Giurisprudenza
Prelievo fiscale, illegittimo
se non sono accordate le deduzioni
È la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la recente sentenza
la sede della corte di giustizia a bruxelles

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea verte sulla legittimità del diniego opposto dalle autorità fiscali di un Paese membro al riconoscimento della deducibilità dei contributi versati in altri Stati membri. La valutazione della correttezza o meno del rifiuto è stata operata dai giudici comunitari alla luce dei principi fondamentali posti a tutela delle libertà garantite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea, con particolare riferimento alla libertà di movimento e stabilimento dei cittadini residenti in uno qualsiasi dei Paesi membri.

L'oggetto della controversia
La questione riguarda un cittadino tedesco, il signor Ruffler, che, dopo aver  lavorato in Germania presso una nota casa automobilistica, si è stabilito in Polonia dove risiede dal 2005 senza svolgere alcuna attività lavorativa. Il signor Ruffler percepisce una pensione di invalidità erogata da un istituto tedesco di assicurazioni e una pensione sociale versata dal proprio datore di lavoro tedesco. Tali pensioni sono regolarmente accreditate sul conto corrente acceso dal signor Ruffler presso un istituto di credito tedesco e sempre in Germania vengono prelevati i relativi contributi, tra cui figurano anche quelli di assicurazione malattia. In virtù di quanto stabilito dal regolamento comunitario n. 1408/71, che fissa le condizioni per l'erogazione delle prestazioni di assistenza medica a favore dei residenti in uno Stato membro che non vi abbiano diritto, il signor Ruffler può fruire delle prestazioni erogate dal Fondo sanitario nazionale polacco e pagate dall'assicurazione tedesca.

La convenzione fiscale tipo
In base alla convenzione diretta a evitare le doppie imposizioni tra Germania e Polonia, quest'ultimo Stato assoggetta a imposta soltanto la pensione aziendale percepita dal signor Ruffler, ricadendo, invece, la pensione di invalidità nell'area di competenza impositiva della Germania. Nel 2006 il signor Ruffler chiede al fisco polacco di poter dedurre dalle imposte sul reddito di cui è debitore in Polonia i contributi di assicurazione malattia riscossi dall'Amministrazione polacca per  finanziare le prestazioni sanitarie. A seguito del rifiuto opposto dalle competenti autorità, motivato dal fatto che la normativa interna subordina la deducibilità dei contributi alla condizione che siano stati versati a un organismo assicurativo polacco, la parte ha adito l'autorità giudiziaria polacca. Il giudice polacco, ipotizzando che il diniego palesasse un comportamento arbitrario e lesivo delle garanzie attribuite al signor Ruffler dal diritto comunitario, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia.

La posizione degli eurogiudici
I giudici comunitari rammentano, in primis, che il principio di libera circolazione e di libero soggiorno di cui all'articolo 18 del Trattato riconosce ai cittadini dell'Unione di beneficiare, a parità di condizioni, dello stesso trattamento giuridico accordato in qualsiasi Stato membro ai cittadini di tali Stati. Ne consegue che tale principio sarebbe compromesso se a un cittadino, che si trova in un altro Stato membro, fosse riservato un trattamento meno favorevole di quello riconosciuto ai cittadini di detto Stato. Nella controversia in esame, la normativa polacca introduce un elemento di disparità di trattamento tra contribuenti residenti a seconda che i contributi di assicurazione malattia deducibili dall'imposta sul reddito dovuta in Polonia siano stati versati nell'ambito del regime nazionale di assicurazione obbligatoria di malattia. Difatti, nonostante il signor Ruffler sia interamente soggetto all'imposta sul reddito in Polonia, alla stregua di qualsiasi cittadino polacco, non gli vengono riconosciuti analoghi vantaggi fiscali, visto che la normativa nazionale esclude la deducibilità dei contributi assicurativi non versati in Polonia.

Una disposizione restrittiva alle libertà dell'articolo 18
Lo svantaggio conseguente a tale disposizione costituisce senz'altro una restrizione alle libertà riconosciute dall'articolo 18 ad ogni cittadino dell'Unione. Né risulta, prosegue la Corte, che una tale restrizione sia sorretta da motivazioni oggettive di carattere generale e, come tali, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate. Piuttosto, osservano i giudici, la normativa di diritto derivato, che coordina i sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, ha l'obiettivo di tutelare i diritti sociali delle persone che si spostano all'interno dell'Unione europea e assicurare che il loro diritto di fruire delle prestazioni di previdenza sociale non ne risenta per il fatto stesso dell'esercizio della loro libertà di circolazione. "Infatti, poiché l'esercizio di tale libertà sarebbe compromesso se gli Stati membri fossero liberi, per quanto concerne il trattamento fiscale delle suddette prestazioni, di svantaggiare le persone che ricevono prestazioni di previdenza sociale nell'ambito del sistema sanitario di un altro Stato membro", la Corte ha ritenuto che la normativa polacca comporti una restrizione non obbiettivamente giustificata delle libertà garantite dall'articolo 18 del Trattato.
 

Raffaella Salerno
pubblicato Lunedì 4 Maggio 2009

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