I redditi derivanti da attività illecite o frutto della commissione di reati devono ritenersi imponibili, ai sensi dell'articolo 6 del Tuir, se ricompresi in alcuna delle categorie ivi contemplate e non sono intervenuti il sequestro o la confisca penali dei medesimi nel periodo d'imposta al quale sono imputabili. In tale ottica, è del tutto irrilevante l'astratta adottabilità del provvedimento di sequestro o confisca sulla base del nomen del reato, richiedendosi invece l'effettiva perdita del reddito de quo.
A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione con la sentenza 28574 del 2 dicembre 2008.
La controversia
Un contribuente impugnava innanzi alla Ctp un avviso di accertamento, con cui l'ufficio, sulla base di un pvc della Guardia di finanza, aveva recuperato a imposizione maggiori redditi rispetto a quanto dichiarato.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso; favorevole al contribuente anche la sentenza della Ctr.
L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli articoli 6 del Tuir e 14, comma 4, della legge 537/1993, in quanto la Ctr, pur valutando legittimo l'avviso di accertamento, ha fondato la propria decisione in contrasto con le disposizioni su citate, ritenendo che si era in presenza di atti di natura illecita (appropriazione indebita) non assoggettabili a tassazione perché suscettibili di futura confisca ex articolo 240 del Codice penale.
La sentenza
La Suprema corte ha accolto il ricorso con argomentazioni che rinvengono il loro fondamento normativo nell'articolo 14, comma 4, legge 537/1993, anche sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che si è andato consolidando sull'esatta qualificazione da attribuire alla disposizione (Cassazione, sentenze 1058/2008, 13213/2007, 8990/2007, 16504/2006).
Il problema della tassabilità dei redditi da attività illecite ha occupato a lungo dottrina e giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, sul significato da attribuire al disposto del comma 4, articolo 14 della legge 537/1993. La norma prevede che nelle categorie dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir vanno ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.
La norma è stata poi oggetto di una disposizione interpretativa (articolo 36, comma 34-bis, Dl 223/2006), in base alla quale, se i proventi di fonte illecita non sono riconducibili in una delle categorie di redditi previste dall'articolo 6, devono essere tassati come redditi diversi.
La Cassazione ha tuttavia puntualizzato che la causa di esclusione dell'imponibilità dei proventi illeciti - quando cioè i medesimi risultano già sottoposti a sequestro o confisca penale - opera solo se il provvedimento ablatorio è intervenuto entro lo stesso periodo d'imposta nel quale il provento è maturato.
L'interpretazione discenderebbe dall'applicazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i percettori di proventi illeciti e i possessori di redditi leciti, per i quali - secondo i principi generali del sistema tributario - i redditi medesimi sono esclusi da imposizione solo se perduti nello stesso periodo d'imposta nel quale risultano prodotti.
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