Giurisprudenza
Patrocinio gratuito, legittimato
passivo il ministero di Giustizia
La Corte suprema, a sezioni unite, ha individuato l’amministrazione che deve giudicare sull’adeguatezza o meno delle spese di assistenza legale a carico dello Stato
Ministero Giustizia
Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto una controversia incidente su una situazione dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. Per tale motivo, in detto procedimento, concernente liquidazioni inerenti a giudizi civili o penali suscettibili di restare a carico dell’“erario”, quest’ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria.
Questo, in sintesi il principio di diritto espresso dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 8516 del 29 maggio che, contestualmente, ha affermato, in relazione a detti giudizi, il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

La vicenda e il ricorso di legittimità
Un avvocato impugnava con ricorso il decreto con cui il tribunale di Brescia gli aveva liquidato, riducendone la pretesa esposta nella nota spese, l’onorario per l’opera professionale prestata, nell’ambito di un processo penale, a favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Contro il provvedimento, il professionista ricorreva in sede di legittimità, chiamando in causa l’Agenzia delle Entrate e il procuratore della Repubblica presso il citato tribunale.
L’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, resisteva con controricorso, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.
La prima sezione civile della Cassazione, investita della questione, rimetteva la causa al primo presidente, che l’assegnava alle sezioni unite.

Individuazione della problematica e soluzioni offerte da pregressa giurisprudenza
Il collegio, nel ricostruire la vicenda, ha innanzitutto ricordato che, in base agli articoli 84 e 170 del Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è ammessa specifica opposizione il cui eventuale esito sfavorevole, a sua volta, è suscettibile di essere impugnato per cassazione.
Con riguardo ai casi di opposizione alla liquidazione dei compensi dei difensori dei soggetti patrocinati a spese dello Stato, il problema che si pone, spiega la sentenza, è che - a differenza di altre situazioni in cui è facilmente individuabile il titolare del rapporto di debito della liquidazione opposta - i compensi in questione non gravano necessariamente sulle parti del giudizio presupposto ma “tendono, per definizione, ad incidere sullo Stato, genericamente qualificato <erario> dagli artt. 131 e 132 d.p.r. 115/2002, che non può essere (e, in larga misura non è) parte del giudizio presupposto)”.
Specificamente, vista la genericità dell’accezione “erario” utilizzata dalla legge per identificare nello Stato il soggetto passivo del rapporto sostanziale oggetto del procedimento, occorre quindi chiarire come questo concetto venga in concreto a identificarsi, tenuto conto soprattutto di una serie di posizioni contrastanti in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità.
 
Per quanto di interesse in questa sede, la Corte ricorda che, secondo l’indirizzo espresso dalla sentenza n. 24349/2007, parte legittimata passiva sarebbe l’Agenzia delle Entrate, in applicazione analogica delle norme in tema di legittimazione passiva previste in relazione al procedimento di ammissione al gratuito patrocinio dall’articolo 99 del Dpr 115/2002 (che, appunto, stabilisce che il ricorso contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione “è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo giudizio”).
Per altra impostazione, con specifico riguardo alla liquidazione dei compensi al Ctu nei procedimenti penali, legittimato passivo sarebbe invece il ministero della Giustizia, che dovrebbe farsi carico dei relativi esborsi.
 
L’“erario” quale generale legittimato passivo nei procedimenti di opposizione
La ricostruzione offerta dalla sentenza n. 8516/2012 parte dalla considerazione che il procedimento di opposizione di cui al citato articolo 170 del Dpr 115/2002, anche quando riferito a liquidazioni di onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, presenta “carattere di autonomo giudizio contenzioso… incidente su situazione dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale”, con la conseguenza che parte necessaria del relativo giudizio è, specificamente, “ogni soggetto esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso”.
In poche parole, nei procedimenti di opposizione a liquidazione di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell’“erario”, “quest’ultimo è parte necessaria, ancorché estraneo al giudizio presupposto”.
 
L’esclusione della legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate
Tanto preliminarmente chiarito, la sentenza passa poi ad affrontare la questione dell’identificazione del soggetto destinato ad assumere concretamente, in qualità di “erario”, il ruolo di effettivo legittimato passivo nei procedimenti di cui si sta discutendo.
La conclusione delle sezioni unite che tale ruolo non compete all’Agenzia delle Entrate passa attraverso la confutazione della tesi, e delle relative motivazioni, espresse dalla riferita sentenza 24349/2007, rilevandosi che l’ambito applicativo dell’articolo 99 del Dpr 115/2002 (che, come detto, prevede la legittimazione passiva dell’ufficio finanziario nel procedimento ove si decide circa l’ammissione al beneficio) non è suscettibile di estensione analogica al diverso procedimento disciplinato dal successivo articolo 170.
Inoltre, su un piano di carattere più generale, la sentenza n. 8516 rileva che le norme del Dlgs 300/1999, istitutive tra l’altro delle Agenzie fiscali, nel circoscrivere l’ambito di azione dell’Agenzia delle Entrate allo svolgimento degli specifici servizi relativi ai tributi, imposte, diritti e altre entrate, anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle Entrate del ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni, “non consente di riconoscere all’Agenzia alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato”.
 
Il riconoscimento della legittimazione passiva del ministero della Giustizia
Ciò precisato, e disatteso altresì l’orientamento che ravvisa nel pubblico ministero il soggetto destinato ad assumere il ruolo di legittimato passivo nei procedimenti di liquidazione dei compensi e onorari destinati a restare a carico dell’“erario”, la Cassazione giunge, quindi, alla conclusione che la parte necessaria nei procedimenti in questione va individuata nel ministero della Giustizia, sul cui bilancio viene pertanto a gravare l’onere dei correlativi esborsi.

Considerazioni
Il principio di diritto fissato dalle sezioni unite è, dunque, in estrema sintesi che nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato inerenti a giudizi civili o penali suscettibili di restare a carico dell’“erario”, quest’ultimo è parte necessaria attraverso il ministero della Giustizia, mentre è esclusa la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.
La linea guida tracciata dalla pronuncia è coerente con il quadro normativo del Dpr 115/2002, il quale, all’articolo 98, stabilisce che gli atti - copia dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegata nonché del decreto giudiziale - relativi all’ammissione al beneficio sono trasmessi all’ufficio tributario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del magistrato procedente.
L’ufficio tributario, all’esito delle verifiche svolte, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, può chiedere il provvedimento di revoca (ai sensi del successivo articolo 112) laddove risulti che il beneficio è stato erroneamente concesso.
Il ruolo attivo svolto dall’ufficio dell’Agenzia in questa fase, insomma, secondo le sezioni unite, mentre giustifica il corrispondente ruolo di parte nel procedimento di opposizione al diniego del beneficio di cui all’articolo 99 del Dpr 115/2002, non è invece in grado di determinare una corrispondente legittimazione passiva della stessa Agenzia nella diversa procedura di cui al citato articolo 170.
Massimo Cancedda
pubblicato Mercoledì 6 Giugno 2012

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