Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Ok alla sospensione del rimborso
in presenza di carichi pendenti
in presenza di carichi pendenti
Valido l’operato dell’ufficio che non ha accolto la “richiesta” di un contribuente, per il fatto che aveva un contenzioso ancora in corso con l’Agenzia delle Entrate
In una vicenda recentemente all’esame della Ctp di Firenze, la direzione provinciale non aveva accolto l’istanza di rimborso di un contribuente per 17.361,45 euro, prima ancora che per la valutazione di merito della spettanza o meno dello stesso rimborso, per il fatto che la stessa società richiedente aveva in corso un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate contro un avviso di accertamento, su cui l’Amministrazione era peraltro già risultata vittoriosa in primo grado, per un totale, tra imposte e sanzioni, di 964.938,00 euro.
Come riconosciuto in via consolidata dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, l’ufficio sosteneva dunque che era del tutto legittimo disporre la sospensione di un rimborso, in presenza di contenzioso, come peraltro anche espressamente disposto dall’articolo 23, primo comma, del Dlgs 472/1997 che, nell’ultima parte del suo primo comma, stabilisce che “la sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della Commissione Tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”.
Coerentemente con la natura cautelare del provvedimento, la sospensione può essere infatti in questi casi effettuata, quanto meno, nei limiti delle somme risultanti dalle sentenze. A conferma della legittimità dell’operata sospensione, come riconosciuto anche dalla Corte suprema con l’ordinanza 15424/2009,l’Amministrazione finanziaria è peraltro ammessa ad avvalersi anche dell’istituto del fermo amministrativo, laddove l’articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 2440/1923 dispone espressamente che “Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni richieda la sospensione di pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”.
La Corte ha, dunque, sottolineato la natura della sospensione in questione, quale misura di autotutela dell’Amministrazione statale, avente lo scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iteramministrativo procedimentale, costituendo proprio l’illiquidità e l’inesigibilità attuale la ragione stessa della misura cautelare.
Ove tali situazioni del credito dell’Amministrazione non sussistessero e, cioè, se il credito (relativo, nel caso di specie, al precedente contenzioso) fosse liquido ed esigibile, non avrebbe infatti ragione di essere la misura della sospensione, provvedendosi direttamente e immediatamente alla definitiva sistemazione del rapporto di debito-credito tra Amministrazione e contribuente.
E’ sempre la Cassazione, del resto, a ricordare ancora che (in particolare, in caso di procedura di rimborso Iva) “è disciplinata dal legislatore con specifiche cautele per evitare che le somme rimborsate abbiano a non essere più recuperabili, e tali cautele si concretano nella sospensione della disponibilità della somma per il contribuente, fino a quando il rapporto non sia definito” (Cassazione 15388/2001).
In conclusione, non solo, nel caso di specie, l’ufficio non doveva erogare alcun rimborso, ma tanto meno lo doveva fare, come invece richiesto dal ricorrente, computando anche gli interessi.
Come ormai affermato in via consolidata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, “l'Amministrazione legittimamente considera non produttivo di interessi, sul rimborso del credito Iva, il periodo compreso tra la data della sospensione del rimborso per l'esistenza di carichi pendenti eccedenti l'ammontare dell'importo richiesto e la data della presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio a garanzia di questi carichi pendenti (documentazione di una garanzia fideiussoria), …” (sentenza n. 45/2004 Ctp di Roma).
Nella fattispecie in esame, in conclusione, come giustamente confermato dai giudici di primo grado, l’Amministrazione era portatrice di una propria ragione di credito contrapposta, nella stessa materia e perfino per gli stessi anni, che imponeva, in via cautelare e in pendenza del giudizio già instaurato dalla stessa società ricorrente, di non procedere al richiesto rimborso.
A tal fine, la sospensione per carichi pendenti è prevista espressamente come causa di sospensione del rimborso (circolare n. 143/1994).
Come ancora specificato dalla citata sentenza 45/2004, del resto, l’Amministrazione ha il diritto di cautelarsi mediante la sospensione dei rimborsi per diverse ragioni, tra cui, senz’altro, anche quella per carichi pendenti, in forza del principio, ormai generale, ribadito anche con il citato articolo 23, Dlgs 472/1997.
Come, infatti, affermato anche dalla risoluzione 86/2001, “sulla base di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dalla circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, in materia di sospensione dei rimborsi … rientra nella facoltà degli uffici sospendere il rimborso in presenza di provvedimenti non definitivi relativi anche a tributi diversi dall'imposta sul valore aggiunto. In presenza di provvedimenti definitivi anche relativi a tributi diversi dall'Iva, gli uffici devono invece pronunciare la compensazione del debito”.
Quando, dunque, a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza favorevole già ottenuta dall’ufficio nei confronti della società ricorrente, sussistesse una posizione di credito ormai definitivo, se, a seguito del controllo di merito, risultasse che effettivamente spettava il rimborso richiesto, l’ufficio potrà dunque eventualmente provvedere a compensare il suo credito per 964.938,00 euro con il “debito” per 17.361,45 euro.
Tali conclusioni sono state dunque sposate in pieno dai giudici della Ctp di Firenze che, con la sentenza in esame, hanno sottolineato che “in presenza di contenzioso pendente e di una decisione della CTP di Firenze appellata presso la CTR concernente accertamenti per recuperi Iva ed altre imposte … l’Amministrazione Finanziaria aveva il diritto/dovere, a maggior ragione perché vittoriosa in primo grado, di non procedere/riconoscere il rimborso Iva in attesa della completa definizione del rapporto tributario in contestazione”.
Ancora, secondo i giudici di primo grado, “l’Ufficio, mantenendo il silenzio sull’istanza di maggiore detrazione Iva ha tenuto un comportamento prudente non in contrasto con l’art. 23, 1° comma, del Dlgs 472/97, che riconosce all’A.F. la “possibilità” in determinate situazioni di sospendere il pagamento”. La società contribuente veniva quindi condannata anche al pagamento delle spese.
Come riconosciuto in via consolidata dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, l’ufficio sosteneva dunque che era del tutto legittimo disporre la sospensione di un rimborso, in presenza di contenzioso, come peraltro anche espressamente disposto dall’articolo 23, primo comma, del Dlgs 472/1997 che, nell’ultima parte del suo primo comma, stabilisce che “la sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della Commissione Tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”.
Coerentemente con la natura cautelare del provvedimento, la sospensione può essere infatti in questi casi effettuata, quanto meno, nei limiti delle somme risultanti dalle sentenze. A conferma della legittimità dell’operata sospensione, come riconosciuto anche dalla Corte suprema con l’ordinanza 15424/2009,l’Amministrazione finanziaria è peraltro ammessa ad avvalersi anche dell’istituto del fermo amministrativo, laddove l’articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 2440/1923 dispone espressamente che “Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni richieda la sospensione di pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”.
La Corte ha, dunque, sottolineato la natura della sospensione in questione, quale misura di autotutela dell’Amministrazione statale, avente lo scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iteramministrativo procedimentale, costituendo proprio l’illiquidità e l’inesigibilità attuale la ragione stessa della misura cautelare.
Ove tali situazioni del credito dell’Amministrazione non sussistessero e, cioè, se il credito (relativo, nel caso di specie, al precedente contenzioso) fosse liquido ed esigibile, non avrebbe infatti ragione di essere la misura della sospensione, provvedendosi direttamente e immediatamente alla definitiva sistemazione del rapporto di debito-credito tra Amministrazione e contribuente.
E’ sempre la Cassazione, del resto, a ricordare ancora che (in particolare, in caso di procedura di rimborso Iva) “è disciplinata dal legislatore con specifiche cautele per evitare che le somme rimborsate abbiano a non essere più recuperabili, e tali cautele si concretano nella sospensione della disponibilità della somma per il contribuente, fino a quando il rapporto non sia definito” (Cassazione 15388/2001).
In conclusione, non solo, nel caso di specie, l’ufficio non doveva erogare alcun rimborso, ma tanto meno lo doveva fare, come invece richiesto dal ricorrente, computando anche gli interessi.
Come ormai affermato in via consolidata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, “l'Amministrazione legittimamente considera non produttivo di interessi, sul rimborso del credito Iva, il periodo compreso tra la data della sospensione del rimborso per l'esistenza di carichi pendenti eccedenti l'ammontare dell'importo richiesto e la data della presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio a garanzia di questi carichi pendenti (documentazione di una garanzia fideiussoria), …” (sentenza n. 45/2004 Ctp di Roma).
Nella fattispecie in esame, in conclusione, come giustamente confermato dai giudici di primo grado, l’Amministrazione era portatrice di una propria ragione di credito contrapposta, nella stessa materia e perfino per gli stessi anni, che imponeva, in via cautelare e in pendenza del giudizio già instaurato dalla stessa società ricorrente, di non procedere al richiesto rimborso.
A tal fine, la sospensione per carichi pendenti è prevista espressamente come causa di sospensione del rimborso (circolare n. 143/1994).
Come ancora specificato dalla citata sentenza 45/2004, del resto, l’Amministrazione ha il diritto di cautelarsi mediante la sospensione dei rimborsi per diverse ragioni, tra cui, senz’altro, anche quella per carichi pendenti, in forza del principio, ormai generale, ribadito anche con il citato articolo 23, Dlgs 472/1997.
Come, infatti, affermato anche dalla risoluzione 86/2001, “sulla base di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dalla circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, in materia di sospensione dei rimborsi … rientra nella facoltà degli uffici sospendere il rimborso in presenza di provvedimenti non definitivi relativi anche a tributi diversi dall'imposta sul valore aggiunto. In presenza di provvedimenti definitivi anche relativi a tributi diversi dall'Iva, gli uffici devono invece pronunciare la compensazione del debito”.
Quando, dunque, a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza favorevole già ottenuta dall’ufficio nei confronti della società ricorrente, sussistesse una posizione di credito ormai definitivo, se, a seguito del controllo di merito, risultasse che effettivamente spettava il rimborso richiesto, l’ufficio potrà dunque eventualmente provvedere a compensare il suo credito per 964.938,00 euro con il “debito” per 17.361,45 euro.
Tali conclusioni sono state dunque sposate in pieno dai giudici della Ctp di Firenze che, con la sentenza in esame, hanno sottolineato che “in presenza di contenzioso pendente e di una decisione della CTP di Firenze appellata presso la CTR concernente accertamenti per recuperi Iva ed altre imposte … l’Amministrazione Finanziaria aveva il diritto/dovere, a maggior ragione perché vittoriosa in primo grado, di non procedere/riconoscere il rimborso Iva in attesa della completa definizione del rapporto tributario in contestazione”.
Ancora, secondo i giudici di primo grado, “l’Ufficio, mantenendo il silenzio sull’istanza di maggiore detrazione Iva ha tenuto un comportamento prudente non in contrasto con l’art. 23, 1° comma, del Dlgs 472/97, che riconosce all’A.F. la “possibilità” in determinate situazioni di sospendere il pagamento”. La società contribuente veniva quindi condannata anche al pagamento delle spese.
Giovambattista Palumbo
pubblicato Giovedì 19 Gennaio 2012
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