Giurisprudenza
Ok, il prezzo non è giusto
I giudici confermano le contestazioni dell'ufficio in merito alla non congruità delle tariffe praticate
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La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con sentenza del 22 novembre 2007, ha confermato un importante accertamento in tema di transfer pricing.
L'ufficio di Reggio Emilia ha contestato alcune operazioni, marcate da forte antieconomicità, palesemente improntate a criteri di forfetaria ripartizione di flussi finanziari tra società collegate, con conseguente indebito risparmio d'imposta. I rilievi ammontano a 340mila euro e nascono da una verifica generale nei confronti di una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di accessori per autoradio e componentistica elettrica ed elettronica per autovetture.

Più precisamente, i verificatori hanno effettuato alcuni controlli mirati alla verifica della congruità degli importi delle cessioni effettuate nei confronti di una società collegata sita in Germania, nonché di quella dei costi sostenuti a titolo di provvigioni a favore di un'altra società partecipata, avente sede in Francia.
Al fine di appurare la corretta applicazione del "valore normale" alle operazioni poste in essere, si è proceduto al calcolo del "ricarico medio ponderato" praticato ad altri clienti esteri sui medesimi articoli ceduti alla controllata, nonché alla determinazione del prezzo mediamente applicato dagli altri fornitori per le medesime prestazioni rese dalla collegata francese. I controlli hanno evidenziato la violazione delle norme contenute nel Dpr 917/1986, in quanto gli importi delle vendite fatturate si sono collocati al di sotto del prezzo praticato a soggetti terzi, mentre i costi sono risultati notevolmente superiori a quelli sostenuti per i medesimi servizi richiesti a imprese non collegate.

La Commissione tributaria, in relazione alle cessioni per le quali l'ufficio ha contestato la non congruità dei prezzi in rapporto a quelli praticati agli altri clienti, ha, quindi, stabilito che "risulta immotivata la discrasia del trattamento economico", dal momento che l'ufficio ha confrontato le percentuali di ricarico applicate agli altri clienti europei selezionando le medesime tipologie di articoli e considerando esclusivamente le cessioni "allo stesso stadio di commercializzazione" del prodotto, ovvero le vendite a grossisti piuttosto che al consumatore finale.

E' stata parimenti respinta l'eccezione del ricorrente in merito ai compensi corrisposti alla controllata francese.
La società ha, infatti, elargito provvigioni su vendite in misura tre volte superiore a quelle accordate ad altri agenti, eccependo poi in sede contenziosa che il maggiore esborso sarebbe stato comunque controbilanciato da un ricarico superiore.
La Commissione ha ritenuto non giustificata la motivazione della ricorrente, considerato che l'ufficio di Reggio Emilia ha dimostrato che le somme corrisposte alla controllata sono servite a coprire non solo i costi relativi al personale impiegato per i servizi d'intermediazione, bensì la totalità delle spese amministrative e di gestione.

Maurizio Giambrone
pubblicato Giovedì 31 Gennaio 2008

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