Con la sentenza n. 24913/2005, la Corte di cassazione ha chiarito un problema posto dalla disciplina dell'accertamento con adesione di cui al decreto legge 564/1994, ma che si è proposto in termini identici per il condono previsto all'articolo 15 della legge 289/2002.
L'articolo 1 del Dl 564/1994 impediva l'accesso alla definizione con adesione nel caso in cui fosse stato notificato precedentemente un processo verbale di constatazione.
La controversia era scaturita dal diniego dell'ufficio motivato dalla presenza di un processo verbale di constatazione a carico del contribuente, che a sua volta aveva basato il proprio ricorso sul tenore letterale della legge che richiedeva che il Pvc fosse stato notificato alla parte.
In primo grado, era stata accolta l'eccezione del contribuente, mentre in secondo grado il giudizio era stato favorevole all'Agenzia.
La Corte di cassazione, con una breve ma chiara motivazione, si è richiamata all'articolo 24 della legge 4/1929, secondo il cui disposto il processo verbale contiene la documentazione delle operazioni di verifica svolte e per esso è prevista unicamente la consegna alla parte a prova dell'avvenuta conoscenza del contenuto dello stesso, non essendo contemplata da alcuna norma una notifica da effettuare nelle modalità previste dall'articolo 60 del Dpr 600/1973 e dalle norme del c.p.c. ivi richiamate.
La Corte altresì giudica inconsistente la censura di incostituzionalità dell'articolo 1 del Dl 564/1994 avanzata dalla ricorrente, poiché il fine della norma era quello di impedire l'accesso a forme di definizione agevolata a coloro che erano già stati oggetto di controllo con esito positivo da parte degli organi verificatori.
La questione appena descritta si è riproposta dunque con i condoni introdotti dalla legge 289/2002, essendo stato previsto, per l'accesso alla definizione di cui all'articolo 9 (condono tombale), che fossero prima definite le liti potenziali scaturenti da processi verbali notificati a carico della parte.
Verificatosi dunque che i contribuenti avevano aderito ai condoni omettendo la definizione di processi verbali pendenti e avendo ricevuto diniego dal competente ufficio, le parti hanno investito della questione le Commissioni tributarie provinciali (Comm. Trib. Torino n. 68 del 31/3/2005 e Comm. Trib. Genova n. 23 del 16/3/2005), che hanno accolto la lettura formalistica della norma, richiamando le necessità di conoscibilità dell'atto garantita dall'intervento di un organo notificatore (messo) e il tenore letterale dell'articolo 9 delle legge stessa.
Con la sentenza commentata, la Cassazione ha completamente respinto una lettura strettamente letterale del termine "notifica" utilizzato in entrambi i contesti con riferimento al processo verbale di constatazione, che a questo punto si deve considerare usato in forma atecnica.
La Suprema corte, nel respingere con fermezza le interpretazioni letterali della norma, si richiama a una concezione del diritto tributario, sostenuta da autorevole dottrina (per esempio da R. Lupi, in Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Ipsoa), come insieme di sottosistemi di norme, fra i quali talvolta manca coordinamento e unità poiché preposti a scopi diversi.
Nel caso di specie, nel sottosistema delle norme sul condono, è stato impropriamente usato il termine notifica per indicare invece la consegna dell'atto istruttorio processo verbale di constatazione probabilmente perché con tale valenza semantica è correntemente usato nel linguaggio e nei sistemi informatici ministeriali, ma non nelle norme base che regolano i poteri dell'Amministrazione finanziaria e dell'organo ausiliario costituito dalla Guardia di finanza, che costituiscono un sottosistema autonomo sebbene con innegabili collegamenti.
Del resto, nel corso del tempo, l'atto istruttorio costituito dal pvc ha mutato la propria valenza; infatti, nel vigore dell'articolo 15 della legge 4/1929, le violazioni erano definibili nella misura di un sesto di quanto constatato.
A seguito della riforma delle sanzioni tributarie avvenuta con il Dlgs 472/1997, la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni nella misura di un quarto è stata spostata alla successiva fase dell'atto dell'emissione dell'atto di contestazione.
Nella legislazione vigente, il processo verbale ha assunto una natura prettamente procedimentale (cfr S. Capolupo, Manuale dell'accertamento delle imposte, Ipsoa) e non costituisce atto autonomamente impugnabile, benché, sulla base della fondatezza dei rilievi e del possibile pregiudizio erariale (fumus boni iuris e periculum in mora) rilevabili dal pvc, l'Agenzia delle entrate possa procedere alla predisposizione di misure cautelari a salvaguardia delle ragioni erariali.
In ultimo, nella motivazione dei giudici genovesi accade di leggere che il processo verbale di constatazione è unicamente quello redatto dalla Guardia di finanza, mentre in Cassazione, col terzo motivo, il ricorrente sostiene che i processi verbali di constatazione rilevanti ai fini dell'articolo 1 del decreto legge 345/1995 siano solo quelli redatti dagli uffici Iva e Imposte dirette, ora Agenzia delle entrate.
I poteri di Polizia tributaria sono riconosciuti secondo l'articolo 31 della legge 4/1929 sia a ufficiali e sottoufficiali della Guardia di finanza che ai funzionari dell'Amministrazione, con modalità assolutamente identiche e, quindi, non trova appiglio normativo, né ai fini del condono né ai fini di qualsiasi altra legge tributaria, una distinzione basata probabilmente sulla percezione di un modus operandi differente solo in dettagli tra i funzionari appartenenti alla carriera militare e quelli civili.
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