Giurisprudenza
Se la suocera “ti dà una mano”
la notifica va a buon fine
Vincolo parentale e residenza nello stesso immobile fanno presumere la non occasionalità della presenza in casa
postino che consegna lettera
È rituale la notificazione dell’atto tributario eseguita, ai sensi dell’articolo 139 del codice di procedura civile, nelle mani della suocera del contribuente che risulti reperita presso l’abitazione del destinatario dell’atto, senza che sia necessario il successivo inoltro della raccomandata all’interessato.
 
In tal caso, incombe su colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.
Queste le conclusioni della sentenza n. 10955 del 12 maggio 2009, con la quale la Corte di cassazione ha affermato alcuni principi interpretativi in ordine alla disciplina di cui all’articolo 139 in tema di notificazioni.
 
Il giudizio di merito
Un contribuente proponeva ricorso al giudice tributario avverso una cartella di pagamento per Irpef e Cssn relativa all’anno 1996.
Il collegio di primo grado lo rigettava, con pronuncia riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (sentenza n. 6/19/06 del 2006).
 
A parere dei giudici d’appello, la cartella impugnata doveva ritenersi illegittima in quanto conseguente a un avviso di accertamento irritualmente notificato.
Specificamente, secondo la Ctr, era irregolare la notificazione dell’atto presupposto effettuata con le modalità di cui all’articolo 139 c.p.c., in quanto la notifica era stata effettuata nelle mani della suocera del contribuente residente allo stesso indirizzo di quest’ultimo, ma in un appartamento situato a un piano diverso. Questo senza che la consegna, che il giudice tributario di secondo grado aveva equiparato a quella effettuata a mani di un vicino, fosse stata seguita dall’invio della prescritta raccomandata.
 
L’Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza d’appello davanti alla Corte di cassazione, denunciando l’erronea interpretazione della fattispecie offerta dai giudici di merito.
 
La sentenza della Cassazione
La doglianza della parte pubblica è stata accolta dal collegio di piazza Cavour, con la sentenza 10955 del 12 maggio.
La Suprema corte ha operato una puntuale ricostruzione della vicenda, rilevando come non risultasse dagli atti di causa che la consegna del plico fosse stata effettuata alla suocera del contribuente nell’abitazione della medesima.
 
In una siffatta situazione, spiegano i giudici di legittimità, si deve applicare il principio, già affermato in passato, per il quale, trattandosi di notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 139, l’obbligo posto a carico dell’agente notificatore di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda “fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione nella relata di notifica non ne comporta di per sè la nullità… (Cassazione civile, sez. trib., 24 gennaio 2007, n. 1550)”.
 
La circostanza che non risulti dagli atti che la persona cui è stato consegnato l’atto sia stata trovata presso la sua abitazione fa sorgere la presunzione, superabile attraverso la prova contraria, che il consegnatario sia stato rinvenuto presso l’abitazione del notificando.
Ipotesi quest’ultima verosimile nel caso in questione, in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile, essendo per contro irrilevante il difetto di convivenza “in quanto la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l’ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall’articolo 139 c.p.c.”.
 
Considerazioni
Ai sensi del primo comma dell’articolo 139 c.p.c., se la notificazione non avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario (ovvero, ai sensi del precedente articolo 138), la stessa “deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”.
 
Il successivo secondo comma precisa che, se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’agente notificatore “consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
 
In ordine all’interpretazione del secondo comma, con sentenza 11821/2006, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che l’espressione “persona di famiglia” ricomprende anche i familiari la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, non essendo richiesto il requisito della convivenza “atteso che la presunzione della successiva consegna dell’atto si fonda proprio sul vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica, avente valenza solo presuntiva, della persona consegnataria dell’atto (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3902; 20 giugno 2000, n. 8336)”.
 
Nelle ipotesi di consegna a persona di famiglia, in particolare, la notifica è correttamente eseguita e non occorre l’ulteriore invio di una lettera raccomandata, adempimento, invece, richiesto nel caso di esecuzione della notificazione nelle mani del portiere dello stabile o di un vicino di casa che accetti di ricevere l’atto (articolo 139, quarto comma).
 
La sentenza 10955/2009 ha dunque confermato la regola della ritualità della notifica effettuata nei modi di cui all’articolo 139 nelle mani di una “persona di famiglia”, senza necessità del successivo inoltro della raccomandata all’interessato, rilevando come sia sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità, che ai sensi dell’articolo 78 del codice civile è “il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”) tale da giustificare la presunzione che tale persona consegnerà l’atto al destinatario, “restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”(cfr Cassazione, sentenze 615/1995 e 5109/1999).
Massimo Cancedda
pubblicato Venerdì 22 Maggio 2009

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