Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Presunzioni vittoriose sulla contabilità regolare
Se gravi, precise e concordanti consentono accertamento induttivo anche se le scritture sono a posto
È legittimo l'accertamento emesso nei confronti di un esercente l'attività di parrucchiere, effettuato sulla base del consumo di energia elettrica e sulla mancata giacenza di shampoo, nonostante la presenza di regolari scritture contabili. Lo ha stabilito la Corte di cassazione (sentenza 13952 del 28/5/2008), confermando l'importante principio, secondo cui la tenuta di una contabilità formalmente regolare, da parte del contribuente, non impedisce una ricostruzione indiretta dei ricavi e del volume d'affari sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
I ricorsi del contribuente contro gli avvisi di accertamento emessi dal fisco venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale, mentre l'appello proposto dall'ufficio veniva rigettato dalla Ctr, in base alla rilevata illegittimità dell'utilizzo del metodo induttivo utilizzato in presenza di scritture contabili regolarmente tenute.
Tale inquadramento è stato sconfessato dalla Cassazione adita dall'Amministrazione finanziaria.
A parere della Suprema corte, "il potere di accertamento dell'Amministrazione in tema di IVA può esplicarsi anche nell'ambito dell'articolo 54 del DPR n. 633/1972, che consente, pur in presenza di scritture contabili formalmente regolari, di desumere elementi di rettifica da dati e notizie raccolti dall'Ufficio nell'esercizio dei propri poteri istruttori, utilizzando presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti".
Quindi, secondo la Cassazione, è legittimo il metodo di ricostruzione indiretta dei ricavi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, a condizione che esistano delle presunzioni qualificate, ai sensi dell'articolo 2729 cc.
A supporto di tale statuizione, viene richiamato anche l'articolo 62-sexies del Dl 331/1993, che autorizza l'ufficio finanziario, allorché ravvisi "gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore" a emettere avviso di accertamento di tipo induttivo, anche in presenza di una contabilità regolare.
La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'asserita contabilità formalmente regolare non è sufficiente a precludere il ricorso a ricostruzioni indirette e induttive, fondate su elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità del volume d'affari dichiarato, quali la capacità produttiva, la manodopera impiegata, il volume dei consumi, le attrezzature e altre immobilizzazioni, eccetera (Cassazione 5977/2007, 21165/2005).
La Suprema corte, nel riconoscere la legittimità di un accertamento induttivo fondato sull'utilizzo di un bene di largo consumo per i parrucchieri (lo shampoo), aderisce all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sono legittimi gli accertamenti fondati sul numero dei tovaglioli lavati e, quindi, utilizzati nell'ambito dell'attività di ristorazione ("tovagliometro"), "costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare, ragionevolmente e verosimilmente, presumere il numero di pasti effettivamente consumato" (Cassazione 12438/2007, anche 8643/2007).
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Quindi, secondo la Cassazione, è legittimo il metodo di ricostruzione indiretta dei ricavi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, a condizione che esistano delle presunzioni qualificate, ai sensi dell'articolo 2729 cc.
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La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'asserita contabilità formalmente regolare non è sufficiente a precludere il ricorso a ricostruzioni indirette e induttive, fondate su elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità del volume d'affari dichiarato, quali la capacità produttiva, la manodopera impiegata, il volume dei consumi, le attrezzature e altre immobilizzazioni, eccetera (Cassazione 5977/2007, 21165/2005).
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Angelina Iannaccone
pubblicato Mercoledì 18 Giugno 2008
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