Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Processo verbale insufficiente?
Questo accertamento è legittimo
Questo accertamento è legittimo
Gli "avvisi" del Fisco possono disattendere, in tutto o in parte, i rilievi contestati in sede di accesso con pvc
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3569/2010, ha sancito la legittimità dell'accertamento fiscale anche se il processo verbale di constatazione, redatto dai verificatori a conclusione della fase istruttoria, non descrive in maniera dettagliata tutti i rilievi constatati al contribuente in sede di accesso.
Gli step del contenzioso
La pronuncia della Corte si riferisce a un avviso di accertamento Iva emesso, dall'ufficio competente, nei confronti di una società di capitali. I verificatori avevano concluso l'attività istruttoria con la consegna al contribuente di un pvc con il quale venivano contestate omissioni relative all'Iva.
Il contribuente impugnava l'avviso di rettifica presso la Commissione tributaria provinciale e, nel frattempo, presentava istanza di condono. Conseguentemente, la Ctp dichiarava cessata la materia del contendere.
L'ufficio finanziario si appellava opponendo l'illegittimità dell'applicazione del condono.
La Commissione tributaria regionale accoglieva il ricorso.
La società contribuente impugnava la sentenza della Ctr in Cassazione.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Tra le motivazioni del ricorso del contribuente si sottolinea l'illegittimità dell'avviso di accertamento a causa della presunta inosservanza, da parte dei verificatori, delle prescrizioni dell'articolo 52, comma 6, del Dpr 633/1972.
Tale norma dispone che "di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevuti".
In effetti, il processo verbale di constatazione non descriveva in maniera dettagliata tutte le operazioni di verifica effettuate durante l'accesso presso la sede del contribuente.
La sentenza
La Corte di cassazione, con riferimento alla motivazione descritta, ha respinto il ricorso presentato dalla società.
Infatti, l'omessa indicazione nel verbale, di irregolarità e inadempimenti rilevati dagli ispettori nell'espletamento dell'attività istruttoria, non determina "automaticamente" l'illegittimità dell'avviso di accertamento successivamente emesso dall'ufficio finanziario competente.
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando, in primo luogo, la natura "amministrativa" del procedimento di accertamento tributario.
Il carattere amministrativo del procedimento si sostanzia nella considerazione che le attività poste in essere dall'Amministrazione finanziaria per affermare la pretesa tributaria, pur essendo permeate da uno spirito collaborativo con il contribuente, non sono rette giuridicamente dal principio del "contraddittorio".
Inoltre, la potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria si concretizza mediante l'emanazione di avvisi di accertamento da parte degli uffici competenti che possono, in tutto o in parte, disattendere i rilievi contestati al contribuente nell'apposito verbale che conclude la fase istruttoria.
Infine, l'articolo 52, comma 6, del Dpr 633/1972 non sancisce la sanzione della nullità dell'avviso di accertamento per inosservanza dei precetti in esso contenuti.
In sostanza, la Cassazione afferma che l'insufficienza dei contenuti del processo verbale di constatazione, con riferimento alle ispezioni effettuate in sede di accesso, non determina sic et simpliciter l'invalidità del successivo atto impositivo emesso dall'ufficio.
L'eventuale incompletezza del verbale di verifica può, comunque, essere eccepita dal contribuente in sede contenziosa; in tale contesto, i giudici di merito possono valutare se l'insufficienza del verbale pregiudica l'attendibilità delle fonti di prova acquisite nel corso dell'attività istruttoria.
A proposito del carattere amministrativo del procedimento di accertamento fiscale, si possono poi formulare alcune considerazioni in merito alla rilevanza del principio del contraddittorio nel procedimento suddetto.
Il rapporto tra Fisco e contribuente deve sempre ispirarsi a uno spirito di buona fede e leale e reciproca collaborazione, anche in base a quanto sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000).
Il carattere eminentemente amministrativo dell'attività di accertamento, che non può prescindere dal perseguimento dell'interesse pubblico erariale, comporta la non obbligatorietà ex lege del principio del contraddittorio nelle varie fasi dell'accertamento. In effetti, le disposizioni in materia tributaria prevedono espressamente la fase di contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente soltanto per specifici procedimenti accertativi (ad esempio, accertamento con adesione ex Dlgs 218/1997).
Gli step del contenzioso
La pronuncia della Corte si riferisce a un avviso di accertamento Iva emesso, dall'ufficio competente, nei confronti di una società di capitali. I verificatori avevano concluso l'attività istruttoria con la consegna al contribuente di un pvc con il quale venivano contestate omissioni relative all'Iva.
Il contribuente impugnava l'avviso di rettifica presso la Commissione tributaria provinciale e, nel frattempo, presentava istanza di condono. Conseguentemente, la Ctp dichiarava cessata la materia del contendere.
L'ufficio finanziario si appellava opponendo l'illegittimità dell'applicazione del condono.
La Commissione tributaria regionale accoglieva il ricorso.
La società contribuente impugnava la sentenza della Ctr in Cassazione.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Tra le motivazioni del ricorso del contribuente si sottolinea l'illegittimità dell'avviso di accertamento a causa della presunta inosservanza, da parte dei verificatori, delle prescrizioni dell'articolo 52, comma 6, del Dpr 633/1972.
Tale norma dispone che "di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevuti".
In effetti, il processo verbale di constatazione non descriveva in maniera dettagliata tutte le operazioni di verifica effettuate durante l'accesso presso la sede del contribuente.
La sentenza
La Corte di cassazione, con riferimento alla motivazione descritta, ha respinto il ricorso presentato dalla società.
Infatti, l'omessa indicazione nel verbale, di irregolarità e inadempimenti rilevati dagli ispettori nell'espletamento dell'attività istruttoria, non determina "automaticamente" l'illegittimità dell'avviso di accertamento successivamente emesso dall'ufficio finanziario competente.
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando, in primo luogo, la natura "amministrativa" del procedimento di accertamento tributario.
Il carattere amministrativo del procedimento si sostanzia nella considerazione che le attività poste in essere dall'Amministrazione finanziaria per affermare la pretesa tributaria, pur essendo permeate da uno spirito collaborativo con il contribuente, non sono rette giuridicamente dal principio del "contraddittorio".
Inoltre, la potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria si concretizza mediante l'emanazione di avvisi di accertamento da parte degli uffici competenti che possono, in tutto o in parte, disattendere i rilievi contestati al contribuente nell'apposito verbale che conclude la fase istruttoria.
Infine, l'articolo 52, comma 6, del Dpr 633/1972 non sancisce la sanzione della nullità dell'avviso di accertamento per inosservanza dei precetti in esso contenuti.
In sostanza, la Cassazione afferma che l'insufficienza dei contenuti del processo verbale di constatazione, con riferimento alle ispezioni effettuate in sede di accesso, non determina sic et simpliciter l'invalidità del successivo atto impositivo emesso dall'ufficio.
L'eventuale incompletezza del verbale di verifica può, comunque, essere eccepita dal contribuente in sede contenziosa; in tale contesto, i giudici di merito possono valutare se l'insufficienza del verbale pregiudica l'attendibilità delle fonti di prova acquisite nel corso dell'attività istruttoria.
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Giovanni Bagni
pubblicato Giovedì 25 Marzo 2010
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