Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Operazioni sul conto della suocera?
Legittimo l’accertamento del Fisco
Legittimo l’accertamento del Fisco
Il contribuente doveva provare l’estraneità dei movimenti all’attività d’impresa, il silenzio lo ha incastrato
Con ordinanza n. 19493 del 13 settembre, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Fisco presentato contro una società di capitali il cui amministratore unico aveva effettuato operazioni ingiustificate sul conto della suocera, al quale era delegato. La conseguenza è che i conti correnti intestati a persone legate da vincoli di parentela possono giustificare la rettifica Iva a carico dell’azienda. Questo – spiega il Collegio – avviene quando la compagine societaria coincide con i componenti di un unico gruppo familiare, di modo che i movimenti dei singoli conti possono essere riferiti in maniera induttiva sempre e comunque all’impresa.
Il fatto
La società lamentava, invece, che si trattava di un conto bancario estraneo e autonomo e, soprattutto, che non era in alcun modo dimostrata la riconducibilità delle movimentazioni a operazioni in evasione di imposta poste in essere dall’azienda.
Nel ricorso per Cassazione l’ufficio finanziario sottolineava accertata la riconducibilità del conto bancario ai soci della srl, stante la possibilità di operarvi direttamente e il legame di parentela. A parere del Fisco, incombeva sul contribuente, e non sull’Amministrazione, dimostrare l'estraneità delle movimentazioni rispetto alle operazioni aziendali.
La decisione
Nel caso in esame, in particolare, tutti i soggetti coinvolti facevano riferimento ai soci della società o a prossimi congiunti e quindi a un’impresa, come quella verificata, a ristretta base familiare sia ai fini della gestione sia ai fini dell’amministrazione, vincoli, questi, sufficienti a riferire all’azienda, contrariamente a quanto preteso dal contribuente, le movimentazioni di conti intestati a persone fisiche comunque riferibili alla stessa, con evidente salvezza della prova liberatoria, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, fornita dal contribuente (cfr Cassazione, sentenze nn. 1728/1999, 8683/2002, 13391/2003, 4357/2007, 6743/2007, 27032/2007 e 26836/2008).
Si può quindi affermare, al riguardo, che è legittimo l’accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria la quale deduca e contesti – anche per il tramite di presunzioni – la natura fittizia dell’intestazione di conti correnti formalmente imputabili a soci, amministratori o procuratori generali e, comunque, la sostanziale riferibilità alla società – caratterizzata altresì da una ristretta base partecipativa e, quindi, da una rafforzata “affectio societatis” – di movimenti bancari dai quali siano desumibili dati ed elementi atti a giustificare la rettifica del reddito imponibile (Cassazione, sentenza n. 19362/2008).
E’ da aggiungere che la pronuncia in esame ha confermato anche altri importanti principi, tra i quali è degno di essere ricordato che la Cassazione ha già avuto modo di affermare ripetutamente (sentenze nn. 2821/2008, 10964/2007, 14675/2006, 13808/2005 e 7267/2002) che la legittimità dell’utilizzazione dei movimenti dei conti correnti bancari non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, atteso che l’articolo 32 del Dpr 600/1973 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell’Amministrazione tributaria e non già di un obbligo per la stessa.
Osservazioni
Peraltro, anche di recente (sentenza n. 17390/2010) la Suprema corte ha affermato che “in presenza di un conto bancario non intestato al contribuente, ma ad un suo familiare, i verbalizzanti prima, e l’ufficio in seguito, possono sottoporre ad indagine i conti bancari intestati esclusivamente a terzi o familiari (nella specie, al coniuge) in presenza di presunzioni idonee a ritenere che tali conti siano stati utilizzati nella attività commerciale della impresa del contribuente indagato. Una volta acclarate tali presunzioni (anche semplici, purché dotate di gravità, precisione e concordanza) prende vigore la inversione dell’onere della prova di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e pertanto è il contribuente che deve provare la estraneità delle operazioni alla attività commerciale, e non l’Ufficio il contrario”.
Né è da sottovalutare, infine, la circostanza che il Collegio ha ritenuto degne di rilievo le doglianze espresse nel ricorso in quanto nell’ambito dell’accertamento ha assunto carattere di decisività il silenzio serbato dal contribuente alla richiesta di chiarimenti in ordine ai movimenti bancari contestati. La mancata giustificazione delle movimentazioni sui conti, elevata a rango di indizio (determinante) in ragione delle relazioni di natura personale e di rappresentanza organica fra le persone fisiche titolari dei rapporti e dei conti esaminati e la società contribuente, è stata valutata quale comportamento liberamente apprezzabile dal giudice, in ragione del principio processuale in materia di prova dettato dall’articolo 116 del codice di procedura civile, ma soprattutto in virtù del principio sostanziale “… se il contribuente non dimostra…”, contenuto nell’articolo 32, comma 1, n. 2), Dpr 600/1973.
Il fatto
In assenza di giustificazioni sulle movimentazioni su di un conto intestato alla suocera (in effetti, si era in presenza di due conti bancari accesi a nome della suocera dell’amministratore unico, sui quali erano delegati a operare lo stesso socio amministratore e l’altro socio della società contribuente, cugino del primo), l’Amministrazione finanziaria rettificava ai fini Irpeg-Ilor la dichiarazione di una srl, sul presupposto che lo stesso era stato utilizzato dall’impresa, per il tramite del socio amministratore unico (genero), per far transitare operazioni in evasione di imposta (omessa fatturazione di operazioni imponibili).
La società lamentava, invece, che si trattava di un conto bancario estraneo e autonomo e, soprattutto, che non era in alcun modo dimostrata la riconducibilità delle movimentazioni a operazioni in evasione di imposta poste in essere dall’azienda.
Tesi, questa, condivisa sia dalla Commissione tributaria provinciale sia da quella regionale, la quale, a sostegno del proprio giudizio, ha ritenuto inoperante la presunzione di gravi indizi di evasione collegata alle informazioni bancarie, posto che gli accertamenti riguardavano anche conti personali non riferibili al soggetto (società di capitali) destinatario dell’atto impositivo.
Nel ricorso per Cassazione l’ufficio finanziario sottolineava accertata la riconducibilità del conto bancario ai soci della srl, stante la possibilità di operarvi direttamente e il legame di parentela. A parere del Fisco, incombeva sul contribuente, e non sull’Amministrazione, dimostrare l'estraneità delle movimentazioni rispetto alle operazioni aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto gli assunti dell’Amministrazione, rilevando che l’estensione a soggetti terzi dell’indagine bancaria era pienamente legittima, con conseguente validità speculare dell’accertamento alla società sul conto bancario della suocera dell’imprenditore.
Avallando un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr Cassazione, sentenze nn. 430/2008, 3115/2006, 8614/2003 e 4601/2002), il giudice di legittimità ha considerato che, ai sensi degli articoli 32 e 39 del Dpr 600/1973, la verifica può estendersi anche ai conti dei congiunti degli amministratori della società contribuente, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti bancari dei soggetti indicati.
Nel caso in esame, in particolare, tutti i soggetti coinvolti facevano riferimento ai soci della società o a prossimi congiunti e quindi a un’impresa, come quella verificata, a ristretta base familiare sia ai fini della gestione sia ai fini dell’amministrazione, vincoli, questi, sufficienti a riferire all’azienda, contrariamente a quanto preteso dal contribuente, le movimentazioni di conti intestati a persone fisiche comunque riferibili alla stessa, con evidente salvezza della prova liberatoria, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, fornita dal contribuente (cfr Cassazione, sentenze nn. 1728/1999, 8683/2002, 13391/2003, 4357/2007, 6743/2007, 27032/2007 e 26836/2008).
Si può quindi affermare, al riguardo, che è legittimo l’accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria la quale deduca e contesti – anche per il tramite di presunzioni – la natura fittizia dell’intestazione di conti correnti formalmente imputabili a soci, amministratori o procuratori generali e, comunque, la sostanziale riferibilità alla società – caratterizzata altresì da una ristretta base partecipativa e, quindi, da una rafforzata “affectio societatis” – di movimenti bancari dai quali siano desumibili dati ed elementi atti a giustificare la rettifica del reddito imponibile (Cassazione, sentenza n. 19362/2008).
E’ da aggiungere che la pronuncia in esame ha confermato anche altri importanti principi, tra i quali è degno di essere ricordato che la Cassazione ha già avuto modo di affermare ripetutamente (sentenze nn. 2821/2008, 10964/2007, 14675/2006, 13808/2005 e 7267/2002) che la legittimità dell’utilizzazione dei movimenti dei conti correnti bancari non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, atteso che l’articolo 32 del Dpr 600/1973 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell’Amministrazione tributaria e non già di un obbligo per la stessa.
In conclusione, avendo la Commissione tributaria regionale fatto a chiare lettere “malgoverno” dei consolidati principi affermati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità, non poteva che seguirne la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Osservazioni
Con la decisione n. 19493/2010, la Cassazione ha aggiunto un altro tassello al complesso quadro degli accertamenti fiscali, fissando un principio ancora una volta favorevole all’Amministrazione finanziaria in relazione all’utilizzo dei dati rinvenibili dalle indagini bancarie.
Peraltro, anche di recente (sentenza n. 17390/2010) la Suprema corte ha affermato che “in presenza di un conto bancario non intestato al contribuente, ma ad un suo familiare, i verbalizzanti prima, e l’ufficio in seguito, possono sottoporre ad indagine i conti bancari intestati esclusivamente a terzi o familiari (nella specie, al coniuge) in presenza di presunzioni idonee a ritenere che tali conti siano stati utilizzati nella attività commerciale della impresa del contribuente indagato. Una volta acclarate tali presunzioni (anche semplici, purché dotate di gravità, precisione e concordanza) prende vigore la inversione dell’onere della prova di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e pertanto è il contribuente che deve provare la estraneità delle operazioni alla attività commerciale, e non l’Ufficio il contrario”.
Né è da sottovalutare, infine, la circostanza che il Collegio ha ritenuto degne di rilievo le doglianze espresse nel ricorso in quanto nell’ambito dell’accertamento ha assunto carattere di decisività il silenzio serbato dal contribuente alla richiesta di chiarimenti in ordine ai movimenti bancari contestati. La mancata giustificazione delle movimentazioni sui conti, elevata a rango di indizio (determinante) in ragione delle relazioni di natura personale e di rappresentanza organica fra le persone fisiche titolari dei rapporti e dei conti esaminati e la società contribuente, è stata valutata quale comportamento liberamente apprezzabile dal giudice, in ragione del principio processuale in materia di prova dettato dall’articolo 116 del codice di procedura civile, ma soprattutto in virtù del principio sostanziale “… se il contribuente non dimostra…”, contenuto nell’articolo 32, comma 1, n. 2), Dpr 600/1973.
Salvatore Servidio
pubblicato Venerdì 17 Settembre 2010
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