Mercoledì 22 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Giurisprudenza
La presenza del “tecnico”
fa scattare l’obbligo Irap
fa scattare l’obbligo Irap
La ditta che si avvale di un responsabile degli impianti, non è legittimata al rimborso dell’imposta sulla base che il lavoro svolto dal collaboratore era occasionale
La collaborazione del responsabile tecnico, in carenza del conseguimento da parte del piccolo imprenditore di adeguata certificazione di cui alla specifica normativa sulla sicurezza degli impianti, comporta un onere costante per l’impresa e rappresenta una collaborazione che va coordinata ed è necessaria all'esecuzione del lavoro. Secondo i giudici di merito il rapporto instaurato fra le due figure non è occasionale, a meno che non si dimostri il contrario. L'attività svolta, di conseguenza, deve scontare l’Irap. È quanto stabilito nella sentenza n. 07/07/12 del 28 novembre scorso della Ctr di Trieste.
Come noto, i soggetti di cui all’articolo 2083 “Piccoli imprenditori” del codice civile sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
La giurisprudenza di legittimità sembrerebbe ritenere che anche l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nel caso di cui si dirà, artigiano elettricista) possa rientrare nell'applicazione dell'Irap qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In alcune pronunce, insomma, la Corte di cassazione avrebbe esteso il notorio principio dell’autonoma organizzazione, già dichiarato in relazione ai professionisti e agli ausiliari, anche nei confronti dei piccoli imprenditori. Tale posizione, nell’apparire in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale (n.156/2001), avrebbe, per tale motivo, necessità di ulteriori approfondimenti giurisprudenziali.
In relazione alla possibile esistenza di lavoro altrui non occasionale, propedeutico all’autonoma organizzazione ai fini Irap, è bene premettere che, nel caso di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti a servizio degli edifici, le imprese, artigiane o meno, che svolgano tali attività impiantistiche classificabili come elettriche, idriche, elettroniche ecc., devono necessariamente disporre di un responsabile tecnico. I requisiti di quest’ultima indefettibile figura erano contenuti nell’articolo 2, legge 46/1990 (poi sostituita dall’articolo 3 del Dm 37 del 22/01/2008). Entrambe le normative prevedono che, se il titolare dell’impresa è privo dei requisiti di responsabile tecnico, l’imprenditore deve nominare un soggetto a tal fine abilitato.
In particolare, la legge 46/1990 prevedeva (fino al 2007) che l’imprenditore, artigiano o meno, dovesse preporre all'esercizio delle attività un responsabile tecnico in possesso dei necessari requisiti, mentre il Dm 37/2008, prevedendo analogamente tale incombenza, ha aggiunto (dal 2008) che il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa, rendendo incompatibile tale qualifica con ogni altra attività continuativa.
Nella controversia che qui si segnala relativa agli anni d’imposta dal 2002 al 2004, già il giudice di prime cure aveva ritenuto che il ricorrente, artigiano edile (elettricista), nonostante affermasse di essere titolare d’impresa ma privo di autonoma organizzazione in ordine a collaboratori e beni strumentali, fosse, invece, pacificamente assoggettabile a tassazione Irap anche perché non forniva adeguata prova sulla supposta mancanza di ogni elemento di organizzazione.
L’artigiano piccolo imprenditore appellava la sentenza, sottolineando di avvalersi in maniera occasionale di lavoro altrui e di aver, inoltre, adeguatamente provato l’assoluta mancanza di autonoma organizzazione a seguito del deposito del libro cespiti apposto in allegato al ricorso introduttivo, con ciò dimostrando che i beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio e a contrasto delle tesi avversarie, metteva in risalto, tra l’altro, che, dalla lettura delle visure, ordinaria e storica, estratte dal Registro delle imprese della camera di commercio attraverso il sistema informativo Serpico, si poteva rilevare come l’impresa artigiana si fosse avvalsa in modo non occasionale di lavoro altrui. Infatti, nel periodo ricompreso nel triennio d’imposta, il responsabile tecnico ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3, legge 46/1990 (norme per la sicurezza degli impianti), non era l’appellante, che lo è diventato solo nel 2006, bensì altro soggetto esterno all’impresa. E ciò nonostante lo stesso appellante affermasse nel gravame di non essersi mai avvalso in modo non occasionale di lavoro altrui, richiamando a tal fine le risultanze contenute nelle proprie dichiarazioni fiscali, comprese quelle relative agli studi di settore.
La Commissione tributaria regionale, nel ritenere infondato l’appello del contribuente, ha motivato il proprio convincimento richiamandosi anche alla collaborazione del responsabile tecnico la quale, in carenza del conseguimento da parte del titolare di adeguata certificazione degli impianti di cui alla specifica normativa più volte citata, comporta un onere costante e rappresenta una collaborazione che va coordinata ed è necessaria allo svolgimento dell’attività d’impresa.
La conclusione a cui è pervenuto il collegio del riesame dimostra la coerenza argomentativa dell’Ufficio basata su informazioni disponibili in Anagrafe tributaria che, seppure non fornite con la prescritta dichiarazione dei dati per gli studi di settore, lo sono state attraverso le obbligatorie denuncie presentate dal contribuente stesso all’Albo artigiani.
Come noto, i soggetti di cui all’articolo 2083 “Piccoli imprenditori” del codice civile sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
La giurisprudenza di legittimità sembrerebbe ritenere che anche l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nel caso di cui si dirà, artigiano elettricista) possa rientrare nell'applicazione dell'Irap qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In alcune pronunce, insomma, la Corte di cassazione avrebbe esteso il notorio principio dell’autonoma organizzazione, già dichiarato in relazione ai professionisti e agli ausiliari, anche nei confronti dei piccoli imprenditori. Tale posizione, nell’apparire in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale (n.156/2001), avrebbe, per tale motivo, necessità di ulteriori approfondimenti giurisprudenziali.
In relazione alla possibile esistenza di lavoro altrui non occasionale, propedeutico all’autonoma organizzazione ai fini Irap, è bene premettere che, nel caso di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti a servizio degli edifici, le imprese, artigiane o meno, che svolgano tali attività impiantistiche classificabili come elettriche, idriche, elettroniche ecc., devono necessariamente disporre di un responsabile tecnico. I requisiti di quest’ultima indefettibile figura erano contenuti nell’articolo 2, legge 46/1990 (poi sostituita dall’articolo 3 del Dm 37 del 22/01/2008). Entrambe le normative prevedono che, se il titolare dell’impresa è privo dei requisiti di responsabile tecnico, l’imprenditore deve nominare un soggetto a tal fine abilitato.
In particolare, la legge 46/1990 prevedeva (fino al 2007) che l’imprenditore, artigiano o meno, dovesse preporre all'esercizio delle attività un responsabile tecnico in possesso dei necessari requisiti, mentre il Dm 37/2008, prevedendo analogamente tale incombenza, ha aggiunto (dal 2008) che il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa, rendendo incompatibile tale qualifica con ogni altra attività continuativa.
Nella controversia che qui si segnala relativa agli anni d’imposta dal 2002 al 2004, già il giudice di prime cure aveva ritenuto che il ricorrente, artigiano edile (elettricista), nonostante affermasse di essere titolare d’impresa ma privo di autonoma organizzazione in ordine a collaboratori e beni strumentali, fosse, invece, pacificamente assoggettabile a tassazione Irap anche perché non forniva adeguata prova sulla supposta mancanza di ogni elemento di organizzazione.
L’artigiano piccolo imprenditore appellava la sentenza, sottolineando di avvalersi in maniera occasionale di lavoro altrui e di aver, inoltre, adeguatamente provato l’assoluta mancanza di autonoma organizzazione a seguito del deposito del libro cespiti apposto in allegato al ricorso introduttivo, con ciò dimostrando che i beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio e a contrasto delle tesi avversarie, metteva in risalto, tra l’altro, che, dalla lettura delle visure, ordinaria e storica, estratte dal Registro delle imprese della camera di commercio attraverso il sistema informativo Serpico, si poteva rilevare come l’impresa artigiana si fosse avvalsa in modo non occasionale di lavoro altrui. Infatti, nel periodo ricompreso nel triennio d’imposta, il responsabile tecnico ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3, legge 46/1990 (norme per la sicurezza degli impianti), non era l’appellante, che lo è diventato solo nel 2006, bensì altro soggetto esterno all’impresa. E ciò nonostante lo stesso appellante affermasse nel gravame di non essersi mai avvalso in modo non occasionale di lavoro altrui, richiamando a tal fine le risultanze contenute nelle proprie dichiarazioni fiscali, comprese quelle relative agli studi di settore.
La Commissione tributaria regionale, nel ritenere infondato l’appello del contribuente, ha motivato il proprio convincimento richiamandosi anche alla collaborazione del responsabile tecnico la quale, in carenza del conseguimento da parte del titolare di adeguata certificazione degli impianti di cui alla specifica normativa più volte citata, comporta un onere costante e rappresenta una collaborazione che va coordinata ed è necessaria allo svolgimento dell’attività d’impresa.
La conclusione a cui è pervenuto il collegio del riesame dimostra la coerenza argomentativa dell’Ufficio basata su informazioni disponibili in Anagrafe tributaria che, seppure non fornite con la prescritta dichiarazione dei dati per gli studi di settore, lo sono state attraverso le obbligatorie denuncie presentate dal contribuente stesso all’Albo artigiani.
Alessandro Vattovani
pubblicato Giovedì 26 Gennaio 2012
I più letti
Un testo che assicura la tempestività degli aggiornamenti, pensato a misura del cittadino che vuole adempiere i suoi doveri di contribuente senza commettere errori
Entro martedì 28 febbraio devono provvedere a consegnare agli interessati, anche in via telematica, i modelli Cud e le certificazioni dei compensi e degli utili corrisposti
L’acquisto della merce non fa nascere il diritto alla deduzione dell'Iva se, dalle carenze strutturali e commerciali del fornitore, emerge che le operazioni sono inesistenti
E' possibile, per il Fisco, determinare il prezzo finale di vendita del bene e, quindi, l’aumento di valore tassabile, anche quando si opta per la rendita periodica
Nuovo appuntamento con le animazioni su argomenti tributari di interesse generale, create per far restare i lettori sempre aggiornati, nella maniera più semplice possibile
Un testo che assicura la tempestività degli aggiornamenti, pensato a misura del cittadino che vuole adempiere i suoi doveri di contribuente senza commettere errori
L’acquisto della merce non fa nascere il diritto alla deduzione dell'Iva se, dalle carenze strutturali e commerciali del fornitore, emerge che le operazioni sono inesistenti
In Rete le scelte di ogni singola amministrazione locale. Disponibili due elenchi per determinare l’imposta dovuta da ogni contribuente al proprio municipio di residenza
Risolta l’asimmetria creatasi con il succedersi delle norme. Adesso, imposta sul valore aggiunto e imposte dirette possono continuare a viaggiare e relazionarsi come prima
Nuovo appuntamento con le animazioni su argomenti tributari di interesse generale, create per far restare i lettori sempre aggiornati, nella maniera più semplice possibile
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
5/1/2012
Le eventuali osservazioni sulla bozza pubblicata dall’Oic dovranno essere sottoposte dagli operatori interessati preferibilmente entro il prossimo 30 giugno
29/12/2011
In occasione di un convegno internazionale è stato presentato il documento n.1 dei principi contabili
22/11/2011
L’Oic sta preparando la bozza, che sarà successivamente aperta a consultazione pubblica, per la transizione al contrario: dagli Ias/Ifrs agli standard italiani
21/11/2011
Ripercorriamo, brevemente, la loro evoluzione storica a partire dalla comparsa sullo scenario italiano: dal Dpr n. 136 del 1975 alla riforma del diritto societario del 2003
Notizie correlate
- Basta un solo collaboratore a far scattare l'Irap del professionista
- 18/12/2008

- L'utilizzo non occasionale di lavoro altrui soddisfa il requisito dell'autonoma organizzazione che determina la debenza del tributo
- Irap: l’autonoma organizzazione è valutata dal giudice di merito
- 9/6/2011

- L’accertamento del requisito che comporta l’applicazione del tributo regionale è insindacabile in sede di legittimità
- Attività di lavoro autonomo e Irap. Il presupposto è tutto da verificare
- 11/6/2009

- Responsabilità propria, impiego di beni strumentali oltre il minimo indispensabile e di personale in via non occasionale, i parametri da valutare
- Niente Irap per il professionista se manca autonoma organizzazione
- 21/7/2009

- L'accertamento del requisito che esclude dall'applicazione dell'imposta regionale spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità
Archivio Giurisprudenza
Febbraio, 2012
(19)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(18)
Marzo, 2011
(22)
















