Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Processo tributario, il vizio di ultrapetizione annulla la sentenza
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, basando la propria decisione su motivi non dedotti
La sentenza della Commissione di secondo grado, che si pronuncia oltre la domanda esaminando un motivo di nullità dell'avviso di accertamento non dedotto dalla parte interessata, presenta un vizio di extrapetizione. I motivi di impugnazione, infatti, si configurano come causae petendi: al giudice non è concesso fondare la propria decisione su ragioni o questioni non eccepite nel processo. Queste le argomentazioni alla base della sentenza 25097 del 13 ottobre, con la quale la Suprema corte ha cassato con rinvio una decisione tributaria di appello.
La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di due coniugi, di un avviso di accertamento notificato nel novembre 1997, con il quale, a seguito dell'accertamento in capo a una società di persone, di cui uno dei due coniugi detiene una quota pari al 90%, a carico di quest'ultimo viene accertato per l'anno 1992, ai fini Irpef e Ilor, un maggior reddito di partecipazione.
I ricorrenti eccepiscono l'illegittimità dell'atto impositivo per carenza di motivazione in quanto non era stato loro notificato l'avviso di accertamento operato nei confronti della società.
Il giudice di primo grado accoglie il ricorso in considerazione della mancata produzione, da parte dell'ufficio, della copia dell'avviso notificato alla società e della certificazione della sua definitività.
L'ufficio finanziario propone ricorso e, in appello, deposita documenti dai quali risulta che l'avviso di accertamento relativo alla società era stato notificato nel novembre 1997 e - a seguito della sua mancata impugnazione - era divenuto definitivo. Nel 2002, poi, il relativo ruolo era stato ammesso per intero nello stato passivo fallimentare della società. Il giudice di secondo grado non condivide le argomentazioni difensive dell'erario.
La Commissione tributaria regionale ritiene non legittima la notifica dell'accertamento del maggior reddito della società eseguito nel novembre 1997 nelle mani proprie di uno dei coniugi "...in quanto la società era stata dichiarata fallita il 16 luglio 1997, con la conseguenza che tutti gli atti da quel momento avrebbero dovuto essere notificati al curatore. L'accertamento a carico della società non poteva, pertanto, ritenersi definitivo, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento del reddito di partecipazione notificato..." ai coniugi.
L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione e denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 112 Cpc, atteso che la sentenza impugnata presenta un vizio di ultrapetizione.
Per la difesa erariale, la pronuncia di appello è affetta da un vizio di ultrapetizione in quanto fa discendere l'illegittimità dell'accertamento del reddito sociale dalla circostanza che l'avviso relativo sarebbe stato notificato al legale rappresentante e non già al curatore, nonostante in data antecedente la notifica fosse intervenuta dichiarazione di fallimento della società.
Il giudice d'appello - continua la difesa dell'ufficio finanziario - si sarebbe perciò pronunciato oltre i limiti dei fatti dedotti, non risultando prospettata la circostanza del fallimento della società nel ricorso introduttivo del giudizio - il cui contenuto vale a delimitare il thema decidendum sottoposto alla cognizione del giudice - ma solo eccepita per la prima volta in appello, con le memorie di costituzione del contribuente.
In altri termini, la sentenza di appello contrasta col principio per cui la necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato implica il divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa (perché fondata su una differente causa petendi ovvero su un dato fattuale non dedotto in giudizio dalle parti e sul quale quindi è mancato il contraddittorio).
Per il Collegio di piazza Cavour - che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - il ricorso è fondato.
I giudici di legittimità osservano che i ricorrenti avevano impugnato l'avviso di accertamento del reddito di partecipazione eccependone l'illegittimità per carenza di motivazione in quanto non era loro stato reso noto l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Il giudice di secondo grado - prosegue la Corte - ha rigettato l'appello della amministrazione finanziaria perché la notificazione dell'avviso di accertamento in capo alla società "...era stata eseguita, dopo la dichiarazione di fallimento della compagine, ad un soggetto diverso dal curatore fallimentare. Ma una siffatta, diversa, ragione di illegittimità, o di invalidità, dell'avviso impugnato non era stata dedotta nell'atto introduttivo del giudizio, pur essendo la circostanza, eventualmente configurabile come motivo di nullità dell'atto, evidentemente nota alla contribuente".
Così operando, precisano ancora i togati di piazza Cavour - allineandosi così a un orientamento oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità - la Commissione di secondo grado si è pronunciata oltre la domanda e, nel processo tributario, l'esame, da parte del giudice, di un motivo di nullità dell'avviso di accertamento non dedotto dalla parte interessata determina un vizio di extrapetizione perché "...i motivi di opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o - il che è lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi (Cass. n. 8387 del 1996; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 9087 del 2006, n. 6891 del 2005, n. 3980 del 2004)".
La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di due coniugi, di un avviso di accertamento notificato nel novembre 1997, con il quale, a seguito dell'accertamento in capo a una società di persone, di cui uno dei due coniugi detiene una quota pari al 90%, a carico di quest'ultimo viene accertato per l'anno 1992, ai fini Irpef e Ilor, un maggior reddito di partecipazione.
I ricorrenti eccepiscono l'illegittimità dell'atto impositivo per carenza di motivazione in quanto non era stato loro notificato l'avviso di accertamento operato nei confronti della società.
Il giudice di primo grado accoglie il ricorso in considerazione della mancata produzione, da parte dell'ufficio, della copia dell'avviso notificato alla società e della certificazione della sua definitività.
L'ufficio finanziario propone ricorso e, in appello, deposita documenti dai quali risulta che l'avviso di accertamento relativo alla società era stato notificato nel novembre 1997 e - a seguito della sua mancata impugnazione - era divenuto definitivo. Nel 2002, poi, il relativo ruolo era stato ammesso per intero nello stato passivo fallimentare della società. Il giudice di secondo grado non condivide le argomentazioni difensive dell'erario.
La Commissione tributaria regionale ritiene non legittima la notifica dell'accertamento del maggior reddito della società eseguito nel novembre 1997 nelle mani proprie di uno dei coniugi "...in quanto la società era stata dichiarata fallita il 16 luglio 1997, con la conseguenza che tutti gli atti da quel momento avrebbero dovuto essere notificati al curatore. L'accertamento a carico della società non poteva, pertanto, ritenersi definitivo, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento del reddito di partecipazione notificato..." ai coniugi.
L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione e denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 112 Cpc, atteso che la sentenza impugnata presenta un vizio di ultrapetizione.
Per la difesa erariale, la pronuncia di appello è affetta da un vizio di ultrapetizione in quanto fa discendere l'illegittimità dell'accertamento del reddito sociale dalla circostanza che l'avviso relativo sarebbe stato notificato al legale rappresentante e non già al curatore, nonostante in data antecedente la notifica fosse intervenuta dichiarazione di fallimento della società.
Il giudice d'appello - continua la difesa dell'ufficio finanziario - si sarebbe perciò pronunciato oltre i limiti dei fatti dedotti, non risultando prospettata la circostanza del fallimento della società nel ricorso introduttivo del giudizio - il cui contenuto vale a delimitare il thema decidendum sottoposto alla cognizione del giudice - ma solo eccepita per la prima volta in appello, con le memorie di costituzione del contribuente.
In altri termini, la sentenza di appello contrasta col principio per cui la necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato implica il divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa (perché fondata su una differente causa petendi ovvero su un dato fattuale non dedotto in giudizio dalle parti e sul quale quindi è mancato il contraddittorio).
Per il Collegio di piazza Cavour - che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - il ricorso è fondato.
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Marco Denaro
pubblicato Martedì 4 Novembre 2008
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