Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Operazioni inesistenti. L’unione non fa la forza
Il sostenimento da parte della società consortile di un costo diverso da quello fatturato e poi ribaltato alle associate non ne consente la deducibilità pro quota
La società consortile non può “riaddebitare” alle imprese socie costi dalla stessa non sostenuti, in quanto afferenti a operazioni commerciali inesistenti. E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16410 del 18 giugno scorso.
La vicenda
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento da parte di una Spa (consorziata) che aveva costituito, insieme ad altre cinque imprese, una società consortile, con lo scopo di sostituirsi alle sei consorziate nell’esecuzione di un contratto di appalto che le stesse si erano aggiudicate per la realizzazione di un’opera pubblica. Nella specie, le consorziate erano obbligate nei confronti della società consortile oltre che al versamento del capitale iniziale, anche al pagamento di ulteriori contributi in denaro, nonché alla concessione degli eventuali finanziamenti in conto capitale che l’assemblea dei soci avesse deciso di deliberare.
Nel corso dell’esecuzione di lavori per la realizzazione dell’opera pubblica, i costi, sopportati in via diretta dalla società consortile, venivano coperti da parte dei soci mediante versamenti (veri e propri “versamenti soci” effettuati nell’ambito del rapporto sociale e a tale unico titolo), relativamente ai quali la società consortile provvedeva a emettere regolare fattura, con conseguente addebito dell’Iva alle consorziate.
Successivamente, a seguito di un’indagine condotta dal tribunale, era emerso che le “società fornitrici” della consortile e alcuni dipendenti di quest’ultima avevano commesso il reato di “mediazione di mano d’opera”, avendo procurato e fatto assumere dalla stessa consortile 59 operai in violazione della normativa sul collocamento, oltre ad avere emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della consortile, posto che il corrispettivo per la “mediazione di mano d’opera” era stato fatturato dalle ditte fornitrici come “noleggio a freddo di attrezzature”.
L’inesistenza delle operazioni fu comprovata dai sopralluoghi effettuati presso la sede delle società fornitrici dalla Guardia di finanza, che non rinvenne le fatture relative al “noleggio a freddo di attrezzature” rilevando, altresì, che la consortile “riaddebitava” i predetti costi per operazioni inesistenti alle varie consorziate in misura proporzionale alla quota di partecipazione di ciascuna di esse alla consortile, che operava quale capo gruppo.
Conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria, recependo integralmente i rilievi svolti dalle Fiamme gialle, accertava un maggior reddito, contestando alla Spa (consorziata) la contabilizzazione di costi per operazioni inesistenti (tali costi costituivano la “quota parte” di quelli attribuiti alla società consortile).
L’avviso di accertamento veniva impugnato, ma sia la Commissione tributaria provinciale che la Ctr confermavano la legittimità del recupero.
Avverso tale decisione la società consorziata proponeva ricorso per cassazione, deducendo sostanzialmente che l’illegittimità o l’inesistenza dei costi sopportati dalla società consortile (per non essere stati esattamente rappresentati in fattura) non potevano certo inficiare il diritto delle imprese socie a portare in deduzione dal proprio reddito gli importi da esse, comunque, versati in qualità di socie della società consortile.
Inoltre, sempre secondo la società ricorrente, i versamenti “incriminati” erano stati effettuati in forza di una specifica clausola statuaria alla quale i soci stessi erano vincolati all’atto della costituzione della società consortile; detti costi, per quanto parametrati a quelli sostenuti dalla società consortile, costituivano semplici versamenti dei soci effettuati in forza del rapporto sociale, totalmente svincolati, quanto alla causa giuridica, dagli atti di acquisto che la società consortile avrebbe potuto compiere.
La sentenza
La Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla consorziata, affermando che la capo gruppo non poteva “riaddebitare” alle imprese socie costi dalla stessa non sostenuti, in quanto afferenti a operazioni inesistenti. A giudizio della Corte, “l’inesistenza di un costo riaddebitato riflette i suoi effetti sulla quota addebitata a ciascuna impresa socia, rendendolo parimenti inesistente per ciascuna di esse pro quota, posto che i costi della società consortile costituiscono costi propri delle consorziate, quali spese dalle stesse affrontate per mezzo del consorzio”.
D’altra parte, l’operazione “di riaddebito o ribaltamento” costituisce l’adempimento dell’obbligo nascente dalla regolamentazione dei rapporti interni e trova la sua fonte giuridica e il suo fondamento nel contratto costitutivo della società consortile, assunto da ciascuna impresa socia nei confronti della società, oltre che nei rapporti reciproci tra imprese socie, di fornire alla società consortile le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione dei lavori.
Le consorziate, nei rapporti interni, possono certamente far valere l’inesistenza (totale o parziale) di quei costi addebitati loro dalla società consortile “perché questa per sua natura e funzione, oltre che per scopo, non ha un proprio interesse economico né produce un reddito proprio; allo stesso modo, la società consortile non affronta costi propri perché tutti i costi, anche quelli per il mero funzionamento della società consortile, sono a carico delle società consociate”.
La società consortile nei rapporti interni “è sempre e soltanto uno strumento operativo ma le sue operazioni, nei confronti del fisco, sono operazioni proprie delle consociate che la hanno costituita”.
In buona sostanza, ai fini fiscali, assume rilevanza “solo la natura propriamente strumentale della società consortile” (cfr Cassazione, sentenze 13582/2001 e 18113/2003).
Infatti, “la presenza di una società (consortile o meno) costituita nelle forme di una società di capitali, non esclude necessariamente la riferibilità alle singole società socie delle attività poste in essere per il suo tramite”.
In materia di esecuzione di appalti di opere pubbliche si prevede, difatti, che più imprese riunite in associazione temporanea possano costituire tra loro una società “anche consortile” per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, precisando che detta società subentra (senza che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione) nell’esecuzione totale o parziale del contratto, “lasciando ferma la responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del committente”.
In altri termini, tale “subentro” della società consortile nell’esecuzione totale o parziale del contratto non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente; pertanto, la società non assume la posizione di appaltatore (che resta, invece, puntualizzata sulle imprese riunite), ma il più modesto rilievo “di una struttura operativa al servizio delle imprese riunite”.
Sulla base di tutto ciò, i giudici hanno ritenuto che la sopportazione da parte della società consortile di un costo diverso (per titolo, per diversa causale, per inesatta rappresentazione) da quello “riaddebitato” alle consorziate, non ne consente a queste ultime la deducibilità.
La vicenda
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento da parte di una Spa (consorziata) che aveva costituito, insieme ad altre cinque imprese, una società consortile, con lo scopo di sostituirsi alle sei consorziate nell’esecuzione di un contratto di appalto che le stesse si erano aggiudicate per la realizzazione di un’opera pubblica. Nella specie, le consorziate erano obbligate nei confronti della società consortile oltre che al versamento del capitale iniziale, anche al pagamento di ulteriori contributi in denaro, nonché alla concessione degli eventuali finanziamenti in conto capitale che l’assemblea dei soci avesse deciso di deliberare.
Nel corso dell’esecuzione di lavori per la realizzazione dell’opera pubblica, i costi, sopportati in via diretta dalla società consortile, venivano coperti da parte dei soci mediante versamenti (veri e propri “versamenti soci” effettuati nell’ambito del rapporto sociale e a tale unico titolo), relativamente ai quali la società consortile provvedeva a emettere regolare fattura, con conseguente addebito dell’Iva alle consorziate.
Successivamente, a seguito di un’indagine condotta dal tribunale, era emerso che le “società fornitrici” della consortile e alcuni dipendenti di quest’ultima avevano commesso il reato di “mediazione di mano d’opera”, avendo procurato e fatto assumere dalla stessa consortile 59 operai in violazione della normativa sul collocamento, oltre ad avere emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della consortile, posto che il corrispettivo per la “mediazione di mano d’opera” era stato fatturato dalle ditte fornitrici come “noleggio a freddo di attrezzature”.
L’inesistenza delle operazioni fu comprovata dai sopralluoghi effettuati presso la sede delle società fornitrici dalla Guardia di finanza, che non rinvenne le fatture relative al “noleggio a freddo di attrezzature” rilevando, altresì, che la consortile “riaddebitava” i predetti costi per operazioni inesistenti alle varie consorziate in misura proporzionale alla quota di partecipazione di ciascuna di esse alla consortile, che operava quale capo gruppo.
Conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria, recependo integralmente i rilievi svolti dalle Fiamme gialle, accertava un maggior reddito, contestando alla Spa (consorziata) la contabilizzazione di costi per operazioni inesistenti (tali costi costituivano la “quota parte” di quelli attribuiti alla società consortile).
L’avviso di accertamento veniva impugnato, ma sia la Commissione tributaria provinciale che la Ctr confermavano la legittimità del recupero.
Avverso tale decisione la società consorziata proponeva ricorso per cassazione, deducendo sostanzialmente che l’illegittimità o l’inesistenza dei costi sopportati dalla società consortile (per non essere stati esattamente rappresentati in fattura) non potevano certo inficiare il diritto delle imprese socie a portare in deduzione dal proprio reddito gli importi da esse, comunque, versati in qualità di socie della società consortile.
Inoltre, sempre secondo la società ricorrente, i versamenti “incriminati” erano stati effettuati in forza di una specifica clausola statuaria alla quale i soci stessi erano vincolati all’atto della costituzione della società consortile; detti costi, per quanto parametrati a quelli sostenuti dalla società consortile, costituivano semplici versamenti dei soci effettuati in forza del rapporto sociale, totalmente svincolati, quanto alla causa giuridica, dagli atti di acquisto che la società consortile avrebbe potuto compiere.
La sentenza
La Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla consorziata, affermando che la capo gruppo non poteva “riaddebitare” alle imprese socie costi dalla stessa non sostenuti, in quanto afferenti a operazioni inesistenti. A giudizio della Corte, “l’inesistenza di un costo riaddebitato riflette i suoi effetti sulla quota addebitata a ciascuna impresa socia, rendendolo parimenti inesistente per ciascuna di esse pro quota, posto che i costi della società consortile costituiscono costi propri delle consorziate, quali spese dalle stesse affrontate per mezzo del consorzio”.
D’altra parte, l’operazione “di riaddebito o ribaltamento” costituisce l’adempimento dell’obbligo nascente dalla regolamentazione dei rapporti interni e trova la sua fonte giuridica e il suo fondamento nel contratto costitutivo della società consortile, assunto da ciascuna impresa socia nei confronti della società, oltre che nei rapporti reciproci tra imprese socie, di fornire alla società consortile le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione dei lavori.
Le consorziate, nei rapporti interni, possono certamente far valere l’inesistenza (totale o parziale) di quei costi addebitati loro dalla società consortile “perché questa per sua natura e funzione, oltre che per scopo, non ha un proprio interesse economico né produce un reddito proprio; allo stesso modo, la società consortile non affronta costi propri perché tutti i costi, anche quelli per il mero funzionamento della società consortile, sono a carico delle società consociate”.
La società consortile nei rapporti interni “è sempre e soltanto uno strumento operativo ma le sue operazioni, nei confronti del fisco, sono operazioni proprie delle consociate che la hanno costituita”.
In buona sostanza, ai fini fiscali, assume rilevanza “solo la natura propriamente strumentale della società consortile” (cfr Cassazione, sentenze 13582/2001 e 18113/2003).
Infatti, “la presenza di una società (consortile o meno) costituita nelle forme di una società di capitali, non esclude necessariamente la riferibilità alle singole società socie delle attività poste in essere per il suo tramite”.
In materia di esecuzione di appalti di opere pubbliche si prevede, difatti, che più imprese riunite in associazione temporanea possano costituire tra loro una società “anche consortile” per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, precisando che detta società subentra (senza che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione) nell’esecuzione totale o parziale del contratto, “lasciando ferma la responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del committente”.
In altri termini, tale “subentro” della società consortile nell’esecuzione totale o parziale del contratto non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente; pertanto, la società non assume la posizione di appaltatore (che resta, invece, puntualizzata sulle imprese riunite), ma il più modesto rilievo “di una struttura operativa al servizio delle imprese riunite”.
Sulla base di tutto ciò, i giudici hanno ritenuto che la sopportazione da parte della società consortile di un costo diverso (per titolo, per diversa causale, per inesatta rappresentazione) da quello “riaddebitato” alle consorziate, non ne consente a queste ultime la deducibilità.
Francesca La Face
pubblicato Martedì 15 Luglio 2008
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