Giurisprudenza
Il Pvc diventa prova schiacciante
per il reato di evasione fiscale
Il suo utilizzo è valido anche se la Gdf lo redige dopo l’iscrizione del contribuente nel registro degli indagati
ispettore
Con la sentenza 28053 del 15 luglio, la Corte di cassazione, dopo avere affermato che nel giudizio penale per evasione fiscale il processo verbale di constatazione diventa “prova schiacciante”, ha concluso che, in tal caso, la soglia di punibilità può essere desunta dai soli dati in esso contenuti e l’utilizzo è valido anche quando la Guardia di finanza lo ha redatto dopo l’iscrizione del contribuente nel registro degli indagati.
 
Il fatto
A conclusione di una verifica della Guardia di finanza nei confronti di un circolo ricreativo, apparentemente ente no-profit, dal relativo processo verbale di constatazione emergevano, per l’annualità verificata, violazioni alle imposte sui redditi e all’Iva a rilevanza penale, ossia di importo superiore alla soglia di punibilità del reato di omessa presentazione della dichiarazione previsto dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000.
Il rappresentante legale, imputato del reato, veniva quindi condannato in prima istanza dal competente Tribunale alla pena della reclusione, verdetto di colpevolezza che veniva poi confermato nel merito dalla Corte d’appello.
  
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, oltre che per questioni attinenti alle modalità di determinazione dell’imposta evasa (errore del giudice nella quantificazione complessiva dell’imposta sia in ragione del calcolo delle somme corrisposte con le “quote associative” sia con riferimento al calcolo delle “serate organizzate”), soprattutto perché la Corte territoriale non avrebbe dichiarato l’inutilizzabilità, nel processo penale, del verbale di constatazione della Guardia di finanza, atteso che lo stesso avrebbe costituito travisatamente mezzo di prova decisivo nel processo, nonostante si fosse formato al di fuori del contraddittorio delle parti, in violazione dell’articolo 220 del codice di procedura penale.
 
Motivi della decisione
Con la sentenza 28053/2011, la Cassazione ha reso definitiva la contestazione dell’addebito, ribadendo l’importanza del verbale di constatazione nel processo per evasione fiscale, oltre che degli altri elementi adoperati ai fini dell’accertamento induttivo.
In particolare, nella ricognizione processuale, il giudice di legittimità si è trovato a dover fronteggiare l’impianto difensivo dell’imputato basato sulla convinzione che il pvc fosse stato redatto alcuni anni dopo l’iscrizione nel registro degli indagati e che, quindi, il giudizio di colpevolezza non potesse fondarsi solo su qual documento (cfr Cassazione 6881/2008 e 15372/2010).
 
La Corte, però, rileva, in senso inverso, che la sentenza impugnata non è fondata unicamente sulle emergenze del pvc, bensì su una pluralità di fonti di prova, quali le risultanze di un’avvenuta perquisizione, l’accertamento sullo stato delle cose, le deposizioni testimoniali, altra documentazione acquisita, eccetera.
Inoltre, smontando l’asserzione dell’imputato, con particolare riguardo all’accertamento della soglia di punibilità, la Cassazione sostiene che il fondamento dell’accusa per il reato per cui si procede deriva da altrettanti rilevanti elementi probatori, quali la pubblicità effettuata su carta (quotidiani), via internet (attraverso il sito dell’associazione, ove erano pubblicizzate le quote associative e quelle di ingresso, il prezziario praticato, eccetera), le deposizioni testimoniali raccolte, i documenti allegati, quindi su un complesso di acquisizioni processuali univocamente convergenti verso l’accertamento del fatto.
 
Con specifico riferimento al calcolo dell’imponibile evaso, poi, la Corte regolatrice conferma quella territoriale, che si è sua volta attenuta all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di reati tributari, il giudice può legittimamente basarsi, per accertare la responsabilità penale dell’indagato per le omesse annotazioni obbligatorie e della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, sull’informativa della Guardia di finanza che abbia fatto ricorso a una verifica delle percentuali di ricarico, attraverso un’indagine sui dati di mercato e ricorrere anche all’accertamento induttivo dell’imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente (Cassazione 5786/2008, 1904/2000, 729/1996 e 299/1996).
 
Su questo aspetto, la sezione conferma quindi l’importante principio che, in sede penale, il delitto di derivazione tributaria può legittimamente avvalersi di indizi di reato appartenenti propriamente a questa branca del diritto, “recepiti senza che gli stessi possano mutare significato e contenuto”.
Detto assunto, in ultima analisi, segna il “trionfo” della valenza probatoria del pvc sia nel campo fiscale sia nel correlato ambito penale.
 
La sentenza si incardina perfettamente nell’indirizzo giurisprudenziale (Cassazione 8036/1991) che vuole sempre più commistioni fra i processi penale e civile a carico del contribuente: un’osmosi, questa, che facilita il lavoro degli inquirenti e degli uffici delle Entrate.
Salvatore Servidio
pubblicato Lunedì 25 Luglio 2011

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