Il contribuente proponeva ricorso avverso l'iscrizione a ruolo, eccependo che la pensione privilegiata ordinaria da lui percepita non andava assoggettata all'Irpef.
In particolare, il ricorrente evidenziava che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il servizio "a domanda" da lui prestato nel disciolto Corpo delle guardie di P.S., doveva essere equiparato al servizio prestato nell'esercito ed era da considerarsi valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Pertanto, anche la pensione privilegiata ordinaria erogata in suo favore per infermità e lesioni ascrivibili a "causa di servizio", doveva essere equiparata a tutti gli effetti, ivi compresa l'esclusione dall'assoggettamento alla tassazione Irpef, alle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente.
L'Amministrazione finanziaria proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale.
Per i giudici d'appello, la pensione privilegiata ordinaria percepita dal ricorrente andava assoggettata per l'intero ammontare all'Irpef, in quanto il ricorrente aveva contratto l'infermità durante il servizio volontario e non di leva.
Propone ricorso per cassazione il contribuente.
Posto ciò, è opportuno premettere che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Tuir, "costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati".
Nel concetto di pensione rientrano tutti gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, non necessariamente di lavoro dipendente.
La pensione può, quindi, trovare fondamento sia nella cessazione di un rapporto di lavoro dipendente sia nella cessazione di un rapporto diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, le pensioni erogate a favore degli artigiani e dei professionisti).
Sono assoggettate alla medesima disciplina anche le pensioni di vecchiaia, di invalidità e quelle di reversibilità.
Tanto premesso, conviene precisare che:
- "le pensioni privilegiate ordinarie", corrisposte per infermità o lesioni ascrivibili a cause di servizio, sofferte da dipendenti civili o militari dello Stato sono commisurate sulla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico conseguente a un rapporto di dipendenza volontariamente costituito e presentano carattere reddituale. Al riguardo, la Corte di cassazione, pronunciatasi più volte in tale materia, ha affermato che la pensione privilegiata ordinaria ha natura reddituale, non assumendo alcun rilievo la componente risarcitoria, in quanto "presuppone un rapporto d'impiego e di servizio ed è determinata, nel suo ammontare, in correlazione alla base pensionabile del dipendente"; pertanto, "avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Tuir" (Cassazione n. 17896 del 13/12/2002, n. 6613 del 7/3/1994; n. 12092/1992)
- le "pensioni di guerra", che presuppongono l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa, sono escluse dalla base imponibile Irpef, avendo carattere risarcitorio e non reddituale
- le pensioni privilegiate ordinarie tabellari", previste dall'articolo 67, ultimo comma, del Dpr n. 1092/1973, erogate in caso di menomazione riportata a causa di servizio militare di leva, sono esenti ai fini Irpef, avendo natura risarcitoria. Tale trattamento, afferma la Corte costituzionale con la sentenza dell'11/7/1989, n. 387, è "del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma 2, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva". In definitiva, l'esenzione dall'Irpef, prevista per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari dei militari, sussiste purché l'infermità si sia verificata durante il servizio di leva obbligatorio, rendendole così assimilabili alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria.
E' opportuno sottolineare, inoltre, che il ministero delle Finanze, con le circolari n. 21/1991, n. 260/E/1996 e n. 104 del 19/5/2000, ha precisato che va riconosciuta, ai fini dell'esenzione dell'Irpef, "l'equiparazione ai titolari delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva, dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, nonché di sottoufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), dei carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e di coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza, nel Corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria (disciolto Corpo degli Agenti di Custodia)".
In particolare, il ministero delle Finanze ha chiarito che "l'esenzione dall'Irpef prevista per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari corrisposte ai militari di leva spetta, in ogni caso, a condizione che la menomazione, che ha costituito titolo della pensione, si sia verificata durante lo stesso periodo del servizio militare di leva o servizio militare ad esso equiparato svolto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto dall'art. 52, secondo comma, della Costituzione".
In altre parole, la "ferma volontaria" non può essere equiparata alla prestazione di un servizio obbligatorio cui ogni cittadino è soggetto in forza del precetto dell'articolo 52 della Costituzione; pertanto, per affermare "la natura risarcitoria del trattamento pensionistico spettante al militare di leva vittima dell'evento invalidante, è determinante il rilievo dell'obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino nell'interesse della collettività".
Tutto ciò premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza in rassegna (n. 27630, depositata il 14/12/2005), confermando il suo precedente orientamento, ha affermato che le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette per l'intero ammontare all'Irpef, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Tuir.
Per i giudici di legittimità, "l'estensione dall'esenzione Irpef riguarda unicamente le pensioni privilegiate ordinarie tabellari erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva e, pertanto, prescinde dall'arma nella quale il servizio sia stato prestato, essendo rilevante esclusivamente che la menomazione sia subita durante il servizio obbligatorio di leva e non in costanza della ferma volontaria".
Di conseguenza, conclude la Corte, ricorrendo, nella specie, la diversa ipotesi del servizio volontario, in quanto dalle dichiarazioni rese dal contribuente non si ricava affatto che l'infermità sia stata contratta durante il periodo di prestazione del servizio militare di leva, non può essere riconosciuta la natura risarcitoria del trattamento pensionistico, che, pertanto, è soggetto per l'intero ammontare all'Irpef (cfr. Cassazione n. 11483 del 30/5/2005, n. 685 del 19/1/2004, n. 7004 dell'8/5/2003, n. 12392 del 22/8/2002).
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