitative.
In nessun caso, per vincere la presunzione di cui all'articolo 83 cpc, potrà bastare il mero conferimento della rappresentanza processuale senza alcuna indicazione (ad esempio, con l'utilizzo dell'espressione "ogni e più ampia facoltà di legge", come nel caso in esame).
Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 6469, depositata lo scorso 17 marzo.
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La controversia trae origine dal ricorso presentato avverso un provvedimento di diniego di rimborso, relativo all'Irap versata dal contribuente nel periodo intercorrente tra il 1998 e il 2001.
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Successivamente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, ribaltando l'esito del primo grado, accoglieva l'appello del contribuente.
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La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, accogliendo il principale motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza della Ctp.
Per i giudici di legittimità, in virtù dell'articolo 83 cpc, la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
Non è, però, necessario che la volontà della parte conferente di estendere la delega oltre il primo grado del giudizio debba essere specificamente espressa con la procura, ma essa "può essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell'atto…".
Nel caso all'esame della Cassazione, va in ogni caso esclusa la validità della procura posta a margine del ricorso di primo grado che conferisce al difensore "ogni e più ampia facoltà di legge", in quanto essa non contiene alcun elemento o indizio che possa fare ritenere un conferimento di poteri anche ai gradi del processo successivi al primo.
Osservazioni
La sentenza conferma l'orientamento quasi unanime della Cassazione (conforme, sentenze 21436/2009, 20520/2006, 15025/2002, 3537/2002; contra 13089/2000), per il quale, in virtù del richiamo operato dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, risulta applicabile al processo tributario la norma contenuta nell'articolo 83 cpc.
Ciò comporta che, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, ogniqualvolta il conferente non esprima esplicitamente nella procura speciale la volontà di estendere il potere di rappresentanza ai successivi gradi del processo, la procura dovrà intendersi inevitabilmente conferita per un solo grado di giudizio.
Va puntualizzato che, per superare la presunzione di conferimento per il singolo grado di giudizio, la volontà contraria potrà essere manifestata con delle espressioni che, pur essendo generiche, siano idonee a far intendere la riconducibilità delle stesse alle successive fasi del giudizio.
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Stefano Scorcia
pubblicato Lunedì 12 Aprile 2010
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