Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Recupero crediti Iva inesistenti.
L'avallo della Ctp vale 63 milioni
L'avallo della Ctp vale 63 milioni
Vincente la sinergia fra gli uffici Grandi contribuenti e Contenzioso della direzione regionale della Campania
Un carosello da 63 milioni di euro. A tanto ammontava l'ingente credito Iva artificiosamente creato da una società operante nel settore dei metalli ferrosi, recuperato dall'ufficio Grandi contribuenti della direzione regionale della Campania. Un recupero cui ha apposto il suo timbro la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che ha riconosciuto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate.
Il fatto
In base alle risultanze di processi verbali, originati da indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria aveva contestato i costi e il recupero di detrazioni Iva connessi all'utilizzo di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, intervenute tra due società collegate nell'ambito di transazioni commerciali con fornitori esteri per l'approvvigionamento di materiali ferrosi.
La tesi posta a base dei recuperi faceva leva sulla riscontrata circostanza che il soggetto italiano (missing trader), che appariva porre in essere le transazioni con il fornitore estero per poi rivendere la merce alla società ricorrente, destinataria finale, di fatto non aveva alcun ruolo effettivo, ma operava al solo fine di consentire alla medesima, reale acquirente della merce, la formazione di un ingente credito Iva, per un valore di 63 milioni di euro.
Sentenza in Ctp
I giudici di merito hanno evidenziato come la parte ricorrente non avesse sollevato specifiche eccezioni in relazione al merito della pretesa tributaria, attenendosi a una strategia difensiva incentrata esclusivamente sulla formulazione di contestazioni di natura meramente procedurale, che, peraltro, sono risultate confutate dalle argomentazioni dell'ufficio Contenzioso della direzione regionale, con particolare riguardo sia alla ritualità e validità della notifica del processo verbale di constatazione, sia alla competenza dell'Agenzia delle Entrate campana a emettere i contestati avvisi di accertamento.
Il fatto
In base alle risultanze di processi verbali, originati da indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria aveva contestato i costi e il recupero di detrazioni Iva connessi all'utilizzo di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, intervenute tra due società collegate nell'ambito di transazioni commerciali con fornitori esteri per l'approvvigionamento di materiali ferrosi.
La tesi posta a base dei recuperi faceva leva sulla riscontrata circostanza che il soggetto italiano (missing trader), che appariva porre in essere le transazioni con il fornitore estero per poi rivendere la merce alla società ricorrente, destinataria finale, di fatto non aveva alcun ruolo effettivo, ma operava al solo fine di consentire alla medesima, reale acquirente della merce, la formazione di un ingente credito Iva, per un valore di 63 milioni di euro.
Sentenza in Ctp
I giudici di merito hanno evidenziato come la parte ricorrente non avesse sollevato specifiche eccezioni in relazione al merito della pretesa tributaria, attenendosi a una strategia difensiva incentrata esclusivamente sulla formulazione di contestazioni di natura meramente procedurale, che, peraltro, sono risultate confutate dalle argomentazioni dell'ufficio Contenzioso della direzione regionale, con particolare riguardo sia alla ritualità e validità della notifica del processo verbale di constatazione, sia alla competenza dell'Agenzia delle Entrate campana a emettere i contestati avvisi di accertamento.
Baldino Coppola
pubblicato Martedì 31 Agosto 2010
I più letti
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Senza partecipazione al contraddittorio, anche l’alta concentrazione di concorrenza perde valore e non può scalfire la legittimità dell’accertamento standardizzato
Adeguate le prescrizioni tecniche riguardanti i “rotoli” da impiegare per l’emissione di scontrini e altri documenti fiscali attraverso gli apparecchi misuratori e la loro conservazione
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
L'autore non ha altri articoli pubblicati
Notizie correlate
- Emette fatture false per illeciti crediti Iva
- 24/2/2011

- L'Agenzia delle Entrate di Napoli vince il contenzioso in Ctp e incassa circa 20 milioni di euro
- Cessioni di graniglie sempre con il reverse charge
- 19/1/2005

- Anche quando l'acquirente le utilizza come prodotto finito perché tali beni vanno considerati di per sé semilavorati
- Falsi crediti Iva in compensazione per oltre 44 milioni di euro
- 24/1/2012

- Recuperati 7,3 milioni, la frode messa in atto da un sodalizio di cittadini spagnoli sotto una regia italiana
- L'intelligence toscana stronca frode fiscale di oltre 20 milioni
- 8/3/2010
- L'attività illecita si basava su falsi crediti Iva "sfruttati" per ottenere indebiti rimborsi d'imposta
Archivio Giurisprudenza
Febbraio, 2012
(3)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(18)
Marzo, 2011
(22)











