Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Pagamenti a dipendenti dritti "fuori busta"
I versamenti in danaro effettuati a loro favore dal datore di lavoro si presumono, se non è fornita prova contraria, di natura retributiva
Le somme elargite dal datore di lavoro ai propri dipendenti, in assenza di prova contraria, assumono natura retributiva.
E' quanto ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 6335 del 10 marzo 2008.
La pronuncia della Suprema corte ribalta, su tale punto, le posizioni assunte dai giudici di merito della Ctp di Ancona e della Commissione tributaria regionale delle Marche, in relazione a un accertamento induttivo effettuato nei confronti di una ditta individuale esercente attività edilizia.
Sulla base di irregolarità amministrative e contabili contestate da parte dell'Inps e della Guardia di finanza con distinti processi verbali, l'ufficio finanziario aveva ricostruito induttivamente il risultato economico del periodo d'imposta, legittimato in questo dall'inattendibilità delle scritture contabili dell'azienda e dal ritrovamento di una "contabilità in nero", costituita da appunti, annotazioni dell'imprenditore e matrici di assegni.
Per quanto concerneva in particolare l'erogazione di somme a dipendenti extracomunitari, corrisposte tramite assegni, l'imprenditore asseriva che si trattasse di restituzione di prestiti di cui esso stesso si era giovato in precedenza, ma in realtà non era stato in grado di fornire alcuna documentazione attestante a che titolo, in che misura e in quale circostanza fossero avvenuti i finanziamenti.
A parere dei giudici di legittimità, le somme percepite "fuori busta" sono state a ragione qualificate come retribuzioni per attività lavorativa. Il contribuente, infatti, adducendo giustificazioni vaghe e improbabili "non ha compiutamente assolto all'onere della prova su di lui gravante, tenuto conto che trattasi di accertamento induttivo, come tale comportante inversione dell'onere probatorio".
La presunzione di cui sopra va inquadrata, quindi, nel più ampio contesto indiziario che ha legittimato l'ufficio a procedere all'accertamento induttivo del reddito d'impresa.
Secondo una vasta e consolidata giurisprudenza della Cassazione, la cosiddetta "contabilità in nero" può infatti fotografare la situazione patrimoniale di un'azienda al pari delle scritture contabili obbligatorie, costituendo, pertanto, elemento presuntivo dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Tra le scritture previste e disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del Codice civile devono essere ricompresi tutti i documenti, contabili ed extracontabili, che registrino in termini "quantitativi o monetari" i singoli fatti di gestione, ovvero il delinearsi del risultato economico dell'attività svolta (cfr sentenze Cassazione n. 25610/2006 e n. 19598/2003).
Nel caso di specie, i controlli effettuati in sede di verifica avevano fatto emergere numerose irregolarità, quali la contabilizzazione di costi per operazioni inesistenti e la mancata fatturazione di ricavi derivanti da documentazione extracontabile.
In buona sostanza, si palesava l'esistenza di una contabilità parallela a quella dichiarata al Fisco.
In tale contesto apparivano come elementi probatori, ancorché meramente presuntivi, i documenti attestanti il pagamento di stipendi fuori busta ai dipendenti.
Dal momento che il contribuente non era stato in grado di comprovare la diversa natura delle somme corrisposte ai propri dipendenti, la Suprema corte ha ritenuto fondata la tesi dell'ufficio e legittima la conseguente ripresa fiscale connessa alle operazioni contestate.
E' quanto ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 6335 del 10 marzo 2008.
La pronuncia della Suprema corte ribalta, su tale punto, le posizioni assunte dai giudici di merito della Ctp di Ancona e della Commissione tributaria regionale delle Marche, in relazione a un accertamento induttivo effettuato nei confronti di una ditta individuale esercente attività edilizia.
Sulla base di irregolarità amministrative e contabili contestate da parte dell'Inps e della Guardia di finanza con distinti processi verbali, l'ufficio finanziario aveva ricostruito induttivamente il risultato economico del periodo d'imposta, legittimato in questo dall'inattendibilità delle scritture contabili dell'azienda e dal ritrovamento di una "contabilità in nero", costituita da appunti, annotazioni dell'imprenditore e matrici di assegni.
Per quanto concerneva in particolare l'erogazione di somme a dipendenti extracomunitari, corrisposte tramite assegni, l'imprenditore asseriva che si trattasse di restituzione di prestiti di cui esso stesso si era giovato in precedenza, ma in realtà non era stato in grado di fornire alcuna documentazione attestante a che titolo, in che misura e in quale circostanza fossero avvenuti i finanziamenti.
A parere dei giudici di legittimità, le somme percepite "fuori busta" sono state a ragione qualificate come retribuzioni per attività lavorativa. Il contribuente, infatti, adducendo giustificazioni vaghe e improbabili "non ha compiutamente assolto all'onere della prova su di lui gravante, tenuto conto che trattasi di accertamento induttivo, come tale comportante inversione dell'onere probatorio".
La presunzione di cui sopra va inquadrata, quindi, nel più ampio contesto indiziario che ha legittimato l'ufficio a procedere all'accertamento induttivo del reddito d'impresa.
Secondo una vasta e consolidata giurisprudenza della Cassazione, la cosiddetta "contabilità in nero" può infatti fotografare la situazione patrimoniale di un'azienda al pari delle scritture contabili obbligatorie, costituendo, pertanto, elemento presuntivo dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Tra le scritture previste e disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del Codice civile devono essere ricompresi tutti i documenti, contabili ed extracontabili, che registrino in termini "quantitativi o monetari" i singoli fatti di gestione, ovvero il delinearsi del risultato economico dell'attività svolta (cfr sentenze Cassazione n. 25610/2006 e n. 19598/2003).
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Maurizio Giambrone
pubblicato Lunedì 31 Marzo 2008
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