Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Professione ingegnere e docente:
contro gli studi solo prove reali
contro gli studi solo prove reali
Va dimostrato in concreto che il tempo impiegato per insegnare incide sulla redditività dell’attività autonoma
Per contestare un accertamento da studi di settore, il contemporaneo esercizio di due attività non esonera il contribuente dal provare – concretamente e non in astratto – l’effettiva incidenza sulla capacità reddituale, del minor tempo dedicato allo svolgimento della libera professione.
Così si è espressa la Cassazione con la pronuncia 19957 del 21 settembre, nella quale i giudici di legittimità, ancora una volta, fanno “tesoro” – in merito alla natura e all’applicazione degli studi di settore – delle argomentazioni formulate dalle sezioni unite nelle sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009.
Il caso
Un ufficio finanziario, a seguito dell’esito negativo del contraddittorio instaurato con un contribuente, notifica a quest’ultimo – sulla base dei parametri di cui al Dpcm 29 gennaio 1996 – un avviso di accertamento per maggiori compensi non dichiarati, derivanti da attività professionale.
Il contribuente impugna, con successo, l’atto impositivo in Commissione tributaria provinciale sostenendo che, in qualità di ingegnere, esercitava in via principale attività di lavoro dipendente (come insegnante), per cui la professione autonoma aveva un rilievo marginale, con conseguente inapplicabilità dei parametri e, comunque, infondatezza dell’accertamento nel merito.
I giudici di appello – a seguito di ricorso proposto dall’ufficio – confermano la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, con sentenza che il contribuente impugna in Cassazione.
Nel ricorso il contribuente deduce, tra le altre, l’illegittimità dell’atto impositivo nella considerazione che il metodo di accertamento del reddito tramite parametri si applica esclusivamente all’attività di impresa e professionale, e non a quella di lavoro dipendente.
Nello specifico, il ricorrente afferma di svolgere sia l’attività di insegnante (lavoro dipendente) sia quella libero-professionale, come ingegnere (lavoro autonomo) – è quindi impossibilitato a dedicare all’attività professionale un tempo equivalente a quello di chi la esercita in via esclusiva – con la conseguenza dell’inattendibilità dell’accertamento in quanto basato su dati inverosimili.
In buona sostanza, il contribuente censura la sentenza d’appello laddove la stessa ha ritenuto legittimo l’utilizzo dei parametri senza considerare che questi, per un verso, sono inattendibili (in quanto fondati su medie ottenute con metodo statistico) e, dall’altro lato, che in sede di accertamento è necessario tenere presente la situazione concreta del contribuente.
La decisione della Cassazione
La Corte suprema rigetta il ricorso e ribadisce, in primis, un principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertamento basato sui parametri – che costituiscono una presunzione semplice da valutarsi, da parte del giudice, in concorso con gli altri elementi di prova acquisiti in atti – conserva validità anche laddove il contribuente, pur invitato al contraddittorio, non ritenga di parteciparvi, e che il giudice può valutare la mancata partecipazione al contraddittorio nel quadro del thema probandum.
Passando poi al merito, la Cassazione precisa che il tempo dedicato dal contribuente alla libera professione non incide direttamente sulla determinazione dei ricavi, nè il contemporaneo esercizio di due attività costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per disattendere le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria.
Per i giudici di piazza Cavour, ciò che rileva “…è la prova, a carico del contribuente in forza della inversione di legge del relativo onere, che il tempo impiegato nello svolgimento della attività di lavoro dipendente incida sulla redditività della attività autonoma, non in astratto come intende il ricorrente, ma in concreto, con esposizioni di orari, tempi di esecuzione di ogni singola prestazione, impegno temporale complessivo della occupazione alternativa, impegni professionali rifiutati od impossibili per carenza di tempo disponibile”.
Onere probatorio che, nel caso di specie, è stato disatteso dal contribuente.
Brevi considerazioni finali
Ancora una volta, come è spesso accaduto negli ultimi mesi dopo le importanti pronunce rese nel dicembre 2009 (da ultimo, cfr sentenza 19754/2010), la Cassazione è chiamata a decidere sul corretto utilizzo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’accertamento da studi di settore, che resta pur sempre un prezioso strumento di emersione di redditi non dichiarati, con relativo recupero di imposte non versate.
E, anche in questa occasione, la Corte suprema precisa che se è vero che gli studi di settore costituiscono delle presunzioni semplici che impongono taluni precisi obblighi in capo agli uffici accertatori, è altrettanto vero che, una volta adempiuto a tali obblighi, spetterà poi al contribuente – qualora intenda resistere alla pretesa impositiva – supportare le proprie ragioni con idonee argomentazioni probatorie.
Marco Denaro
pubblicato Venerdì 1 Ottobre 2010
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
15/5/2012
Affidare al commercialista l’adempimento non esonera il titolare obbligato alla presentazione a vigilare affinché il mandato sia puntualmente adempiuto
24/4/2012
Si tratta, infatti, di una fattispecie delittuosa che ha qualcosa in più della semplice violazione amministrativa e qualcosa in meno rispetto a una condotta fraudolenta
18/4/2012
Residenza anagrafica oltralpe ma domicilio fiscale che non si sposta quando, in realtà, con il “trasloco”, non cambiano Paese le sedi degli affari economici e personali
6/4/2012
La norma di riferimento infatti dispone che è proprio lui a dover stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa
Notizie correlate
- Dipendente e lavoratore autonomo. Lo Studio si vince con l'agenda
- 29/9/2010

- E' il contribuente a dover provare dettagliatamente la diminuita capacità reddituale della libera professione in forza della duplice attività
- L’Agenzia chiama senza esito. Bene all’accertamento su standard
- 29/2/2012

- L’omesso assolvimento dell’onere probatorio porta dritto alla determinazione presuntiva del reddito attraverso strumenti come i parametri e gli studi di settore
- Senza chiarimenti con il Fisco, accertamento standardizzato ok
- 22/7/2010
- L’atto conclusivo del controllo basato su Studi o parametri, nasce solo dopo il contraddittorio. Al contribuente inerte resta la via legale
- Il confronto è indispensabile per uscire dagli “standard”
- 9/2/2012

- Il contribuente con un reddito dichiarato fuori dai criteri previsti da parametri e studi di settore non può dribblare l’invito dell’ufficio per motivare il suo scostamento
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















