Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Relata di notifica, tutto nelle mani del giudice di merito
Insindacabile in sede di legittimità il giudizio sulla sufficienza o meno delle ricerche effettuate dal messo
L’interpretazione della relata di notifica spetta al giudice di merito, che deve anche valutare la sufficienza o meno delle ricerche effettuate dal messo notificatore prima di procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, in base al quale, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo comunale e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. Questa valutazione, che costituisce giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 20426, depositata il 28 settembre 2007.
La controversia in esame segue l’impugnazione di un avviso di mora, con il quale l’ufficio aveva chiesto il pagamento delle maggiori imposte sui redditi accertati.
Secondo il contribuente, detto avviso di mora era invalido in quanto non preceduto dalla rituale notificazione dell’avviso di accertamento.
Il ricorso non trovava accoglimento e anche l’appello del contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria regionale.
In particolare, i giudici di appello ritenevano che la notifica dell’avviso di accertamento (che aveva preceduto l’avviso di mora impugnato) era stata correttamente eseguita, ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, considerato che dalla lettura della relata di notificazione, allegata all’avviso, risultava che il contribuente si era trasferito per “ignota destinazione”.
Nel ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, il ricorrente lamentava che nella specie fosse applicabile l’articolo 140 Cpc e non l’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, posto che al momento della notifica egli aveva mantenuto il proprio domicilio fiscale nell’ambito del medesimo comune, variando solo l’indirizzo, come testimoniato dal certificato di residenza storico.
Per di più, lo stesso ricorrente eccepiva che dalla relata di notifica, oltre a non risultare che il messo notificatore aveva effettuato le dovute ricerche presso gli uffici anagrafici comunali (per accertare se il contribuente risiedesse ancora in quel comune o si fosse trasferito altrove), era anche emerso che costui si era limitato ad annotare “il trasferimento in luogo ignoto” a margine dell’atto di accertamento e non nella stessa relata.
Le ragioni alla base del provvedimento dei giudici di legittimità meritano un preventivo, seppur breve, esame della normativa di riferimento.
Come è noto, la notificazione dell’avviso di accertamento deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 Cpc quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché quest’ultimo (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo da dove, tuttavia, non risulti trasferito.
Diversamente, la notifica deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente il quale, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (cfr Cassazione n. 10189/2003).
Conseguentemente, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 140 Cpc, il messo notificatore deposita la copia dell’atto presso la casa comunale, affigge l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta di abitazione dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Invece, nel caso di irreperibilità “assoluta”, ovvero quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito prescritto dall’articolo 140 del Cpc, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
In quest’ ultima ipotesi, non è previsto l’obbligo di dare al destinatario comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento della predetta affissione dell’avviso di deposito (cfr circolare 136/7/4027 del 20 ottobre 1978).
Tanto precisato, tornando alla sentenza in commento, i giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso presentato dal contribuente, hanno affermato che, se esiste un’attestazione del messo notificatore dalla quale risulti il trasferimento del notificatario “per ignota destinazione”, la notifica stessa non deve essere eseguita nella forma prevista dall’articolo 140 Cpc (pena la nullità), bensì in quella prevista dall’articolo 143 del Codice di procedura civile “salvo che, a seguito delle ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall’ordinaria diligenza, non sia noto o non avrebbe potuto essere noto, il nuovo luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio, giacché in tal caso la notificazione va invece eseguita (sempre a pena di nullità dell’atto) nell’individuato nuovo luogo di effettiva residenza”.
In altri termini, la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr 600/1973 (sostitutivo, per il processo tributario, dell’articolo 143 Cpc), è valida anche se successivamente risulti che il trasferimento sia intervenuto nell’ambito dello stesso comune, purchè, nonostante le ricerche anagrafiche effettuate dal messo notificatore, permangano ignoti il nuovo indirizzo del contribuente e il relativo comune.
Proseguendo nelle proprie argomentazioni, i giudici hanno rilevato, in ordine al previo espletamento delle ricerche anagrafiche, che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute dal messo notificatore, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche; è necessario, invece, che “emerga chiaramente che le ricerche siano state effettuate e che esse siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
In ogni caso, compete al giudice di merito interpretare la relata di notificazione e valutare la sufficienza o meno delle ricerche effettuate dal messo notificatore prima di procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, posto che dette valutazioni, costituendo un giudizio di fatto, sono precluse in sede di legittimità.
La Cassazione, nel ribadire che la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, nonché la contestazione dei fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni resegli, mentre fa fede fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni che non siano frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, ha rilevato che anche la prova contraria offerta dal ricorrente (nella specie, il certificato di residenza storico) doveva essere valutata dal giudice di merito con giudizio sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale.
La controversia in esame segue l’impugnazione di un avviso di mora, con il quale l’ufficio aveva chiesto il pagamento delle maggiori imposte sui redditi accertati.
Secondo il contribuente, detto avviso di mora era invalido in quanto non preceduto dalla rituale notificazione dell’avviso di accertamento.
Il ricorso non trovava accoglimento e anche l’appello del contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria regionale.
In particolare, i giudici di appello ritenevano che la notifica dell’avviso di accertamento (che aveva preceduto l’avviso di mora impugnato) era stata correttamente eseguita, ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, considerato che dalla lettura della relata di notificazione, allegata all’avviso, risultava che il contribuente si era trasferito per “ignota destinazione”.
Nel ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, il ricorrente lamentava che nella specie fosse applicabile l’articolo 140 Cpc e non l’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, posto che al momento della notifica egli aveva mantenuto il proprio domicilio fiscale nell’ambito del medesimo comune, variando solo l’indirizzo, come testimoniato dal certificato di residenza storico.
Per di più, lo stesso ricorrente eccepiva che dalla relata di notifica, oltre a non risultare che il messo notificatore aveva effettuato le dovute ricerche presso gli uffici anagrafici comunali (per accertare se il contribuente risiedesse ancora in quel comune o si fosse trasferito altrove), era anche emerso che costui si era limitato ad annotare “il trasferimento in luogo ignoto” a margine dell’atto di accertamento e non nella stessa relata.
Le ragioni alla base del provvedimento dei giudici di legittimità meritano un preventivo, seppur breve, esame della normativa di riferimento.
Come è noto, la notificazione dell’avviso di accertamento deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 Cpc quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché quest’ultimo (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo da dove, tuttavia, non risulti trasferito.
Diversamente, la notifica deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente il quale, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (cfr Cassazione n. 10189/2003).
Conseguentemente, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 140 Cpc, il messo notificatore deposita la copia dell’atto presso la casa comunale, affigge l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta di abitazione dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Invece, nel caso di irreperibilità “assoluta”, ovvero quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito prescritto dall’articolo 140 del Cpc, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
In quest’ ultima ipotesi, non è previsto l’obbligo di dare al destinatario comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento della predetta affissione dell’avviso di deposito (cfr circolare 136/7/4027 del 20 ottobre 1978).
Tanto precisato, tornando alla sentenza in commento, i giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso presentato dal contribuente, hanno affermato che, se esiste un’attestazione del messo notificatore dalla quale risulti il trasferimento del notificatario “per ignota destinazione”, la notifica stessa non deve essere eseguita nella forma prevista dall’articolo 140 Cpc (pena la nullità), bensì in quella prevista dall’articolo 143 del Codice di procedura civile “salvo che, a seguito delle ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall’ordinaria diligenza, non sia noto o non avrebbe potuto essere noto, il nuovo luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio, giacché in tal caso la notificazione va invece eseguita (sempre a pena di nullità dell’atto) nell’individuato nuovo luogo di effettiva residenza”.
In altri termini, la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr 600/1973 (sostitutivo, per il processo tributario, dell’articolo 143 Cpc), è valida anche se successivamente risulti che il trasferimento sia intervenuto nell’ambito dello stesso comune, purchè, nonostante le ricerche anagrafiche effettuate dal messo notificatore, permangano ignoti il nuovo indirizzo del contribuente e il relativo comune.
Proseguendo nelle proprie argomentazioni, i giudici hanno rilevato, in ordine al previo espletamento delle ricerche anagrafiche, che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute dal messo notificatore, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche; è necessario, invece, che “emerga chiaramente che le ricerche siano state effettuate e che esse siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
In ogni caso, compete al giudice di merito interpretare la relata di notificazione e valutare la sufficienza o meno delle ricerche effettuate dal messo notificatore prima di procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, posto che dette valutazioni, costituendo un giudizio di fatto, sono precluse in sede di legittimità.
La Cassazione, nel ribadire che la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, nonché la contestazione dei fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni resegli, mentre fa fede fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni che non siano frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, ha rilevato che anche la prova contraria offerta dal ricorrente (nella specie, il certificato di residenza storico) doveva essere valutata dal giudice di merito con giudizio sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale.
Francesca La Face
pubblicato Mercoledì 17 Ottobre 2007
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